SOMMARIO
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1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 4
2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATT I “SPECIFICI” 5
3. ESTENSIONE DELL’ACCORDO 6
4. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO 6
5. REQUISITI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 7
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO E DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI - MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI 8
7. DESCRIZIONE ED IMPORTO INDICATIVO ANNUO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO 10
8. IMPORTI PRESUNTI COMPLESSIVI 10
9. FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI “SPECIFICI”. TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE 10
10. SUBAPPALTO 11
11. CESSIONE DEL CONTRATTO 13
12. IMPOSTE E ONERI FISCALI 13
13. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO 14
14. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 14
15. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA E DELL’ACCORDO QUADRO 15
16. CAUZIONE DEFINITIVA 16
17. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 16
18. ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA 17
19. OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA SOTTO IL PROFILO CONTRATTUALE, ASSICURATIVO CONTRIBUTIVO E DELLA SICUREZZA 18
20. ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 19
21. DOCUMENTAZIONE 21
22. MODALITÀ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO 21
23. CONSEGNA E AVVIO DEL SERVIZIO 22
24. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 23
1
ELAB. 5: Capitolato Speciale di Appalto – emissione 03/2018 – Rev. 00
25. SOSPENSIONI DEL SERVIZIO 23
26. PROGRAMMA DI MASSIMA E PROGRAMMA ESECUTIVO – CRONOPROGRAMMA 23
27. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 24
28. ELENCO DEI PREZZI UNITARI 25
29. FORNITURE A PIÈ D’OPERA 26
30. LAVORAZIONI EVENTUALI NON PREVISTE – NUOVI PREZZI 26
31. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI STANDARD MANUTENTIVI – PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI EROGATI 27
32. ADEMPIMENTI ACCESSORI 27
33. USO DEL LOGO AZIENDALE 27
34. PAGAMENTI IN ACCONTO 27
35. PAGAMENTI A SALDO 28
36. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 28
37. REVISIONE PREZZI 28
38. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E ORDINI DI SERVIZIO 29
39. CONDOTTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE E RESPONSABILITA’ TECNICA 30
40. CRITERI AMBIENTALI MINIMI 31
41. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 31
42. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ (REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO) .31 43. RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 32
44. NORME GENERALI DI SICUREZZA ED IGIENE 33
45. DANNI A COSE E PERSONE 33
46. PENALI 34
47. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 35
48. RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI DERIVANTI 36
49. TRANSAZIONI 37
50. TRIBUNALE COMPETENTE 37
51. ACCESSO AGLI ATTI DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI SPECIFICI 37
52. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 38
53. RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI DEL D.LGS. 231/01 38
54. RISERVATEZZA 38
55. PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI 39
1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato stabilisce parte delle norme che riguardano l’Accordo Quadro (nel prosieguo definito anche Accordo), stipulato con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, c. 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale verranno affidati, a seguito della sottoscrizione di contratti di appalti specifici, i servizi di manutenzione degli impianti del Patrimonio Immobiliare del Comune di Bellaria Igea Marina.
Il presente capitolato stabilisce:
‐ la tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi;
‐ la durata dell’Accordo Quadro;
‐ il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.
La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro è contenuta nella Relazione Tecnica, negli Elenchi Prezzi Unitari, nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale dei servizi e nelle Schede Tecniche degli Interventi posti a base d’asta ed allegati al presente capitolato.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi specifici contratti di appalto derivanti dal presente accordo. Con la conclusione dell’Accordo Quadro, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso. La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad assegnare ed a sottoscrivere i contratti per gli appalti specifici di servizi nelle entità di importo definite ed ipotizzate dall’accordo stesso.
Le prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro saranno commissionate ad un solo operatore economico sulla base di appalti operativi “specifici” che saranno conferiti, di norma e salva diversa motivata necessità della Stazione Appaltante, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Accordo Quadro.
Ai fini di cui sopra costituisce sempre motivata necessità di modifica dell’entità quali-quantitativa dei contratti “specifici” l’eventuale modifica delle risorse economiche assegnate ad Anthea s.r.l. da parte dei Comuni soci ovvero, la modifica dei contratti di servizio da parte degli stessi.
Il contenuto dei singoli contratti “specifici” dovrà rispettare quanto previsto e prescritto dal presente capitolato di Accordo Quadro, nello schema contrattuale di Accordo Quadro e nello schema base dei contratti specifici di appalto a cui si aggiungeranno le previsioni contrattuali di dettaglio relative al singolo servizio.
La sottoscrizione del presente capitolato di Accordo Quadro da parte dell’operatore economico selezionato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’Accordo Quadro.
L’Affidatario dei singoli contratti “specifici” dovrà eseguire tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per lo svolgimento dei servizi di Manutenzione degli impianti del Patrimonio Immobiliare della Città di Bellaria Igea Marina, il tutto come specificato nella Relazione Tecnica, nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale e nelle Schede tecniche degli interventi, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo possono essere impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).
Sono comprese nell’Accordo Quadro tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal progetto del servizio in oggetto e dal Disciplinare Tecnico e Prestazionale, redatto a norma di legge e di Regolamento con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate dalla Stazione Appaltante.
L’esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’operatore economico parte dell’Accordo Quadro di seguito, per brevità, denominato “Appaltatore”, deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Tali servizi dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore su tutti gli impianti degli edifici del Patrimonio immobiliare del Comune di Bellaria Igea Marina assegnati in manutenzione ad Anthea s.r.l., senza che l’Appaltatore stesso possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere, tenendo conto delle tecniche e delle modalità di svolgimento più idonee, come specificato nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale, per svolgere i servizi oggetto della prestazione con efficienza e correttezza.
L’Appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione o in aumento delle consistenze allegate al progetto, per qualsiasi causa verificatasi, non determineranno a suo favore diritto ad indennità alcuna, né potrà pretendere per questo alcun maggior compenso per le prestazioni effettivamente compiute. Fermo restando quanto sopra, per le eventuali variazioni delle consistenze verrà data comunicazione scritta all’Appaltatore con congruo anticipo in rapporto allo svolgersi delle prestazioni variate.
2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATT I “SPECIFICI”
L'Accordo Quadro avrà durata ordinaria di due anni (ventiquattro mesi) a decorrere dalla firma dell’accordo.
Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni
per l’importo massimo previsto all’articolo 4. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’Appaltatore senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso all’impresa aderente al presente Accordo Quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
I singoli contratti operativi avranno una di durata di norma coincidente con l’annualità di riferimento; tuttavia i contratti operativi potranno avere una durata diversa (indipendentemente dalla previsione annuale che dovrà pertanto intendersi quale termine indicativo) se ciò risulti funzionale per la Stazione Appaltante; ciò potrà avvenire, in particolare, quando il DEC decida di proseguire e/o interrompere la durata del contratto specifico con l’esaurimento degli importi previsti dal medesimo contratto specifico. In questo secondo caso la durata del contratto specifico coinciderà con il termine di esaurimento dell’importo previsto per l’anno di riferimento.
3. ESTENSIONE DELL’ACCORDO
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere l’accordo per un massimo di due anni (24 mesi) dopo la scadenza ordinaria di cui al precedente DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATT I “SPECIFICI”, se ciò risulti necessario per esigenze operative e/o economiche della Stazione Appaltante.
L’estensione dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato, alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L’Appaltatore selezionato è obbligato ad accettare l’estensione. Per i singoli contratti specifici, da sottoscrivere durante i 24 mesi di estensione dell’accordo, valgono le stesse regole e le medesime modalità previste per i contratti specifici sottoscritti per i primi due anni di validità dell’accordo medesimo.
4. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
Il valore massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso (incluso il periodo di possibile estensione di cui al precedente articolo 2) è di Euro 570.755,79 comprensivo del costo della sicurezza di cui all’articolo 43, oltre IVA dovuta per legge. Tale importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d’asta e della soglia massima dell’Accordo Quadro, ha carattere del tutto indicativo ed è stato desunto dalla somma
delle prestazioni annue di cui all’articolo 7, per il termine quadriennale massimo previsto dall’accordo stesso (comprensivo dei due anni di potenziale estensione - anni 2+2).
Si precisa che per l’importo massimo teorico dell’accordo di € 570.755,79 (costo della sicurezza incluso) le relative componenti contrattuali sono le seguenti:
- € 559.564,50 per somme a base d’asta;
- € 11.191,29, pari al 2% dell’importo a base d’asta, per oneri della sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso (ai sensi dell’articolo 43 del presente Capitolato).
In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e alla redazione del DUVRI si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, gli stessi saranno quantificati nella misura dello 2% dell’importo dei servizi affidati in sede di stipula degli specifici contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro.
L’incidenza del costo della sicurezza da interferenze, previsto dall’articolo 43, è quindi stabilito nella misura fissa dello 2% dell’importo di ogni singolo contratto specifico.
L’incidenza della manodopera è stimata forfettariamente nel 60% dell’importo dei servizi da eseguire e quindi pari a € 305.217,00 nell’ipotesi della durata massima di 4 anni.
5. REQUISITI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Preso atto che l’importo massimo annuo dei contratti specifici (detto importo max/anno), comprensivo dell’importo per gli oneri della sicurezza, ammonta a circa € 145.000,00, i requisiti speciali per aderire all’accordo (e per l’affidamento dei successivi singoli appalti) sono i seguenti. Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
a) Possesso di fatturato globale dell’Impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a euro 290.000,00 (pari a due volte l’importo max/anno per i tre anni di riferimento normativo);
b) Possesso di un fatturato specifico relativo ai servizi oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi non inferiore a euro 145.000,00 (pari a una volta l’importo max/anno per i tre anni di riferimento normativo);
c) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
d) Possesso dei mezzi e delle attrezzature minimi per lo svolgimento del servizio;
e) Abilitazione ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 per le attività di cui all’art. 1 dello stesso Decreto lettera a) c) d);
f) Abilitazione per l’installazione e manutenzione degli impianti contenenti F-GAS come previsto dal DPR 43/2012;
g) Personale dipendente abilitato alla conduzione degli impianti termici civili ad acqua, con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, comprovato con il possesso del patentino di abilitazione di I Grado in conformità all’art.287 del D.lgs 152/2006;
h) Possesso della Certificazioni di Qualità ISO 9001;
i) Possesso di un sistema di gestione ambientale (SGA) comprovata mediante la registrazione EMAS in corso di validità oppure una Certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità, rif. DM 11 ottobre 2017 x.xx 2.1.1;
j) Rispetto dei principi di responsabilità sociale, assunti mediante impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi comprovato secondo quanto indicato nel DM 11 ottobre 2017 x.xx 2.1.2.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO E DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI - MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI
L'affidamento dei singoli contratti attuativi all’Appaltatore selezionato avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro viene sottoscritto ai sensi dell’art. 54, c. 1 e 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
Il presente Accordo Quadro sarà concluso con l’Appaltatore che avrà conseguito il miglior punteggio nella procedura di gara mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e sotto criteri stabiliti nel disciplinare di gara.
Per quanto attiene agli elementi di natura qualitativa, questi verranno fissati dal disciplinare di gara e saranno valutati sulla base dei pesi (o sub-pesi) e dei criteri metodologici indicati nel bando.
Al fine di dare effettiva validità alle offerte presentate, e sempre che ciò non comporti sanzioni più rilevanti, (quali la risoluzione dell’Accordo Quadro o del contratto specifico), il mancato rispetto degli elementi qualitativi offerti dagli Operatori Economici in sede di gara assoggetterà la ditta assegnataria inadempiente ad una penale pari a Euro 1.000,00 per ogni omissione di natura puntuale e di Euro 400,00/giorno per ogni omissione di natura continuativa. Tali penali potranno essere ridotte discrezionalmente dal Responsabile del Procedimento in ragione della effettiva gravità dell’omissione stessa.
Per quanto attiene l’elemento di natura quantitativa, rappresentato dal prezzo, le ditte dovranno formulare una percentuale di sconto che sarà applicata sulle voci degli Elenchi prezzi unitari posti a base di gara.
L’eventuale anomalia dell’offerta sarà valutata a norma di legge e verificata nel corso del procedimento di scelta del contraente.
Il prezzo offerto dai singoli concorrenti si considererà fisso ed invariabile per la durata dell’Accordo Quadro (due anni).
Nel caso di estensione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 3 (per il terzo e quarto anno) l’Elenco prezzi unitari posto a base di gara sarà aggiornato mediante applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, registrata nel periodo intercorso dalla data di scadenza della procedura di gara alla data di scadenza dei due primi anni di validità dell’Accordo Quadro.
I prezzi così aggiornati resteranno fissi ed immodificabili sino alla scadenza definitiva dell’Accordo Quadro (terzo e quarto anno di validità dell’Accordo).
Per il primo anno di validità dell’Accordo Quadro, l’appalto specifico derivante dal presente Accordo Quadro sarà assegnato all’Appaltatore risultato aggiudicatario dalla procedura di gara. Nel secondo anno ed in quelli (eventualmente) successivi varrà lo stesso principio tenendo in considerazione che si partirà sempre dall’inizio della graduatoria, compreso quindi l’operatore già firmatario di contratti di appalto degli anni precedenti.
Qualora nell’esecuzione (annuale) di un contratto specifico l’Affidatario principale sia stato oggetto di ordini di servizio, della comminatoria di penali o azioni di censura o costituzione in mora per:
- mancato rispetto sulle norme di sicurezza;
- servizi non eseguiti a perfetta regola d’arte;
- ritardi o sospensioni immotivate dei servizi contrastanti con la tempistica concordata;
- utilizzo di maestranze, mezzi o apparecchiature non conformi alla legge, alle esigenze o agli obblighi assunti con il presente accordo o con i contratti specifici;
- mancato rispetto delle metodologie migliorative della conduzione dei servizi offerte in sede di gara;
- (in generale) ogni significativo inadempimento degli obblighi a carico dell’Appaltatore contenuto nel presente Accordo Quadro o dei contratti specifici inclusi i relativi;
la Stazione Appaltante avrà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare l’appalto specifico del servizio per tutti gli anni successivi di validità dell’accordo senza che ciò possa comportare alcun obbligo di risarcimento danno o indennizzo nei confronti dell’Appaltatore estromesso.
In questo caso si procederà ad affidare gli appalti specifici relativi agli altri anni al concorrente che segue in graduatoria. Anche per il secondo in graduatoria valgono le stesse disposizioni (e così via per chi segue) nel caso di inadempimenti contrattuali quali quelli sopra evidenziati.
L’Appaltatore aderente al presente Accordo Quadro è obbligato a sottoscrivere i contratti specifici su semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di rifiuto sarà assoggettato ad una penale pari alla garanzia provvisoria del 2% di cui al successivo articolo 15.
Nel caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte dell’Appaltatore o per fatti attinenti alla vita soggettiva dello stesso (scioglimento, fallimento, perdita dei requisiti di idoneità economica, finanziaria o tecnica ecc.) si scorrerà nella graduatoria di gara dell’Accordo Quadro.
7. DESCRIZIONE ED IMPORTO INDICATIVO ANNUO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO
Le prestazioni ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro sono specificate, nel presente Capitolato Speciale di Appalto e dal Disciplinare Tecnico prestazionale, oltre a quelle che potranno essere impartite in ogni momento dalla Direzione dell’Esecuzione indicata dalla Stazione Appaltante.
Si precisa che le articolazioni quali-quantitative riportate hanno una natura del tutto indicativa e potranno subire modifiche, anche significative, sia sotto il profilo della natura, della dislocazione territoriale e dell’entità delle prestazioni elencate. Resta invece fermo l’importo complessivo totale annuo che non potrà essere aumentato, fatte salve le opzioni di allungamento dei termini e di altra natura previste dal presente disciplinare. Detti importi, invece, potranno subire riduzioni, anche significative, in ragione delle effettive esigenze ed alle effettive risorse assegnate dal Comune di Bellaria Igea Marina.
8. IMPORTI PRESUNTI COMPLESSIVI
Complessivamente scaturiscono i seguenti importi complessivi:
Importo presunto annuo € 146.370,51 anno (incluso gli oneri della sicurezza) Importo presunto su base biennale (termine ordinario) € 288.192,27/biennio
Importo presunto su base quadriennale (termine max di estensione) € 570.755,79/quadriennio.
9. FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI “SPECIFICI”. TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE
L’Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto. La ditta aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, ai fini della stipula del contratto di Accordo Quadro, dovrà depositare presso
la Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione. Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione dell’Accordo Quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 15 e scorrere nella graduatoria della gara attivando le procedure previste dalla normativa in vigore che disciplinano la fattispecie.
Xxxxx parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Il Disciplinare Tecnico e Prestazionale;
3. L’Elenco prezzi unitari posto a base di gara;
4. Il listino ANCE denominato “Prezziario OO.PP. Xxxxxx Xxxxxxx”,
5. le polizze di garanzia.
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro saranno stipulati in forma privata o pubblica con registrazione in caso d’uso.
La ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro avrà l’obbligo di sottoscrivere il contratto “specifico” su semplice comunicazione scritta (inviata anche a mezzo PEC) della Stazione Appaltante con preavviso minimo di 10 giorni.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole lavorazioni e pertanto i singoli servizi potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico. Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto sono a carico delle imprese affidatarie.
10. SUBAPPALTO
Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. che si intende qui integralmente richiamato.
Il concorrente, nel rimettere le offerte ai sensi del presente Accordo Quadro, dovrà indicare:
a) se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;
b) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
c) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
d) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
e) l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
f) che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
g) che l’esecutore abbia indicato la terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere all’Appaltatore gli importi dovuti. E’ fatto obbligo all’Appaltatore, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non corrisponda al subappaltatore o cottimista quanto dovuto, la stazione appaltate potrà escutere la cauzione o trattenere i compensi dovuti all’Appaltatore per prestazioni rese e non ancora liquidate, per soddisfare il credito vantato dal subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nei casi previsti dall’art. 105, c. 13, del Codice Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e precisamente:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore (se la natura del contratto lo consente);
la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Ai fini di cui alla precedente lett. c) si specifica che la natura della prestazione consente il pagamento diretto al subappaltatore.
Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potrà mai essere superiore alle somme autorizzate in subappalto ai sensi dell’art. 105, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e si dovrà seguire una delle seguenti modalità:
a) L’appaltatore chiede il pagamento del SAL con la specificazione di quanto compete a se medesimo e quanto ai subappaltatori, tale richiesta costituirà esplicita autorizzazione alla Stazione Appaltante per il pagamento del subappaltatore.
b) Il subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL oggetto di liquidazione. In questo caso il pagamento sarà subordinato a due condizioni sospensive:
c) che le somme richieste, sommate a quanto richiesto dall’appaltatore, siano esattamente coincidenti con l’importo del SAL;
d) che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell’appaltatore (a dimostrazione che non sussistano contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento).
e) Come il caso a) senza autorizzazione e/o liberatoria dell’appaltatore. In questo caso sarà cura della Stazione Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento all’appaltatore. In caso di ritardo o di mancato conseguimento del nulla osta eventuali interessi moratori per il tardivo pagamento al subappaltatore saranno posti in capo alla responsabilità esclusiva dell’appaltatore.
L’Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
Si specifica che nei casi di ritardato pagamento al subappaltatore per cause dovuto all’Appaltatore, nell’ipotesi b) e c), la Stazione Appaltante non dovrà riconoscere alcun risarcimento, indennizzo o interesse di alcuna natura.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’Accordo Quadro e dei contratti specifici da esso derivanti.
12. IMPOSTE E ONERI FISCALI
Il corrispettivo offerto dalla ditta è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della Stazione Appaltante.
13. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore elegge domicilio nel territorio della provincia di Rimini in cui ha sede la Stazione Appaltante. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La responsabilità dell’esecuzione del contratto è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro referente tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche del servizio da eseguire.
L’assunzione delle competenze del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelle aree di intervento.
L’Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il Responsabile Unico del Procedimento designato dalla Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali o nello svolgimento del servizio.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Considerando che oggetto del presente Accordo Quadro sono servizi di manutenzione, al momento della aggiudicazione di ogni appalto specifico derivante dallo stesso, l’Appaltatore deve dimostrare di essere in possesso di area idonea al ricovero dei mezzi e materiali necessari allo svolgimento del servizio (mezzi d’opera specifici, raccolta provvisoria di materiale ecc.) entro un raggio di 40 Km. dalla sede del Palazzo Municipale del Comune di Bellaria.
14. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs.
n. 50/16 con riferimento sia ai concorrenti aderenti all’Accordo Quadro, sia con riferimento ai concorrenti che seguono nella graduatoria.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.
15. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA E DELL’ACCORDO QUADRO
La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in misura pari al 2% dell'importo di € 570.755,79 corrispondente all’importo previsto per i quattro anni di accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93.
Sono ammesse le riduzioni di importo previste dalla normativa di riferimento.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Trovano applicazione tutte le altre disposizioni contenute nell’art. 93 del D.Lgs. n, 50/2016. L’offerta ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario dei contratti specifici. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Ai non aggiudicatari dell’Accordo Quadro, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, come sancito del comma 9 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Agli aggiudicatari dell’Accordo Quadro sarà richiesto alternativamente di prorogare la durata della garanzia provvisoria per l’intera durata dell’Accordo Quadro (comprensiva della potenziale estensione) ovvero, di presentare nuova cauzione provvisoria aventi medesimi requisiti ma di durata pari all’Accordo Quadro (comprensiva dell’eventuale estensione) ed una entità assicurata pari all’importo presunto annuale del contratto specifico (indicato al precedente articolo 7) moltiplicato per 4 anni.
Tale cauzione dovrà garantire la Stazione Appaltante nel caso in cui gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro si rifiutino di sottoscrivere i contratti specifici in forza degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato entro 30 giorni dal formale invito.
L’importo garantito della cauzione provvisoria come sopra determinata potrà essere ridotta in ragione di un quarto (1/4) allo scadere di ogni anno di validità dell’accordo.
16. CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro l’Affidatario dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 502016 e s.m.i. riferiti agli stessi contratti specifici. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei contratti specifici e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
17. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo comma, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui sopra, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto
dall’impresa ausiliaria.
Troveranno altresì applicazione le altre riduzioni previste dagli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 in presenza dei requisiti prescritti.
18. ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA
Considerata la natura del servizio, l’Appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifici, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna del servizio; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
‐ la copertura dei danni ai beni mobili ed immobili su cui si svolge il servizio siano essi di proprietà della Stazione Appaltante o dell’Ente Comunale a favore del quale si svolge il servizio medesimo;
‐ la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
‐ la copertura dei danni che l’Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, cottimisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;
‐ è richiesta l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti
dell’ufficio di direzione dell’esecuzione del contratto, gli eventuali coordinatori per la sicurezza e collaudatori.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Impresa non dovrà comportare l’inefficacia della garanzia.
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 50/16, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Si precisa che le ipotesi di danno sopra specificate hanno carattere indicativo e non esaustivo restando valido il principio secondo il quale l’Appaltatore deve garantire la presentazione di una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
I massimali delle polizze di cui al presente articolo saranno comunicati alla ditta appaltatrice caso per caso al momento della decisione di affidare i singoli appalti derivanti dal presente Accordo Quadro in ragione della natura e dell’entità del contratto specifico.
In assenza di specifiche richieste si farà riferimento alla seguente griglia assicurativa: (Gli Assicurati della sezione I e II devono intendersi: Stazione Appaltante, Appaltatore, subappaltatore, e tecnico, e DEC):
Sezione I - Danni alle cose. | (importi espressi in euro) |
Partita 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanei: | Importo contrattuale |
Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti: | 250.000,00 |
Partita 3 - Costi di demolizione e sgombero: | 50.000,00 |
Sezione II - R.C.T. | (importi espressi in euro) |
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza: | 1.500.000,00 |
con il limite per ogni sinistro di: | 1.500.000,00 |
19. OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA SOTTO IL PROFILO CONTRATTUALE, ASSICURATIVO CONTRIBUTIVO E DELLA SICUREZZA
Oltre a quanto stabilito nei capitolati e nei contratti specifici nonché negli altri articoli del presente capitolato, per le diverse tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
‐ corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
‐ assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consentirà alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro interne ed esterne all’impresa. A tale riguardo si dà atto che il prezzo offerto da parte delle imprese partecipanti all’Accordo Quadro è stato determinato al netto dei costi di cui sopra ai sensi di legge (vedi art. 32, comma 4 lett. e, del D.P.R. n. 207/2010).
