Common use of DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) e 5), ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.

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Samples: Contratto Di Finanziamento a Termine, Contratto Di Finanziamento a Termine

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) artt. 4, 5, 8 e 5)15, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornitifornite, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del ContrattoContratto Coincard. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi corrispettivi scaduti e non pagati e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) dell’art. 15 ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.. Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora Xxxx effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.

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Samples: Contratto Di Linea Di Credito Ad Uso Rotativo

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) e 5), ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.

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Samples: Contratto Di Finanziamento a Termine

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) e 5), ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.. Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora Xxxx effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.

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Samples: Contratto Di Finanziamento a Termine