Operatività della garanzia Clausole campione

Operatività della garanzia. La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue: 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 30% della produzione ottenibile 3° anno 80% della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibile
Operatività della garanzia. L’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che:  gli enti assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, ne sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, ne collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste dal costruttore.
Operatività della garanzia. La garanzia copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione. Per le controversie di natura contrattuale la garanzia opera per gli eventi avvenuti dopo 90 giorni dalla data di Decorrenza del contratto. Negli altri casi la garanzia opera per gli eventi avvenuti dalle ore 24 del giorno di Decorrenza del contratto. Per determinare la data in cui avviene un evento si considera:
Operatività della garanzia. La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale.
Operatività della garanzia. L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 20% ottenibile della produzione 3° anno 50% ottenibile della produzione 4° anno 80% ottenibile della produzione 5° anno 100% ottenibile della produzione 1° anno 0% della ottenibile produzione 2° anno 30% della ottenibile produzione 3° anno 70% della ottenibile produzione 4° anno 100% della ottenibile produzione 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 0% della produzione ottenibile 3° anno 30% della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibile 1° - 2° - 3°- 4° 0% della produzione ottenibile 5° anno 20% della produzione ottenibile 6° anno 40% della produzione ottenibile 7° anno 60% della produzione ottenibile 8° anno 80% della produzione ottenibile 9° anno 100% della produzione ottenibile 1° - 2° - 3° 0% della produzione ottenibile 4° anno 20% della produzione ottenibile 5° anno 40% della produzione ottenibile 6° anno 60% della produzione ottenibile 7° anno 100% della produzione ottenibile Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: • impianti antibrina; • impianti antigrandine (reti). Sono compresi in garanzia anche: ⮚ i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le Drupacee, 25 maggio per Pomacee ed il 31 maggio l’Actinidia, nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa; ⮚ i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’assicurato.
Operatività della garanzia. L’assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina. La franchigia ed il limite di indennizzo di cui agli artt. 14 “Franchigia” e 15 “Scoperto e Limite di indennizzo” sono unicamente quelli previsti per la forma CAT. L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: 1° e 2° anno 0% della produzione ottenibile 3° anno 30% della produzione ottenibile 4° anno 60% della produzione ottenibile 5° anno 100% della produzione ottenibile Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: • impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’assicurato; • impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel; le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto Ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine. Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. L’esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.
Operatività della garanzia. Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole Prestazioni di Assistenza, la copertura opera:
Operatività della garanzia. L’assicurazione opera per le controversie che hanno origine da fatti che si verificano nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
Operatività della garanzia l’assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza. I fatti che hanno dato origine alla controversia, si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Xxxxx o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto e i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.
Operatività della garanzia. L’assicurazione di cui alla presente Sezione opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente: