Decorrenza e cessazione della garanzia Clausole campione

Decorrenza e cessazione della garanzia. Le garanzie, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, hanno inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza in caso di semina o dall’attecchimento nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. Per COCOMERI E MELONI la garanzia cessa alle ore: per le coltivazioni forzate e semiforzate: • 12.00 del 10 agosto per l’Italia Settentrionale • 12.00 del 1 agosto per l’Italia Centro-Meridionale ed Insulare; per le coltivazioni a cielo aperto: • 12.00 del 31 agosto per l’Italia Settentrionale • 12.00 del 20 agosto per l’Italia Meridionale e Insulare; per le coltivazioni tardive: • 12.00 del 15 settembre per l’intero territorio nazionale. Per CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE la garanzia cessa alle ore: • 12.00 del 20 ottobre per l’Italia settentrionale; • 12.00 del 20 ottobre per l’Italia centrale; • 12.00 del 20 novembre per l’Italia meridionale e le isole. Nel caso in cui l’Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine, dovrà darne comunicazione all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 23 - 00187 Roma. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l’operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall’art. 22) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue. Sul Certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.
Decorrenza e cessazione della garanzia. Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano rispettivamente - grandine: • olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre; • olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre; - vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre; - alluvione, siccità, eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre; - Gelo e Brina: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio; ⮚ OLIVE DA OLIO
Decorrenza e cessazione della garanzia. Per il Mais la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio all’emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile Limitatamente all’avversità siccità, la garanzia decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata”, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. e cessa: Le garanzie cessano rispettivamente: 1) limitatamente alle avversità grandine e vento forte la garanzie cesseranno rispettivamente: • per il mais da granella e da granella di qualità: — alle ore 12.00 del 1 ottobre per il mais fino alla classe FAO 500 compresa; — alle ore 12.00 del 15 ottobre per il mais dalla classe FAO 600 compresa; • per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: alle ore 12.00 del 15 ottobre; • per il mais dolce: alle ore 12.00 del 1 ottobre; • per il mais da seme: alle ore 12.00 del 1 ottobre;
Decorrenza e cessazione della garanzia. Per i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo. Per tutti i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) tutte le garanzie, ad eccezione della grandine, cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12.00 del 1° Giugno.
Decorrenza e cessazione della garanzia. Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione ad eccezione dell’avversità Gelo e Brina che decorrono dalla schiusa delle gemme. Per il prodotto Actinidia, fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme, la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre. Per i prodotti Noci e Xxxxxxxx fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza. Limitatamente all’avversità Vento Forte la garanzia cessa: • all’inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o alla raccolta, per l’evento compreso tra il 7° e l’8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h); • alla maturazione del prodotto per l’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia decorre dall’emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto. Limitatamente ai rischi Gelo e Brina, Eccesso di Pioggia, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 marzo (compreso). Per il rischio Vento Forte la garanzia cessa all’inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell’appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il già menzionato stadio fenologico. Limitatamente all’evento Siccità, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata. Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia Vento Forte cessa entro e non oltre il 20 ottobre (compreso).
Decorrenza e cessazione della garanzia. Con riferimento all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, limitatamente alle avversità gelo e brina, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia ha inizio dall’emergenza delle piante e cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura. La data di sfalcio di ciascuna partita deve essere comunicata a mezzo telegramma e/o telefax il giorno stesso dello sfalcio.