Common use of Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate Clause in Contracts

Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia. Le richieste di rinnovo devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l’impresa - che può a tal fine richiedere l’assistenza dell’ABI - ed un’apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell’impresa. Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri: 2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell’impresa; ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla rispettiva rappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%). Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all’azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componenti. I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’impresa ad opera delle organizzazioni stesse. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all’ABI e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze. La contrattazione di cui al presente articolo deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate. La contrattazione potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all’ABI e alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell’ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale). Le materie demandate sono le seguenti: premio aziendale, salvo quanto previsto all’art. 52; garanzie volte alla sicurezza del lavoro; tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro; assistenza sanitaria; previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei contributi. Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente articolo non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 2015 e scadranno il 30 giugno 2019. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo.

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Samples: Verbale Di Accordo

Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, integrativi aziendali hanno durata triennale, quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materialavoro. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 due mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 due mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello integrativi aziendali e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i I contratti integrativi intervengono tra l’impresa - che può a tal fine richiedere l’assistenza dell’ABI - ed un’apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni e apposite delegazioni sindacali che hanno iscritti nell’impresa. Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri: 2 componenti costituite - per ciascuna organizzazione sindacale che ha firmataria del presente contratto collettivo di lavoro - da dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, in numero non superiore a tre, anche congiuntamente ad altri dirigenti sindacali dell’organizzazione stessa, in numero non superiore a due. Nel caso di organizzazione firmataria del presente contratto che, pur annoverando iscritti nell’impresa; ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti , non abbia proprie rappresentanze sindacali nell’impresa stessa, la delegazione di cui sopra - nel limite massimo di 3 - al comma precedente è costituita da dirigenti dell’organizzazione medesima in proporzione alla rispettiva rappresentatività numero non superiore a tre con la partecipazione, in azienda (numero di iscritti non superiore a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%). Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all’azienda nei limiti, per ciascuna organizzazionedue, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componentilavoratori/lavoratrici dell’impresa iscritti all’organizzazione interessata. I nominativi dei componenti la delegazione le delegazioni abilitate alla stipulazione del contratto integrativo aziendale - da designarsi secondo i criteri e le procedure interne di ciascuna organizzazione sindacale interessata - devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’impresa ad opera delle organizzazioni stesse. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all’ABI e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze. La contrattazione di cui al presente articolo integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate. La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all’ABI e alle segreterie Segreterie nazionali dei sindacati Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell’ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale). Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti: premio aziendale, salvo quanto previsto all’art. 52; garanzie volte alla sicurezza del lavoro; tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro; assistenza sanitaria; previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei contributi. Nei contratti di cui al presente articolo integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Per la presente tornata contrattuale, i I contratti di cui al presente articolo integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 2015 gennaio 2004 e scadranno il 30 giugno 2019. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo31 dicembre 2007.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, integrativi aziendali hanno durata triennale, quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dell autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materialavoro. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura l apertura delle trattative 2 due mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 due mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, rinnovo le Parti non assumeranno assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per quanto concerne gli organismi sindacali abilitati si applica nei confronti di tutte le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l’impresa - che può a tal fine richiedere l’assistenza dell’ABI - ed un’apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell’impresastipulanti il presente contratto il regime transitorio contenuto nell art. Il numero dei componenti la delegazione sindacale156, come sopra determinatoultimo comma, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri: 2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell’impresa; ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla rispettiva rappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%). Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all’azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componenti. I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’impresa ad opera delle organizzazioni stesse. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all’ABI e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenzedel contratto nazionale ABI 19 dicembre 1994. La contrattazione di cui al presente articolo integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate. La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all’ABI all ABI e alle segreterie Segreterie nazionali dei sindacati Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell’impresa dell azienda interessata e delle relative strutture sindacali. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell’ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale). Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti: premio aziendale, salvo quanto previsto all’art. 52; garanzie volte alla sicurezza del lavoro; tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro; assistenza sanitaria; previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei contributi. Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente articolo non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 2015 e scadranno il 30 giugno 2019. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo.:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, integrativi aziendali hanno durata triennale, quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materiaLavoro. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 due mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 due mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, rinnovo le Parti non assumeranno assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l’impresa - che può a tal fine richiedere l’assistenza dell’ABI - ed un’apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell’impresa. Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri: 2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell’impresa; ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla rispettiva rappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%). Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all’azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componenti. I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’impresa ad opera delle organizzazioni stesse. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all’ABI e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze. La contrattazione di cui al presente articolo integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate. La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all’ABI e ad Ascotributi ed alle segreterie Segreterie nazionali dei sindacati Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell’impresa dell'azienda interessata e delle relative strutture sindacali. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell’ambito dei 3 mesi di cui al terzo comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale). Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti: premio aziendale, salvo quanto previsto all’art. 52; garanzie volte alla sicurezza del lavoro; tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro; assistenza sanitaria; previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei contributi. Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente articolo non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 2015 e scadranno il 30 giugno 2019. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo.:

