Decesso indipendente dall'infortunio Clausole campione

Decesso indipendente dall'infortunio. Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso. Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.
Decesso indipendente dall'infortunio. Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l’indennizzo per Invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l’importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell’avvenuto decesso. Se l’indennizzo al momento del decesso dell’Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.
Decesso indipendente dall'infortunio. Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato. Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% sordità completa di un orecchio 10% sordità completa di ambedue le orecchie 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di una frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% dodicesima dorsale 10% una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% Anchilosi: della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra 120°e 70° con pronosupinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8% dell'anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica 15% del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% dello sciatico popliteo esterno 15% sopra la metà della coscia 70% sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio 60% sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% una falange dell'alluce 2,5% xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo non operabile max 10% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto destro varranno per quello sinistro e viceversa. La Franchigia sull'invalidità permanente standard non è applicata in presenza di Franchigia a scaglioni.
Decesso indipendente dall'infortunio. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, Cattolica corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.

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  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

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  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

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