Calcolo Del Danno Clausole campione

Calcolo Del Danno. Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Calcolo Del Danno. Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 10-SF da calcolare sul prodotto residuo. Tab. 10-SF - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola – Linea SECUFARM® - Rischio Grandine Prima Illesi 0 Prima Grappoli colpiti con un’aliquota di acini danneggiati fino al 10% 10 Seconda Grappoli colpiti con un’aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25% 30 Scarto commerciale Grappoli colpiti con un’aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25% 70 Scarto Grappoli colpiti con un’aliquota di acini danneggiati superiore al 50% 100
Calcolo Del Danno. Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia. Il danno vene determinato ai sensi dell’art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Calcolo Del Danno. Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-SF da calcolare sul prodotto residuo. Tab. 12 SF – Valutazione del danno di qualità su Olive da tavola – Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte Prima Frutti illesi; qualche lesione all’epicarpo; tracce di ondulato, alterazione lieve all’epicarpo 0 Seconda Più lesioni all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all’epicarpo 40 Scarto Commerciale Lesioni medie al mesocarpo; frutti deformati, alterazione notevole all’epicarpo 70 Scarto Lesioni gravi che raggiungono endocarpo e drupe perdute 100
Calcolo Del Danno a) In caso di avaria, il deprezzamento deve essere espresso in percen- tuale al valore della merce allo stato sano. L’ammontare del danno si ottiene calcolando questa percentuale sul valore di risarcimento. La Basilese o il commissario d’avaria possono richiedere che il valore della merce danneggiata venga stabilito mediante una ven- dita pubblica all’asta. Qualora l’oggetto danneggiato potesse essere riparato, le spese di riparazione costituiscono la base per il calcolo del danno. Un minor valore dopo la riparazione non è assicurato. Se, a causa di un danno, la merce deve essere venduta durante il tragitto, il ricavo netto appartiene all’avente diritto; l’ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore di risarcimento e del ricavo netto. La Basilese non è obbligata a prendere la merce danneggiata. b) In caso di perdita l’ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente fra la parte persa e la totalità. c) La Basilese non risponde delle spese per nolo, dei diritti doganali o di altre spese che possono essere risparmiate in seguito ad un sini- stro. Inoltre, ogni indennizzo che lo stipulante ha ottenuto da terzi viene dedotto dalle prestazioni a carico della Basilese.
Calcolo Del Danno. 1.6.1 Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-SF, 2-SF da calcolare sul prodotto residuo. Tab. 1-SF - Valutazione del danno di qualità su Actinidia - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo-Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore Prima Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo, lieve alterazione all’epicarpo 0 Seconda Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni superficiali, alterazione media all’epicarpo 30 Scarto commerciale Qualche lesione media; deformazione lieve o media, alterazione notevole all’epicarpo 60 Scarto Numerose lesioni medie; lesioni notevoli; lesioni non riparate; deformazione grave, frutti distrutti 100 Tab. 2-SF - Valutazione del danno indiretto di qualità conseguente a defogliazione su Actinidia - Linea SECUFARM® - Rischio Grandine 1a giugno 0 9 12 15 18 22 26 28 30 2a giugno 0 10 14 17 20 24 29 32 35 3a giugno 0 12 16 20 24 28 32 36 40 1a luglio 0 13 17 22 26 31 36 41 45 2a luglio 0 13 17 23 28 33 39 45 49 3a luglio 0 11 16 22 27 33 37 45 48 1a agosto 0 10 14 22 27 33 38 43 48 2a agosto 0 8 11 17 25 29 35 42 47 3a agosto 0 7 11 17 26 31 36 40 43 1a settembre 0 6 9 15 28 32 36 39 41 2a settembre 0 5 7 12 21 26 31 34 35 3a settembre 0 2 4 9 13 18 24 25 26 1a ottobre 0 2 2 5 6 10 14 15 16 2a ottobre 0 1 2 3 4 4 5 5 6 Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall’epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione. Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente alla frequenza “qualche”.
Calcolo Del Danno. C 1.7.1 Valore di risarcimento al momento del verificarsi del danno Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del sinistro, al netto del valore dei resti. Se le cose danneggiate sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; l'ammontare del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.
Calcolo Del Danno. D 1.8.1 Danno totale o perdita totale Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del sinistro, al netto del valore dei resti.

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  • Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l'obbligo:

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.