Tale principio è valido per tutti gli appalti specifici affidati ai sensi del presente Accordo Quadro. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.
20. ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’Appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a) l’approntamento e l’organizzazione del servizio contestualmente su più aree e edifici, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;
b) l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la
perimetrazione delle aree di intervento (ove occorrente) e l’apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
c) l’esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi modo interessate dal servizio;
d) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell’erogazione dei servizi pubblici;
e) l’Appaltatore è tenuto ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc.;
f) l’Appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente, durante l’esecuzione del servizio;
g) la spesa per esecuzione di fotografie sull’espletamento del servizio in corso di esecuzione secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno della consegna fino a quello del certificato di regolare esecuzione del servizio;
h) la sorveglianza diurna e notturna delle aree interessate dal servizio e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell’Appaltatore;
i) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nelle aree interessate dal servizio di più imprese, ditte subappaltatrici, fornitrici e di altra natura;
j) l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
k) provvedere, prima dell’inizio del servizio alla stesura dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione e di servizi (PSC e DUVRI), trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
l) l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti (in rapporto alla natura delle società appaltatrici) in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti;
m) l’Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
n) l’Impresa è tenuta a richiedere, per quanto di propria competenza, le prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l’esecuzione dei servizi, ed all’eventuale pagamento della tassa relativa;
o) lo smaltimento di tutto il materiale di risulta prodotto dalle lavorazioni e dalle attività componenti il servizio dovrà essere effettuato a norma di legge ed a cura e spese dell'Appaltatore (se ed in quanto dovuto).
p) ogni onere diretto ed indiretto per l’ottenimento di permessi, autorizzazioni e quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività previste dal servizio assegnato.
q) l’obbligo di utilizzare il logo ANTHEA come meglio specificato al successivo articolo 32;
r) ogni altro onere previsto dai contratti specifici e quelli comunque necessari od utili per dare il servizio completo ed a regola d’arte.
21. DOCUMENTAZIONE
L’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovrà rimettere, prima dell'inizio delle singole prestazioni, debitamente firmato per accettazione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
22. MODALITÀ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO
All’interno dell’Accordo Quadro, i singoli servizi sono affidati mediante contratti di appalto specifici che rappresentano a tutti gli effetti l’estensione contrattuale operativa dell’Accordo Quadro.
I singoli contratti conterranno tutte le prestazioni ed i termini dei servizi da espletare, l’importo complessivo, i tempi di consegna degli stessi, la durata, il computo presunto delle prestazioni, e gli edifici dove dovranno essere eseguite le attività manutentive.
L’esecuzione del servizio deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del contratto di appalto specifico, (fatte salve le ipotesi di consegna del servizio in via d’urgenza in attesa della firma del contratto); dalla data di tale sottoscrizione decorre il termine per l’esecuzione del servizio annuale.
Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto specifico la Direzione dell’esecuzione del contratto gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante ha diritto di annullare l’affidamento e di disporre la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e di procedere alla esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 16, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora a causa del rifiuto alla sottoscrizione del contratto specifico di cui sopra si debba indire una nuova procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro, (o direttamente un nuovo contratto d’appalto), l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Prima dell’inizio del servizio l’impresa dovrà integrare il DUVRI ed ogni altro documento
necessario ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza. In casi di particolare complessità dei singoli interventi il DUVRI dovrà essere adeguato in relazione alla tipologia delle diverse lavorazioni.
23. CONSEGNA E AVVIO DEL SERVIZIO
L’attivazione dei servizi avrà inizio dopo la sottoscrizione dei contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo, che rappresentano la fase operativa dell’Accordo Quadro medesimo e la sottoscrizione del “Verbale di avvio dei servizi”.
I contratti “specifici” riporteranno i tempi per la consegna dei singoli servizi, da effettuarsi previa convocazione formale dell’esecutore nonché la loro durata.
Qualora la consegna e l’avvio del servizio non siano espressamente disciplinati dai singoli contratti specifici, per l’individuazione del primo giorno di consegna e avvio del servizio di procederà mediante apposito verbale da sottoscriversi da parte del legale rappresentante dell’Appaltatore e dal Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). In assenza di tale verbale la consegna del servizio si intenderà coincidente con la data di sottoscrizione del contratto specifico. É facoltà della Stazione Appaltante procedere all’avvio dei servizi in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dell’esecuzione del contratto indicherà espressamente sul verbale di consegna del servizio le attività da iniziare immediatamente. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di consegnare le singole operazioni comprese nel servizio nel loro complesso, contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese.
Se nel giorno fissato e comunicato, o stabilito nel contratto specifico, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, o non avvia concretamente le operazioni previste, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) fissa discrezionalmente una nuova data per verificare in contraddittorio l’effettivo avvio del servizio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva (o provvisoria nel caso in cui si tratti di avvio del servizio in via d’urgenza), al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del medesimo servizio, l’aggiudicatario sarà escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarità dei servizi oggetto del presente accordo, e delle specifiche necessità dei Comuni soci, potrà modificare l’ordine o le priorità delle attività oggetto dei servizi assegnati senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante.
24. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
L’Appaltatore deve disporre in modo continuativo, anche durante le festività o i periodi di ferie o assenza ad altro titolo del proprio personale, di una dotazione di personale adeguata al fine di garantire i servizi disciplinati dal presente Accordo Quadro.
Trattandosi anche di servizi pubblici essenziali, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare questi servizi in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dalla Committente.
Ove necessario in rapporto alla natura del servizio o delle attività specificate nel capitolato prestazionale il servizio dovrà essere svolto anche nei giorni festivi. Salvo casi particolari il servizio non sarà svolto in notturna. Qualora ciò si rendesse necessario l’Appaltatore dovrà darne comunicazione e giustificazione alla Stazione Appaltante con preavviso di 48 ore (qualora non si tratti di ragioni di imperiosa urgenza).
25. SOSPENSIONI DEL SERVIZIO
La direzione dell’esecuzione del contratto, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione temporanea totale o parziale del servizio, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte del servizio o parte dello stesso.
La direzione dell’esecuzione del contratto può ordinare in qualsiasi momento la sospensione del servizio per ragioni di pubblico interesse o necessità senza che ciò possa comportare alcun riconoscimento di danni o risarcimenti economici in capo all’Appaltatore. Cessate le cause che hanno reso necessaria la sospensione, la direzione dell’esecuzione del contratto dovrà disporre la ripresa delle attività mediante verbale di ripresa od ordine di ripresa. Il termine di sospensione non potrà mai essere ascritto all’Appaltatore come ritardo sulle attività programmate.
26. PROGRAMMA DI MASSIMA E PROGRAMMA ESECUTIVO – CRONOPROGRAMMA
Qualora non già previste dal presente Accordo Quadro, le modalità operative e temporali per lo svolgimento dei servizi saranno puntualmente dettagliate nei singoli contratti e nei capitolati tecnici “specifici” e a cui espressamente si rinvia.
Solo se non disciplinati dai contratti specifici si farà riferimento ai seguenti principi generali di pianificazione ed organizzazione dei servizi oltre a quanto riportato nel Disciplinare tecnico e prestazionale.
L’Appaltatore dovrà inoltre predisporre e consegnare alla direzione dell’esecuzione del contratto, entro 7 giorni dalla redazione del programma indicativo di cui sopra, un programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi i tempi e le lavorazioni previste nel programma indicativo, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.
Il programma esecutivo del servizio dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio.
Durante l’esecuzione delle lavorazioni è compito dell’Appaltatore collaborare con il Direttore dell’esecuzione del contratto per segnalare tempestivamente le eventuali difficoltà sopravvenute rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi per garantire, ove possibile, il recupero dei tempi.
Indipendentemente dalla programmazione di massima ed esecutiva, alla Stazione Appaltante, per mezzo del DEC, è riconosciuta la facoltà di disporre ed ordinare qualsiasi lavorazione aggiuntiva, modificativa od accessoria riconducibile al servizio affidato.
27. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Le attività svolte per il servizio saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato, nei capitolati dei contratti specifici e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole attività del servizio e, comunque, di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua componente e nei termini assegnati. Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta deve tenere conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed attività eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere efficace il servizio oggetto dell’accordo e dei contratti specifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare il servizio medesimo rispondente sotto ogni aspetto allo scopo cui è destinato.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e
comune, ogni opera provvisionale necessaria (mezzi, segnaletica, puntellature, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare il servizio completamente ultimato nei modi prescritti e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Accordo o dai capitolati specifici, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
Le verifiche sui servizi svolti nonché le misurazioni degli stessi saranno effettuate da un incaricato della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dell’esecuzione del contratto di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure, a quegli accertamenti e somministrazioni che successivamente, con il procedere del servizio, non si potessero più accertare. La Direzione dell’esecuzione del contratto potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle operazioni in corso e di quelle già compiute.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione del servizio, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante.
Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel presente accordo, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare Tecnico e Prestazionale e nel contratto specifico; tutte le prestazioni che a giudizio della Stazione Appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
28. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
Negli Elenchi Prezzi Unitari, facenti parte integrante del presente capitolato sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i servizi e le somministrazioni oggetto dei singoli appalti specifici. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari e a corpo, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del servizio;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione delle aree di intervento;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro
uso, accessori ecc., tutto come sopra;
d) per le prestazioni a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di smaltimento rifiuti, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi, ecc.
I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie attività, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie attività si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dell’esecuzione del contratto. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
29. FORNITURE A PIÈ D’OPERA
Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti alla ditta nel luogo stabilito dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.
I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.
30. LAVORAZIONI EVENTUALI NON PREVISTE – NUOVI PREZZI
Resta stabilito che qualora la Direzione dell’esecuzione del contratto disponga l’esecuzione di manutenzioni o forniture non comprese negli Elenchi Prezzi Unitari contrattuali, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.
In particolare, ove possibile si farà riferimento come base ai prezziari posti a base di gara in via diretta o comparativa. Ove ciò non sia possibile si darà luogo ad una analisi dei prezzi sulla base di prestazioni e forniture elementari prezzate sulla base di valori presi dai prezziari di riferimento o dal mercato locale.
I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale.
I prezzi indicati nell’Elenco Prezzi Unitari, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, salvo l’aggiornamento come stabilito nel presente capitolato all’articolo 6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO E DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI - MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI
31. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI STANDARD MANUTENTIVI – PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI EROGATI
Scopo dell’accordo è la corretta conduzione dei servizi di manutenzione degli impianti del Patrimonio Immobiliare del Comune di Bellaria Igea Marina.
L’Appaltatore è tenuto, in occasione dello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale, a segnalare al Direttore dell’esecuzione del contratto eventuali criticità, che possano costituire pericolo o arrecare danni a persone/animali e cose. Particolare attenzione dovrà essere tenuta nelle segnalazioni relative a tutti gli stati di pericolo di cui l’Appaltatore viene a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto e/o il Responsabile del procedimento e/o loro collaboratori designati, procederanno, tramite apposito ordine, a disporre l’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; ogni intervento eseguito dall’Appaltatore senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante non darà diritto ad alcun compenso.
32. ADEMPIMENTI ACCESSORI
L’ottenimento di permessi o autorizzazioni necessari allo svolgimento delle attività è a totale carico e responsabilità dell’Appaltatore il quale dovrà agire con tempestività per ottenerli in tempo utile per la esecuzione dei sevizi nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante.
33. USO DEL LOGO AZIENDALE
Qualora richiesto dalla Committente, l’Impresa è tenuta ad apporre sui propri mezzi, impegnati nella esecuzione del servizio in oggetto, dei tappetini adesivi calamitati recanti il logo aziendale della Committente e l’indicazione “SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI ANTHEA”.
I Tappetini adesivi calamitati saranno forniti dalla Committente e dovranno essere restituiti a fine servizio.
Ogni altro uso del logo aziendale della Committente, in attività, luoghi o tempi non previsti dal presente capitolato, è vietato.
34. PAGAMENTI IN ACCONTO
I pagamenti in acconto saranno disciplinati dai singoli contratti specifici.
