CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Prestazione servizi
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NONCHÉ DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI CIMITERI URBANO E SUBURBANI DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI ANNI UNO PER L’IMPORTO TOTALE PARI AD €.
200.000,00
PROGETTISTA: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx RUP: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Corso del Popolo 00- 00000 Terni
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Norme di riferimento e vincolanti
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• Codice Appalti “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” approvato con DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 0000 X. 00;
• Capitolato Generale, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145;
• Regolamento, il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010 e s.m.i. per gli articoli ancora vigenti;
• Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
• Tutte le Leggi statali e Regionali e relativi regolamenti, le Normi UNI e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Premessa
Il Comune di Terni, al fine di garantire un adeguato sistema d’interventi di manutenzione del proprio patrimonio, intende stipulare con un unico Operatore Economico, un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Nuovo Codice Appalti sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l’esecuzione dei lavori che si renderanno necessari nell’arco di un anno a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che regoleranno il rapporto, e quella relativa alle singole comunicazioni di esecuzione di lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l’affidamento di uno o più interventi di manutenzione. Gli interventi oggetto dell'Accordo non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli che si renderanno necessari rispetto alle esigenze della stazione Appaltante, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso.
PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI.
Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro (ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016) in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione straordinaria e servizio di pronto intervento, all’interno dei cimiteri, urbano e suburbani del Comune di Terni.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi;
- la durata dell’accordo quadro come stabilita dall’art. 3 del presente capitolato;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’elenco prezzi con i limiti di cui all’art. 4 del presente capitolato.
- Le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi singoli affidamenti.
L’impresa che avrà formulato la migliore offerta:
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- si aggiudicherà la conclusione dell’accordo quadro per i lavori nei limiti di durata e di importo indicati dall’accordo stesso.
Tutti gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Pertanto l'importo complessivo dell'Accordo è presunto, non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, e non costituisce per l'impresa selezionata minimo garantito.
I lavori saranno remunerati mediante l’applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell’elenco prezzi di cui al prezziario Regionale dell’Umbria 2019. I lavori saranno commissionati mediante comunicazione e specifico Verbale di Consegna contenente la sommaria descrizione dei lavori richiesti e il termine per la conclusione degli stessi.
Art. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dall’Area Tecnica del Comune di Terni secondo le modalità specificate al succ. art. 27 e sulla base delle esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dal Comune committente.
I lavori di manutenzione Straordinaria riguarderanno l'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi, noleggi e forniture per l'esecuzione di interventi da eseguirsi all’interno dei cimiteri del Comune di Terni e specificatamente:
• consolidamento statico di strutture portanti dei Padiglioni, sia in fondazione che in elevazione;
• sostituzione di solai di copertura con altri aventi materiali e strutture differenti, senza modifica delle quote di colmo o gronda;
• rifacimento di scale e rampe e tetti;
• realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari;
• rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni;
• realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni;
• interventi finalizzati alla formazione di cortili e giardini, anche con piantumazione di alberi;
• Acquisto nuovi monta-feretri e scale;
L’elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale. Per tutte le categorie di lavori, l'Impresa dovrà adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica, avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte.
Art.3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
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L'accordo quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto e per di UN ANNO, pertanto per 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. eventualmente prorogabili nell’ipotesi che in detto arco temporale non sia stato esaurito l’importo dell’appalto, senza che il Comune comunichi disdetta alcuna.
Il Comune inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale.
L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.
La stazione appaltante potrà posticipare la data di inizio dell’accordo quadro e l’affidamento dei lavori, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura. Il Comune potrà altresì posticipare la data di inizio e il termine dell’accordo quadro, fermi restando la durata e l’ammontare dell’accordo stesso.
Il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando la durata e l'ammontare dell’accordo quadro.
Per ogni ordinativo l'appaltatore è tenuto comunque a fornire specifico crono - programma dei lavori che sarà approvato dal Comune.
Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.
L’appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Comune ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 4 - AMMONTARE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIA DEI LAVORI.
L'importo complessivo dell'Accordo è presunto, così come la ripartizione degli importi per i singoli ordinativi di volta in vota affidati, a insindacabile giudizio e volontà della Committente.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto rinuncia ad avanzare richieste di compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, indennizzi, risarcimenti o prezzi difformi o che non siano riportati nell’elenco prezzi del BUR Umbria 2019, che ancorché non allegato dovrà essere considerato parte integrante del presente Accordo Quadro.
. Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo, ma sarà applicato sull’elenco prezzi e si tradurrà pertanto in maggior quantità di lavori eseguibili.
Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a euro 77'711,03 oltre IVA al 22% di cui € 4'349,36 per oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso, di cui €. 13'210,88 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente dei lavori: OG1: Classifica: I, così ripartito:
Tipo | IMPORTO €. | CATEGORIA PREVALENTE | ||
A | LAVORI A MISURA | 161.250,00 | OG1 | |
B | Di cui Costi della Sicurezza | 27.412,50 |
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C | Di cui oneri di Sicurezza | 8.774,70 | ||
Totale lavori | 161.250,00 | |||
D | Incentivo art. 113 D.L 50/2016 | 3.225,00 | ||
E | IVA Lavori 22% | 35.475,00 | ||
F | Contributo ANAC | 30,00 | ||
G | Arrotondamenti | 20,00 | ||
H | Totale somme a disposizione | 38.750,00 | ||
I | TOTALE COMPLESSIVO | 200.000,00 |
Con la presentazione dell’offerta in sede di gara i partecipanti riconoscono i prezzi esposti nel BUR UMBRIA 2019 da ribassare del valore percentuale offerto, tutti remunerativi. L’appalto sarà valutato a MISURA. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti, se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite, i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari Umbria 2019, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità. Xxxxxx inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le
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misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo dedotti dall’importo dei lavori soggetti al ribasso in parte proporzionale ai lavori eseguiti come determinato contabilmente
L' importo relativo alle spese per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all’ammontare dell’appalto specifico, verrà computata di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, all’interno delle singole commesse, non sarà soggetto ad alcun ribasso.
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di esecuzione dell’appalto è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Art. 5 – VALIDITÀ DELLE OFFERTE.
La validità delle offerte è di 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione delle stesse.
Nel caso in cui la fase dell’aggiudicazione si protragga oltre detto termine, il Comune potrà chiedere agli offerenti il differimento di tale termine ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
Art. 6 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.
Nel corso dell’esecuzione dell’accordo il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell’ impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa, ai fini della stipula dell’accordo quadro.
Art. 7 – OBBLIGATORIETÀ DELLE OFFERTE.
L’impresa aggiudicataria è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare le prestazioni nei termini e nei modi previsti dal capitolato e dal bando di gara in base al ribasso offerto.
Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO.
L’impresa stipulante l’accordo quadro si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le
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condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti vincoli obbligano l’impresa, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.
Resta inteso che il Comune in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.
Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA.
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- a corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi;
- ad accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel patto di integrità del Comune;
- Ad accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. (si veda art. 37 del presente capitolato).
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale, al protocollo di legalità ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, da' titolo al Comune Comunale a dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008. Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del
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pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune Comunale, e di ogni indennizzo.
Resta inteso che il Comune in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.
Il concorrente, nell’istanza di partecipazione dovrà dichiarare di accettare integralmente il capitolato così come proposto.
Art. 10 – DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
• utilizzare prodotti ad alto contenuto di materiale riciclato e introdurre tecnologie con elevati standard di efficienza energetica per ridurre le emissioni climalteranti;
• utilizzare le tecnologie per il risparmio d’acqua ed evitare l’inquinamento delle falde e delleacque superficiali;
• effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
• segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 11 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA, TRATTAMENTO, TUTELA DEI LAVORATORI, E PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO
Xxxxx tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l’impresa aggiudicataria dell’appalto è, altresì, tenuta a:
− portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
− disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
− curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
− osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;
− adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e smi.;
− utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.
L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in
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cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere al Comune ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:
1. La fedele esecuzione dei lavori secondo gli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per le particolari lavorazioni non pattuite in fase di consegna. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o variazioni non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste e di seguito riportate:
- al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d’acqua attraversati;
- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri;
- per il trasporto dei materiali di risulta prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni, il transito all’interno delle aree cimiteriali deve avvenire nel rispetto dei luoghi ed a velocità estremamente moderata;
2. L’assunzione in proprio, tenendone sollevato il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
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3. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori di manutenzione;
4. Le responsabilità sulla non rispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quanto stabilito o quanto previsto dal capitolato.
5. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
6. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Comune, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
7. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori
9. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
10. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati il Comune, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
11. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Comune interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
12. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Comune e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del Comune.
13. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
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14. Xxxxxxxx, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo applicato per la valutazione di ogni singola fase lavorativa e perciò a carico dell'Appaltatore e sono:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, incluse quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
f) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
15. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
16. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
17. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
L’Impresa è responsabile, tanto verso il Comune quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori.
È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.
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L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Comune ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata il Comune.
Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
Entro i 3 giorni precedenti l’inizio dell’appalto la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione,compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Entro i 3 giorni precedenti l’avvio dell’appalto, l’Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.
Più in generale, l’Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.
Art. 14 - SUB APPALTO.
Si ha sub appalto se si ricade nella fattispecie di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito nei limiti dell’art. 105 del Codice, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore.
Qualora si intenda subappaltare una delle c.d. forniture sensibili indicate all’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 occorre indicare la terna dei sub appaltatori per ogni categoria di lavorazione omogenea.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l’art. 105 del Codice.
Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
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documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all’Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia.
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e' nullo di diritto.
Art. 16 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO.
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte della Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; il Comune ha la facoltà di risolvere il l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dall’impresa per i sevizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso.
Il Comune in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro;
b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc a carico dell’impresa aggiudicataria;
c) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
Oltre alla possibilità del Comune di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti del Comune al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento al Comune nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata Ar e in tale caso il Comune, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta.
L’impresa non porrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
Art. 17 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
Il Comune disporrà il pagamento delle somme dovute all’Impresa per lavori regolarmente eseguiti in base all’emissione di certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile Unico del procedimento, in unica soluzione e riferiti alle singole commesse affidate.
Gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento saranno rimessi all’appaltatore all’indirizzo che egli richiederà.
Ogni pagamento da parte del Comune è subordinato all’ acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità ed emesso con esito positivo in termine di regolarità contributiva. I lavori di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico per l’aggiudicazione della procedura di
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gara ad evidenza pubblica, compresi i computi degli oneri e delle spese della sicurezza (Decreto Legislativo n.81/2008) approvato dal Comune, non soggetti ad alcun ribasso.
Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DM in materia di contabilità e dal Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145).
Il Direttore dei lavori provvederà, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della regolare esecuzione per ciascun intervento, con le seguenti specificazioni.
Accertamento e registrazione dei lavori
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, il direttore dei lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori e ì certificati per il pagamento dei singoli ordinati di intervento;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
Contabilità dei lavori
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
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Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;
d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.
f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto commessa evasa, previo rilascio del Verbale di ultimazione dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.
g) i verbali di consegna dei lavori;
h) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
i) gli ordini di servizio impartiti;
l) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
m) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
n) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
o) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
p) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
q) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
Il direttore dei lavori potrà istituire anche un sistema di contabilità semplificata in relazione alla natura dei lavori di entità economica limitata, verificando e validando fatture contabili analitiche rimesse dall’impresa.
La concreta liquidazione ei certificati di Pagamento, e lo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo progressivo degli interventi realizzati
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nell’Accordo Quadro, sono subordinati all’acquisizione da parte del Comune e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge.
Il pagamento dei crediti maturati dalla ditta esecutrice dell’appalto avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione dei certificati di pagamento.
Art. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI.
Per quanto riguarda le comunicazioni durante l’iter di svolgimento della gara, fino alla comunicazione circa l’esito della procedura, queste avverranno, da parte del Comune, tramite posta elettronica certificata. (ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 28) come unica modalità di comunicazione di gara, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del D.Lgs. n. 50/2016.
I concorrenti inoltre, durante il periodo di pubblicazione del bando di gara, sono tenuti a consultare periodicamente il sito internet del Comune, sul quale potranno essere pubblicati avvisi inerenti la procedura in corso.
Per la gestione telematica di gara tramite NET4MARKET saranno ammesse tutte le forme di comunicazione previste dal regolamento e-procurment.
Art. 19 - ELEZIONE DOMICILIO.
A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell’impresa appaltatrice è quello indicato nell’istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Terni è presso la sede municipale.
Art. 20 - IMPOSTE E ONERI FISCALI.
Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico del Comune. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto
sono a carico dell’Impresa.
Art. 21 - TRIBUNALE COMPETENTE.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Terni.
Art. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento per il contratto è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, responsabile dell’Area Tecnica Gestione dei Servizi Cimiteriali del Comune di Terni.
Art. 23 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, e il D.Lgs. 50/2016, nonché dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di lavoro, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.
Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia di lavori pubblici.
Art. 25 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
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Si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato d’Oneri saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
PARTE 2 - CONDIZIONI SPECIFICHE.
Art. 26 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI
Il presente accordo regola anche l’affidamento di prestazioni di tipo misto, contenente servizi, forniture e lavori, nel quale si ritiene funzionalmente prevalente l’aspetto dei lavori, che consistono nel mantenimento della funzionalità e della sicurezza del patrimonio comunale in ambito dei Cimiteri urbano e suburbani.
