Decorrenza e cessazione della garanzia. Le garanzie, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, hanno inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.
Decorrenza e cessazione della garanzia. Per il Mais la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio all’emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile Limitatamente all’avversità siccità, la garanzia decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata”, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. e cessa: Le garanzie cessano rispettivamente:
1) limitatamente alle avversità grandine e vento forte la garanzie cesseranno rispettivamente: • per il mais da granella e da granella di qualità: — alle ore 12.00 del 1 ottobre per il mais fino alla classe FAO 500 compresa; — alle ore 12.00 del 15 ottobre per il mais dalla classe FAO 600 compresa; • per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: alle ore 12.00 del 15 ottobre; • per il mais dolce: alle ore 12.00 del 1 ottobre; • per il mais da seme: alle ore 12.00 del 1 ottobre;
Decorrenza e cessazione della garanzia. Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano rispettivamente - grandine: • olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre; • olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre; - vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre; - alluvione, siccità, eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre; - Gelo e Brina: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio; ⮚ OLIVE DA OLIO
Decorrenza e cessazione della garanzia. Per i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo. Per tutti i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) tutte le garanzie, ad eccezione della grandine, cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12.00 del 1° Giugno.
Decorrenza e cessazione della garanzia. Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione ad eccezione dell’avversità Gelo e Brina che decorrono dalla schiusa delle gemme. Per il prodotto Actinidia, fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme, la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre. Per i prodotti Noci e Xxxxxxxx fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore
Decorrenza e cessazione della garanzia. Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione. Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio:
1) all’emergenza in caso di semina;
2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del: — 05 aprile per l’Italia Settentrionale; — 01 aprile per l’Italia Centro Meridionale e Insulare. Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine cessa: — per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 5 settembre; — per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 settembre; Per le tutte le altre garanzie cessa al: — per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 20 agosto; — per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 15 settembre; Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza. Limitatamente all’avversità Siccità, la garanzia decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata”, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa: • Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 15 novembre.
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza. Limitatamente all’avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa: • all’inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l’evento compreso tra il 7° ed il 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h); • alla maturazione di raccolta del prodotto per l’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia ha inizio: - dall’emergenza, in caso di semina; - ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. La garanzia cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.