Se non diversamente disciplinato dai contratti specifici, i pagamenti verranno effettuati con SAL trimestrali sulla base delle attività effettivamente ed utilmente rese nel periodo di riferimento (trimestre precedente) indipendentemente dall’importo maturato.
Il pagamento dei corrispettivi così determinati verranno effettuati da Anthea S.r.l. entro n. 60 (sessanta) giorni naturali dalla data di emissione delle fatture, con accredito mediante bonifico bancario.
35. PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale del servizio è redatto entro giorni 60 dalla data di ultimazione del servizio; è sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto ed è trasmesso al direttore di Anthea. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione del servizio e di regolarità contributiva della ditta appaltatrice.
36. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
37. REVISIONE PREZZI
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. E’ previsto invece l’aggiornamento dei prezzi così come specificatamente disciplinato dall’articolo 6 del presente capitolato.
38. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E ORDINI DI SERVIZIO Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante istituisce un ufficio di Direzione del servizio costituito da un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e da uno o più assistenti. Il D.E.C. ha il compito fra l’altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione del contratto avvenga a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti esecutivi.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) potrà incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento nelle aree e negli stabili in cui si svolge il servizio al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni. I controlli e le verifiche effettuate nel corso dello svolgimento delle attività dalla Direzione dell’esecuzione del contratto non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del servizio stesso, alla buona riuscita delle operazioni, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso del servizio. La Direzione dell’esecuzione del contratto avrà la facoltà di rifiutare materiali, attrezzature e mezzi che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le attività che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei sui sub-appaltatori e/o fornitori. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione dell’esecuzione del contratto stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle mansioni loro affidate. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione dell’esecuzione del Contratto per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione dell’esecuzione del contrattole opportune istruzioni in merito.
E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di accordo, di Contratto specifico e dei relativi Capitolati. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni
sullo sviluppo delle lavorazioni facenti parte del servizio, per la firma dei documenti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.
In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a tenere costantemente informata il Direttore dell’esecuzione del contratto dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per l’esecuzione del servizio assegnatogli. In caso contrario, a richiesta della Direzione dell’esecuzione del contratto, esso dovrà rifare, o, se possibile, ripristinare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. L’Appaltatore dovrà sempre rispettare tassativamente tutte le indicazioni operative che gli verranno impartite da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, sia in fase di organizzazione del servizio che in fase operativa.
39. CONDOTTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE E RESPONSABILITA’ TECNICA
L’Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione dei servizio a persona di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico del servizio oggetto dell’Accordo Quadro, il quale abbia doti di responsabilità e coordinamento, autonomia funzionale e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione dell’esecuzione del contratto ed, in generale, con il personale della Stazione Appaltante. L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla Stazione Appaltante. Il referente dell’Appaltatore, per tutta la durata degli appalti affidati, deve garantire la presenza continua sui luoghi di svolgimento del servizio. Tale persona assume, nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione dell’esecuzione del contratto, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del referente dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione all’Appaltatore. Analogamente, il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva il diritto di esigere il cambiamento del referente del servizio, così anche come del personale dell’Appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore, tramite il referente dell’Appaltatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall’Accordo Quadro. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nello svolgimento del servizio o nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Il personale che l’Appaltatore destinerà al servizio dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all’importanza delle specifiche attività da eseguire ed ai termini di
consegna stabiliti dal contratto.
40. CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Nell’ambito delle attività di manutenzione, l’appaltatore, per quanto applicabile dovrà rispettare quanto riportato nel DECRETO 11 ottobre 2017, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
In particolar modo per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali (Emissione dei materiali, materiali usati nel cantiere) e la distanza di approvvigionamento dei prodotti di costruzione.
Ai sensi dello stesso Decreto, il personale impiegato nelle attività di manutenzione deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:
- Sistema di gestione ambientale;
- Gestione delle polveri;
- Gestione delle acque di scarico;
- Gestione dei rifiuti.
La stazione appaltante si riserva eseguire, in fase di esecuzione, verifiche a campione circa il corretto adempimento delle disposizioni ministeriali.
41. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si concluderà al termine stabilito dai singoli contratti specifici. Dopo tale termine le lavorazioni previste dal programma ma non eseguite non potranno essere attuate e non verranno né contabilizzate né pagate all’Appaltatore.
Eccezionalmente, su esplicita richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, l’ultimazione del servizio potrà essere posticipata per garantire continuità del servizio stesso in attesa dell’individuazione della ditta subentrante ovvero in pendenza della formalizzazione del nuovo contratto. In questo caso le prestazioni svolte in prorogatio saranno remunerate agli stessi patti e condizioni del contratto originario.
42. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ (REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO)
Per la verifica della corretta esecuzione del servizio si procederà all’emissione di un certificato di conformità atto a verificare il corretto svolgimento del servizio e l’accertamento del credito residuo a saldo.
43. RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
L’Appaltatore assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti. L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
Senza che tale elenco risulti esaustivo, l’Appaltatore ha l’obbligo di disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o azioni non di loro competenza;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
d) prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla Stazione Appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso. Questa Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità competenti.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 al contratto specifico deve essere allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI)
contenente l’indicazione delle misure necessarie per l’eliminazione dei rischi da ogni interferenza tra le attività di tutti i datori di lavoro ed eventuali ulteriori interferenze presenti nei siti.
L’incidenza del costo della sicurezza da interferenze è stabilito nella misura fissa dello 2% dell’importo di ogni singolo contratto specifico.
L’esecutore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, l’esecutore deve trasmettere alla Committente il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
N.B. Il mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni in materia di sicurezza dà titolo alla Stazione Appaltante di provvedere all’immediata revoca dell’appalto.
44. NORME GENERALI DI SICUREZZA ED IGIENE
I servizi che verranno conferiti con i contratti specifici dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
45. DANNI A COSE E PERSONE
La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’amministrazione. L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa. A tale scopo l’Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima. Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.