I lavori servizi e forniture saranno commissionati di volta in volta con le modalità indicate all’art. 1 sulla base degli interventi manutentivi organizzati dall’Area Tecnica del Comune.
Art. 27 – MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI.
Le norme per l’esecuzione dei lavori previsti nel/i singoli contratti sono le seguenti:
A) ordinazione – sarà effettuata mediante richiesta comunque esplicitata dell’Area Tecnica del Comune, ad eccezione di quanto previsto all'art. 28 per gli interventi urgenti;
B) termine per l’esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione Straordinaria – la prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata non oltre il termine fissato in giorni due a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, ad eccezione di quanto previsto all'at. 29 per gli interventi urgenti;
Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi indicati dal Direttore Lavori.
Art. 28 - INTERVENTI URGENTI.
In caso di prestazioni aventi carattere di urgenza, l’intervento di ripristino/messa in sicurezza per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità deve essere effettuato entro 2 ore decorrenti dalla data dell’ordine.
Art. 29 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dal Direttore dei Lavori.
I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine dal Direttore dei Lavori ed autorizzati dal Comune.
Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori; tutte le opere e tutte le forniture che a insindacabile giudizio dello stesso non rispettino le suddette prescrizioni, dovranno essere demolite o rimosse, quindi nuovamente eseguite a spese dell’Impresa.
La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 30 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI.
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I prezzi unitari sono quelli riferiti al vigente Preziario Regionale dell’Umbria (2019) in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori e le somministrazioni. In caso di mancanza del prezzo si procederà con l’analisi dei prezzi (nuovo prezzo NP). Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari devono intendersi compensati e compresi tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli:
I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
Art. 31 - FORNITURE A PIE’ D’OPERA
Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all’Impresa nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori. I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.
Art. 32 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI
Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l’esecuzione di manutenzioni o forniture non comprese nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.
nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d’asta contrattuale.
I prezzi indicati nell’allegato elenco, (nell’elenco prezzi BUR Umbria 2019 che ancorchè non allegato deve essere considerato a tutti gli effetti facente parte del presente accordo quadro), sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di tempo richiamato all’art. 3.
Art. 33 - CONTROLLI E VERIFICHE.
La corrispondenza fra le norme contenute nel presente capitolato ed i servizi prestati dall’impresa appaltatrice è di pertinenza del Responsabile dell’Area Tecnica. Tale vigilanza non si colloca nell’ottica dell’esercizio di un potere gerarchico.
Art. 34 - RISPETTO DEL D. Lgs. 81/2008
L’impresa appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.
Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.
Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant’altro concernente l’attività lavorativa.
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Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l’applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e smi. che contiene i nuovi schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.
Le tavole in allegato al decreto riportano le esemplificazioni per l'allestimento dei cantieri, differenziati per tipo di strada, con il posizionamento dei segnali di indicazione, di pericolo, di prescrizione, e delle altre segnalazioni (segnali complementari, luminosi, etc.).
Il decreto è quindi il riferimento obbligatorio fondamentale per i responsabili dell'allestimento della segnaletica temporanea, ma si pone all'attenzione di tutti i soggetti che hanno obblighi di progettazione e controllo dei cantieri.
Il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 reca il Disciplinare tecnico per la segnaletica temporanea, e contiene quindi non solo gli schemi grafici, ma l'intero apparato di istruzioni per l'allestimento della segnaletica, relativamente a:
- segnali e dispositivi segnaletici;
- limiti e riduzione progressiva della velocità;
- sicurezza e visibilità dei lavoratori;
- segnaletica per situazioni di emergenza.
Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l’avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.
Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune (prima della stipula del contratto).
Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento al Comune.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
Xxxxx xxx Xxxxxx 00- 00000 Xxxxx
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Questa Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità.
Più in generale, l’Impresa si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi.
Costituisce compito precipuo dell’impresa appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs.81/2008 questa Amministrazione provvederà all’immediata revoca dell’incarico.
Art. 35 – DOCUMENTAZIONE.
L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà rimettere, prima dell'inizio della prestazione la seguente documentazione (nel caso non siano già allegati al Piano di Sicurezza e coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza):
▪ Documento di analisi e valutazione dei rischi;
▪ Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita.
Art. 36 - INADEMPIENZE E PENALITA'.
Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, il Comune Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’impresa appaltatrice il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune.
Nel caso di non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori secondo quanto riportato nel verbale di consegna, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera pari, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell’importo come desunto dagli atti contabili per ogni singolo ordinativo. Nel caso di non esecuzione della prestazione di cui all’art. 28, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune applicherà una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.
