DANNI A PERSONE E/O COSE Clausole campione

DANNI A PERSONE E/O COSE. L’Appaltatore si fa interamente carico di ogni responsabilità inerente la gestione della fornitura, ivi compresa la responsabilità degli infortuni del personale addetto che deve essere opportunamente addestrato. L’Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato all’A.O.V.V. od a terzi nell’espletamento della fornitura In particolare, deve provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L’Appaltatore è responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell’art. 2049 C.C.. Deve inoltre rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell’appalto.
DANNI A PERSONE E/O COSE. Il Comune di Pescia sarà sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa verificarsi a carico del Gestore e del personale da questi eventualmente utilizzato durante l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato. Analogamente sarà manlevato da qualsiasi richiesta di indennizzo che, a qualunque titolo, sia avanzata nei confronti del Gestore da soggetti terzi (clienti, fornitori, enti erogatori, ecc) in relazione all'espletamento dei servizi come specificato sopra. A garanzia di tali manleve il Gestore dovrà stipulare congrue ed idonee polizze assicurative.
DANNI A PERSONE E/O COSE. La Sezione di Feltre del Club Alpino Italiano sarà sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa verificarsi a carico del Gestore e del personale da questi eventualmente utilizzato durante l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato. Analogamente sarà manlevato da qualsiasi richiesta di indennizzo che, a qualunque titolo, sia avanzata nei confronti del Gestore da soggetti terzi (clienti, fornitori, enti erogatori, ecc) in relazione all'espletamento dei servizi come detto sopra. A garanzia di tali manleve il Gestore dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, congrue e idonee polizze assicurative e adeguate polizze fidejussorie o cauzioni a garanzia del canone, dell'immobile e degli impianti, come indicato ai precedenti articoli e come stipulato nel Contratto di affitto. Tali polizze dovranno essere previamente sottoposte in visione alla Sezione.
DANNI A PERSONE E/O COSE. La Sezione di Valdagno del Club Alpino Italiano sarà sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa verificarsi a carico del Gestore e del personale da questi eventualmente utilizzato durante l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato. Analogamente sarà manlevato da qualsiasi richiesta di indennizzo che, a qualunque titolo, sia avanzata nei confronti del Gestore da soggetti terzi (clienti, fornitori, enti erogatori, ecc) in relazione all'espletamento dei servizi come specificato sopra. A garanzia di tali manleve il Gestore dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, congrue ed idonee polizze assicurative.
DANNI A PERSONE E/O COSE. L’ Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune o a eventuali terzi durante L'espLetamento dei servizi assunti con il presente Capitolato d'Appalto, per incuria o disattenzione del personale adibito all' esecuzione dei lavori. Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento e alla rimessa nel prístino stato nel termine fissato nella relativa lettera debitamente notificata, il Comune resta autorizzato a provvedervi direttamente, in danno alla ditta aggíudícataria, trattenendo l 'importo del danno subìto, sulle prime fatture da liquidare.
DANNI A PERSONE E/O COSE. Il CAI Reggio Xxxxxx sarà sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa verificarsi a carico del gestore e del personale da questi eventualmente utilizzato durante l’espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato. Analogamente sarà manlevato da qualsiasi richiesta di indennizzo che, a qualunque titolo, sia avanzata nei confronti del gestore da soggetti terzi (clienti, fornitori, enti erogatori, ecc) in relazione all’espletamento dei servizi come detto sopra. A garanzia di tali manleve il gestore dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, congrue ed idonee polizze assicurative ed adeguate polizze fidejussorie come indicato al precedente Art. 4. Tali polizze dovranno essere previamente sottoposte in visione al CAI Reggio Xxxxxx.

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  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Che cosa NON è assicurato? Rischi esclusi Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio: MODULO UFFICI Incendio Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi: - danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - danni di furto (salvo quanto previsto in “Oggetto della garanzia”), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; - danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere; - i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da: - Recinzioni precarie; - cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); - alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; - Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Per i rischi all’esterno dell’ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, danneggiati o andati distrutti dall’evento garantito. Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva. Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi: Non sono considerati terzi: - il Contraente, l’Assicurato; - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; - le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso. Sono esclusi inoltre i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Eventi catastrofali Sono esclusi i danni: - da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza; - provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati; - da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. In particolare, per la garanzia Xxxxxxxxx sono esclusi i danni: - se l’Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso; - al Contenuto assicurato, nel caso in cui l’evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all’Ufficio indicato in polizza. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono esclusi i danni da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. - difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione; - di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili; - difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza; - umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni: - a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; L’assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni: - i conduttori esterni; - i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; - le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione. Furto Sono esclusi i danni: - a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie: - Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori. - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. - Xxx Xxxxx commesso da Xxxxxxxxxx e collaboratori: l’autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell’Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati. - Per i rischi assicurati all’esterno dell’Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall’evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata; Nelle estensioni sempre operanti: - danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni. - Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura. - Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali. - Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell’Attività professionale svolta nei locali dell’Ufficio. Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” sono esclusi: - il furto, la rapina, l’appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell’Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone. - Sono inoltre esclusi dall’indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.