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Samples: www.firstcisl.it

Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, integrativi aziendali hanno durata triennale, triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materialavoro. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 due mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 due mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello integrativi aziendali e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i I contratti integrativi intervengono tra l’impresa - che può a tal fine richiedere l’assistenza dell’ABI - ed un’apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni e apposite delegazioni sindacali che hanno iscritti nell’impresa. Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri: 2 componenti costituite - per ciascuna organizzazione sindacale che ha firmataria del presente contratto collettivo di lavoro - da dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, in numero non superiore a tre, anche congiuntamente ad altri dirigenti sindacali dell’organizzazione stessa, in numero non superiore a due. Nel caso di organizzazione firmataria del presente contratto che, pur annoverando iscritti nell’impresa; ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti , non abbia proprie rappresentanze sindacali nell’impresa stessa, la delegazione di cui sopra - nel limite massimo di 3 - al comma precedente è costituita da dirigenti dell’organizzazione medesima in proporzione alla rispettiva rappresentatività numero non superiore a tre con la partecipazione, in azienda (numero di iscritti non superiore a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%). Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all’azienda nei limiti, per ciascuna organizzazionedue, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componentilavoratori/lavoratrici dell’impresa iscritti all’organizzazione interessata. I nominativi dei componenti la delegazione le delegazioni abilitate alla stipulazione del contratto integrativo aziendale - da designarsi secondo i criteri e le procedure interne di ciascuna organizzazione sindacale interessata - devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’impresa ad opera delle organizzazioni stesse. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all’ABI e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze. La contrattazione di cui al presente articolo integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate. La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all’ABI e alle segreterie Segreterie nazionali dei sindacati Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell’ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale). Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti: premio aziendale, salvo quanto previsto all’art. 52; garanzie volte alla sicurezza del lavoro; tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro; assistenza sanitaria; previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei contributi. Nei contratti di cui al presente articolo integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente articolo integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 2015 gennaio 2008 e scadranno il 30 giugno 2019. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo31 dicembre 2011.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia. Le richieste di rinnovo devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 dall’Accordo 7 luglio 2010 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l’impresa - che può a tal fine richiedere l’assistenza dell’ABI - ed un’apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell’impresa. Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri: 2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell’impresa; ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla rispettiva rappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%). Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all’azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componenti. I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’impresa ad opera delle organizzazioni stesse. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all’ABI e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze. La contrattazione di cui al presente articolo deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate. La contrattazione potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all’ABI e alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell’ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale). Le materie demandate sono le seguenti: premio aziendale, salvo quanto previsto all’art. 52; garanzie volte alla sicurezza del lavoro; tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro; assistenza sanitaria; previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei contributi. Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente articolo non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 2015 gennaio 2012 e scadranno il 30 giugno 201931 dicembre 2014. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo.

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Samples: Verbale Di Accordo

Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, integrativi aziendali hanno durata triennale, quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materiaLavoro. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 due mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 due mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, rinnovo le Parti non assumeranno assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per quanto concerne gli organismi sindacali abilitati, si applica nei confronti di tutte le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l’impresa - che può a tal fine richiedere l’assistenza dell’ABI - ed un’apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell’impresa. Il numero dei componenti la delegazione sindacalestipulanti il presente contratto il regime transitorio contenuto nell’articolo 153, come sopra determinatoultimo comma, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri: 2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell’impresa; ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla rispettiva rappresentatività in azienda del CCNL 12 luglio 1995 (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%). Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all’azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componenti. I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’impresa ad opera delle organizzazioni stesse. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all’ABI e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze. *) La contrattazione di cui al presente articolo integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate. La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all’ABI e ad Ascotributi ed alle segreterie Segreterie nazionali dei sindacati Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell’impresa dell’azienda interessata e delle relative strutture sindacali. La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell’ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni terzo (fino *) Comma inserito a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale)seguito dell’accordo sindacale sottoscritto in data 5 marzo 2003. Le materie demandate sono le seguenti: premio aziendale, salvo quanto previsto all’art. 52; garanzie volte Il testo dell’accordo è pubblicato alla sicurezza del lavoro; tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro; assistenza sanitaria; previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei contributi. Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente articolo non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 2015 e scadranno il 30 giugno 2019. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolopagina 194.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro