Common use of Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio Clause in Contracts

Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.

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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilità Civile Derivante Dalla

Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'Assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 24.00 del giorno indicato in polizza se frontespizio di capitolato ancorché il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamentovenga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente contraente non paga i premi per premi, le rate successive di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 24.00 del 9060° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 24.00 del giorno del pagamento del premiopagamento, fermo ferme le successive scadenze ed il diritto della Società società al pagamento dei premi scadutiscaduti ai sensi dell'art. Il termine di rispetto 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e tale pagamento è liberatorio per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del BrokerContraente. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. La Società è tenuta ad assolvere Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi a tutti gli obblighi previsti dall’arteventuali appendici e proroghe emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora società da atto che: • l'assicurazione conserva la Società non assolva ai suddetti obblighi, propria validità anche durante il presente contratto si risolve di diritto decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del comma 8 dell’artD. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della legge 136/2010società stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rimborso Spese Mediche

Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. La Società si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014, che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate alla Contraente della presente polizza devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.

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Samples: Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa

Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'Assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 24.00 del giorno indicato in polizza se polizza, sempreché il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 Codice Civile, entro novanta 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativasopracitata data. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del In mancanza di pagamento del premio, fermo il diritto della Società al la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento dei premi scaduti. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Brokerpremio. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine dell'emissione del mandato di pagamento al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società copia di detto atto mandato a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. La Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il termine di rispetto per il pagamento dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. I premi devono essere pagati al Broker al quale è tenuta ad assolvere a tutti gli assegnata la polizza, e la Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi fatto tramite il Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società. Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi previsti dall’artdi tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola). Qualora Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società non assolva ai suddetti obblighi, da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il presente contratto si risolve di diritto decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del comma 8 dell’artD. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della legge 136/2010Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

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Samples: www.cs.camcom.gov.it

Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. La Società si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014, che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate alla Contraente delle presente polizza devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.

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Samples: Capitolato Di Polizza RCT Sciatore

Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'Assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 24.00 del giorno indicato in polizza se polizza, sempreché il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Cadice Civile, entro novanta 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativasopracitata data. In mancanza di pagamento del premio la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi per o le rate successive di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 24.00 del 9060° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 24.00 del giorno del pagamento del premiopagamento, fermo ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scadutiscaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il termine di rispetto per il pagamento di dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 60 giorni dalla data di ricezione da parte della del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e la Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato fatto tramite il Broker sopra designate è liberatorio per il tramite del BrokerContraente. Resta convenuto tra le Parti che è considerataFarà fede, a tutti gli effettiai fini della copertura assicurativa, come la data di avvenuto pagamentouna comunicazione scritta del Broker alla Società. Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola). Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • L’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato ivi compreso il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • IL pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte fine dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. La Società L'Assicurazione è tenuta ad assolvere altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula del contratto con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.xx., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. Il Contraente, a tutti gli obblighi previsti dall’artseguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 3 della legge n. 136/2010 al fine 1, comma 13, DI 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non assolva sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. IL recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai suddetti obblighi, 15 giorni. In case di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il presente contratto si risolve 10% di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010quelle non ancora eseguite.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'Assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 00:00 del giorno indicato in polizza 01/01/2020 se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 00.00 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto successivo al pagamento della e avrà scadenza alle ore 00:00 del giorno 01/01/2022. Il versamento del premio, tuttavia, avverrà con frazionamento mensile (anticipato) per ogni mensilità con scadenza fissata l’ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza (ad es. per il mese di aprile, il premio dovrà essere versato entro il 31 marzo). Tuttavia con esclusivo riferimento alla prima rata di Gennaio e della seconda rata di Febbraio il versamento verrà effettuato unitamente a quella successiva di Marzo scadente il 28 febbraio. Il premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto dovrà essere versato da Uni.C.A. alla Società, direttamente o tramite l’intermediario al quale è assegnata la polizza, mediante bonifico bancario. In caso di pagamento dei premi successivo ai termini suindicati, verranno applicati nuovamente i termini di aspettativa previsti dal paragrafo “Carenza” dei successivi Moduli nn. da 1 a 6. Il premio viene determinato in base a una o più delle seguenti variabili: Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il premio viene determinato in base a una o più delle seguenti variabili: - inclusione in copertura del solo Titolare; - estensione della copertura al nucleo familiare. È fatto obbligo di estendere la copertura ai familiari già assicurati ai Piani Sanitari BASE, con attivazione degli stessi Moduli del Titolare. Il Titolare del Piano Sanitario è considerato sempre come primo Assistito. Si precisa che il presente Piano Sanitario sarà attivo decorse le carenze previste dai rispettivi Moduli prescelti. In caso di decesso dell’Assicurato si applicano le seguenti previsioni: - in caso di decesso del Contraente che è anche unico Assicurato, il contratto si estingue ed il premio già versato alla Società rimane acquisito dalla stessa; - in caso di decesso di un Assicurato che non sia Contraente: • se l’Assicurato è uno solo, il contratto si estingue ed il premio già versato alla Società rimane acquisito dalla stessa; nel caso in cui dovessero essere ancora versate delle ulteriori rate di premio per l’annualità assicurativa in corso, il Contraente rimane obbligato al pagamento delle stesse nei confronti della Società; • se vi sono più Assicurati, la copertura assicurativa prosegue per gli Assicurati superstiti. Per l’annualità in corso, il premio già versato rimane acquisito dalla Società; nel caso dovessero essere versate delle ulteriori rate di premio, il Contraente rimane obbligato al pagamento delle stesse nei confronti della Società, come da premio determinato in fase di emissione (comprensivo pertanto dell’Assicurato defunto), fino al termine dell’annualità assicurativa. Se In caso di tacito rinnovo della polizza, il premio dovuto dal Contraente per l’annualità successiva viene rideterminato alle condizioni di emissione ma in base al nuovo numero di Assicurati; - in caso di decesso del Contraente che non sia Assicurato o che non sia l’unico Assicurato: • qualora il Contraente non paga i premi avesse già pagato l’intero premio annuo, la copertura assicurativa rimane attiva per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento gli Assicurati superstiti sino alla termine dell’annualità assicurativa in corso, al termine della quale il contratto si estingue, senza possibilità di rinnovo; • qualora il Contraente avesse selezionato la rateazione del premio, fermo il diritto della Società la copertura assicurativa cessa al pagamento dei premi scaduti. Il termine di rispetto del periodo temporale per il pagamento quale era stata pagata l’ultima rata di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza premio e non sono dovute le rate di premio ulteriori. In tale caso, i massimali annui si intende fissato intendono ridotti in 90 giorni dalla data modo proporzionale all’effettivo periodo temporale di ricezione da parte della Contraente copertura, al termine del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per quale il tramite del Broker. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve estingue, senza possibilità di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010rinnovo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Il Rimborso Delle Spese Mediche Da Malattia E Da Infortunio Dip