Decorrenza e cessazione della garanzia. Le garanzie, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, hanno inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.
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Samples: Polizza Convenzione, Assicurazione Dei Prodotti Agricoli
Decorrenza e cessazione della garanzia. Le garanzieLa garanzia, fermo quanto previsto dall’artall’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, hanno inizio decorre dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto o in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la trascorsi 3 giorni dalla data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, garanzia Grandine è prorogata fino per 7 giorni a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzionepartire dalla data del taglio o dell’estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non andrà andrà, in nessun caso caso, oltre sette giorni dalla suddetta data. La perdita di produzione conseguente a siccità per le colture irrigue è risarcibile esclusivamente a seguito di: • esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni; • provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
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Samples: Insurance Policy
Decorrenza e cessazione della garanzia. Le garanzieLa garanzia, fermo quanto previsto dall’artall’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, hanno inizio decorre dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, garanzia Grandine è prorogata fino per 7 giorni a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzionepartire dalla data del taglio o dell’estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non andrà andrà, in nessun caso caso, oltre sette giorni dalla suddetta data. La perdita di produzione conseguente a siccità per le colture irrigue è risarcibile esclusivamente a seguito di: • esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni; • provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
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Samples: Insurance Policy
Decorrenza e cessazione della garanzia. Le garanzieLa garanzia , fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanziagaranzia -, hanno ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato sulla polizza di Assicurazione assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per i prodotti seguenti prodotti: cavoli, cavolfiori, melanzane e peperoni, per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione scadenza della garanzia”, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 12 del 10 ottobre30 novembre. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di Assicurazionein polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.
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Samples: Insurance Policy