- Altre Penali:
• Se a seguito di ispezione del Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, non è presente la dotazione minima di attrezzature previste, Il Responsabile del procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti;
• In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro.
Nel caso che l'impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato dal Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 EURO per ognuno dei primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono;
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Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori o dal precedente controllo se ha avuto buon esito.
Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato dalla ditta, il Comune si tiene la piena facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso non si provveda immediatamente alla regolarizzazione.
La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell’Amministrazione.
Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 37 – DANNI A COSE E PERSONE.
Il Comune non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’impresa appaltatrice da parte di terzi estranei al Comune.
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Il Comune sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell’impresa appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune alla presenza di delegati dell’Impresa.
A tale scopo il Comune comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente
all’impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente.
Art. 38 - RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI E CAUZIONI.
L’impresa risponderà direttamente, durante la fase di svolgimento dei lavori di cui al presente accordo quadro, della sicurezza ed incolumità del proprio personale, Risponderà inoltre in caso di danni procurati a cose e persone, addetti e terzi.
38.1. CAUZIONE PROVVISORIA
È richiesta la Cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo a base di gara, da prestare a favore del Comune, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa sottoscritta in originale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
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La cauzione provvisoria non potrà essere costituita, a pena di esclusione dalla gara, allegando all'offerta denaro contante, assegni bancari o circolari.
Ciascuna ditta partecipante dovrà presentare la cauzione con modalità conforme a quanto previsto all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale fidejussione potrà riportare la clausola di cessazione automatica della garanzia in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto.
Le fidejussioni bancarie dovranno essere rilasciate da Aziende di Credito autorizzate a norma di legge, mentre le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da imprese di assicurazioni autorizzate, a norma di legge, all'esercizio del ramo cauzioni. Le fidejussioni potranno inoltre essere rilasciate dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le fidejussioni dovranno essere escutibili "a semplice richiesta" e dovranno prevedere espressamente, quanto segue:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
b) l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (cauzione definitiva) a pena di esclusione;
c) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.
Le Imprese possono usufruire delle riduzioni, agli importi delle garanzie, previste all'art. 93, comma 7 del Codice, purché rientrino in una delle fattispecie in esso previste.
Per usufruire del suddetto beneficio è indispensabile inserire nel fascicolo una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale si dichiari a quale fattispecie si ricorre per usufruire della riduzione dell'importo della garanzia.
Si precisa che in caso di imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art. 2602 del C.C., per usufruire del suddetto beneficio, ogni impresa dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di cui sopra.
38.2. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
È dovuta la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici.
La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:
- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Si applica l'art. 103 del Codice.
Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
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dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora per l’aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, l’importo delle cauzioni è ridotto secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del Codice stesso.
38.3- ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il crono-programma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica
1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
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4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Comune anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. Il Comune procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
38.4. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione (CAR), e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente
il vincolo a favore del Comune. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa; la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.
Art. 39 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA.
Le condizioni offerte dall'Impresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità dell’accordo quadro. L’Impresa dichiara fin d’ora di essere consapevole che gli interventi possono comunque essere richiesti anche da effettuarsi nei cimiteri suburbani rientranti nell’ambito di competenza del Comune di Terni e si impegna già da ora a rinunciare a qualsivoglia ulteriore compenso o indennizzo, considerando i prezzi in elenco (BUR UMBRIA 2019) ribassati alla percentuale offerta, congrui e remunerativi.
Art. 40 – CORRISPETTIVO.
I corrispettivi indicati nell’elenco prezzi al netto del ribasso indicato in sede di gara sono omnicomprensivi di tutte le prestazioni richiamate agli art. 27, 28 e 29, anche nel caso non sia specificatamente precisato.
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Art. 41 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) il presente Capitolato speciale d’Appalto;
b) l'offerta dell’Impresa;
c) l’elenco prezzi unitari BUR UMBRIA 2019;
d) il Piano Di Sicurezza e Coordinamento;
e) il Piano Operativo di Sicurezza;
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Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, registro diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
Art. 42 - IVA
L'IVA è a carico del Comune nella misura prevista dalla legge.
Art. 43 – INFORMAZIONI.
I concorrenti alla gara possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione di impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso della esecuzione del contratto presso i seguenti Enti:
- INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro;
- INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
- ISPESL Istituto Superiore per la prevenzione sicurezza sul lavoro;
- Ispettorato provinciale del Lavoro;
- Comando provinciale dei VV.FF.
Il Responsabile del Procedimento (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)