46. PENALI
Se non diversamente prescritto dai contratti specifici, il ritardo nell’esecuzione degli interventi, come precisato nel Disciplinare Tecnico, potrà essere sanzionato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in relazione alla priorità attribuita all’intervento stesso e precisamente:
‐ Immediato: per ogni ora/frazione di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 100,00 (cento/00)
‐ Emergenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 50,00 (cinquanta/00)
‐ Urgenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 30,00 (trenta/00)
‐ Normale: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 50,00 (cinquanta/00)
‐ Programmato: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 50,00 (cinquanta/00)
‐ Tutti: per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dell’intervento € 50,00 (cinquanta/00) Le penali applicate saranno poste in detrazione sul primo pagamento utile.
Rimane comunque facoltà di Anthea S.r.l. procedere alla richiesta di risarcimento per gli eventuali danni subiti per interruzione del servizio, provocati da ritardi od omissioni nell’esecuzione degli interventi stessi.
Qualora il Direttore per l’Esecuzione del Contratto accerti l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevi delle inadempienze agli obblighi previsti, dovrà contestare il fatto e richiedere di porre rimedio a tali inconvenienti fissando, solo quando il termine per l’adem- pimento non sia già stabilito nel contratto, un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni lavorativi.
Qualora l'Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze rilevate o qualora si sia in presenza di un inadempimento, sarà facoltà del Direttore dell’Esecuzione del Contratto applicare le seguenti penali:
‐ al primo inadempimento si applicherà una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo;
‐ al secondo ed al terzo inadempimento detta penale sarà, rispettivamente, di € 500,00 (cinquecento/00) e € 1.000,00 (mille/00) al giorno.
‐ Al quarto inadempimento, fermo il diritto di imporre una penale di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, Anthea S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. quando l’ammontare delle penali cumulate abbia superato il 5% (cinque per cento) dell’importo pattuito.
Resta ferma la facoltà di Anthea S.r.l. di provvedere d’ufficio, o avvalendosi di terzi, e di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento delle spese, l’applicazione delle penali oltre agli eventuali danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.
Qualora il Direttore per l’Esecuzione del Contratto accerti il mancato rispetto del cronoprogramma delle proposte migliorative avanzate in sede di gara, dovrà contestare il fatto e richiedere di adempiere agli obblighi contrattuali, fissando un termine perentorio non inferiore a cinque giorni lavorativi.
Qualora l'Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito ad adempiere a quanto richiesto, sarà facoltà del Direttore dell’Esecuzione del Contratto applicare le seguenti penali:
al primo inadempimento si applicherà una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo;
al secondo ed al terzo inadempimento detta penale sarà, rispettivamente, di € 500,00 (cinquecento/00) e € 1.000,00 (mille/00) al giorno.
Al quarto inadempimento, fermo il diritto di imporre una penale di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, Anthea S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. quando l’ammontare delle penali cumulate abbia superato il 5% (cinque per cento) dell’importo pattuito.
47. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’Accordo Quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dall’Appaltatore per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso. L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non sia più idonea a continuare l’Accordo Quadro;
b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;
c) in caso di cessione totale o parziale dell’Accordo Quadro;
d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta firmataria l’accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f) sospensione o rallentamento delle prestazioni negli appalti derivanti dal presente Accordo Quadro;
g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa ovvero entro i termini previsti, prescritti o concordati;
h) ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva ai sensi dell’art. 6, c. 8 del dPR 207/2010 e s.m.i.
i) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. in forza degli appalti specifici derivanti dal presente Accordo Quadro. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo. La ditta appaltatrice non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i servizi ordinati ed in essere alla data in cui è dichiarata.
48. RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI DERIVANTI
La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro e dai contratti da esso derivanti previo pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite (sino alla concorrenza dei quattro quinti) relative al contratto specifico in essere e senza ulteriori indennità per i contratti
specifici non ancora sottoscritti e/o avviati.
49. TRANSAZIONI
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti specifici possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.
Il direttore, sentito il Responsabile del Servizio, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente articolo può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
50. TRIBUNALE COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente Accordo Quadro è competente il foro di Rimini. E’ esclusa la clausola arbitrale.
51. ACCESSO AGLI ATTI DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI SPECIFICI
Trattandosi di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, del D.Lvo n.50/16 e s.m.i., la ditta aderente all’Accordo Quadro ed eventualmente aggiudicataria degli appalti specifici prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente Accordo Quadro e alla conclusione degli appalti specifici da esso derivanti qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dello stesso operatorie economico cui saranno aggiudicati i contratti specifici, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Per contro l’operatore economico accetta che tutte le informazioni che per legge possono essere oggetto di accesso agli atti o accesso civico.
52. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), è l’xxx Xxxx Xxxxxxx.
53. RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI DEL D.LGS. 231/01
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di prendere visione del contenuto del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.
Altresì alla medesima viene richiesto di prendere visione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001 (di seguito 'Modello') adottati da ANTHEA, pubblicati sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx- 231.html, e di accettarle integralmente, anche in nome e per conto dei propri eventuali lavoratori subordinati e/o per gli altri eventuali propri collaboratori che entrino in contatto con XXXXXX nell’esecuzione del presente contratto – di rispettare le regole, le procedure e i principi, ad esso applicabili, contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati [dalla Società che ha adottato il Modello].
Viene espressamente posto il divieto all’Appaltatore di porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001, o che possano comunque essere ritenuti potenzialmente pericolosi per XXXXXX.
In caso di compimento di illecito l’Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente l'Organismo di Xxxxxxxxx di ANTHEA, con le modalità indicate nel Modello, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Igs.
n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di ANTHEA.
Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del Codice Etico e del Modello adottati da ANTHEA è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra ANTHEA e l’Appaltatore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto ad ANTHEA di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.
54. RISERVATEZZA
Tutti i documenti prodotti nell’esecuzione dell'appalto saranno di proprietà di Xxxxxx S.r.l.; l'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto di appalto, qualsiasi informazione che non fosse stata resa nota direttamente o indirettamente da Anthea S.r.l. o che derivasse dall’esecuzione dei Servizi.
L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per Xxxxxx S.r.l., eventualmente illustrandolo con gli elaborati opportuni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Appaltatore sino a che la documentazione progettuale non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere, sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre ed inerente ai servizi resi ad Anthea S.r.l. nell’ambito del Contratto di appalto, il benestare preliminare.
L'Appaltatore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Anthea S.r.l. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Anthea S.r.l.
L'Appaltatore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
55. PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI
Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.