Common use of DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) e 5), ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.

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Samples: Contratto Di Finanziamento a Termine Finalizzato Veicoli Due Ruote Con Maxirata, Contratto Di Finanziamento a Termine Finalizzato Altri Settori

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) e 5), ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.

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Samples: Contratto Di Finanziamento a Termine Finalizzato Altri Settori Con Doppio Piano Di Rimborso

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) artt. 4, 5, 8 e 5)15, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornitifornite, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del ContrattoContratto Coincard. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi corrispettivi scaduti e non pagati e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) dell’art. 15 ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.. Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora Xxxx effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora. Il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull’ipotesi che il Contratto di credito rimarrà valido e che il Creditore ed il Cliente adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel presente contratto. Il Xxxxx Xxxxx Nominale (T.A.N.) ed il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (T.A.E.G.) applicati per l’utilizzo della Linea di Credito ad Uso Rotativo mediante la modalità Revolving sono quelli indicati nel riquadro “Linea di Credito ad Uso Rotativo utilizzabile mediante Carta di Credito Privativa Coincard” nel Contratto. Gli utilizzi della Carta in modalità Revolving sono produttivi di interessi il cui ammontare è calcolato con periodicità mensile. Nel calcolo del Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (T.A.E.G.), indicato nel presente Contratto Coincard, oltre al Xxxxx Xxxxx Nominale, devono intendersi ricomprese le seguenti voci di spesa: • Commissioni/Spese di istruttoria: € 0,00. • Spese per incasso con modalità Sepa Direct Debit (SDD)/Bollettini Postali: € 0,00. • Spese per incasso con altra forma di pagamento: € 0,00. - in formato cartaceo: € 1,00 per ogni invio oltre imposta di bollo pari a € 2,00 per importi superiori a € 77,47; - in formato elettronico: € 0,00 oltre imposta di bollo pari a € 2,00 per importi superiori a € 77,47. L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. Sono, al contrario, escluse dal calcolo del T.A.E.G., in quanto eventuali, le seguenti voci di spesa: • Costo quota annua/emissione/rinnovo Carta principale e/o Carta aggiuntiva: € 0,00 per il primo anno; € 0,00 per il secondo anno e successivi. • Riemissione Carta: € 0,00. - su iniziativa di Fiditalia: € 0,00. - duplicato rendiconto: € 5,00. - riemissione Bollettini Postali: € 2,50; - variazione coordinate bancarie: € 1,00; - revoca Sepa Direct Debit (SDD) e cambio modalità pagamento: € 5,00.

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Samples: Contratto Di Linea Di Credito Ad Uso Rotativo Utilizzabile Mediante Carta Di Credito Privativa Coincard

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 3) e 5), ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 13) ed una penale pari al 6% sull’importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale.. Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora Xxxx effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a favore di Fiditalia non potranno produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.

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Samples: Contratto Di Finanziamento a Termine Finalizzato Veicoli Quattro Ruote