Definizione tipologia di intervento Clausole campione

Definizione tipologia di intervento. Ciascun intervento (Manutenzione Evolutiva e Sviluppo Software) costituisce un progetto di sviluppo software. Il ciclo di vita di un progetto prevede due principali fasi: • la prima fase di Preparazione del Progetto ed Analisi; • la seconda fase di Realizzazione, Preparazione all’avvio in esercizio ed Avvio in esercizio, nonché le eventuali attività di assistenza per il rilascio in esercizio. EQ, a seguito della definizione del proprio fabbisogno di attività realizzative, definisce la stima di massima dell’impegno richiesto per la realizzazione del progetto, in termini di FP, allo scopo di definire la tipologia dell’intervento, ai soli fini della gestione contrattuale, secondo quanto di seguito riportato: • Manutenzione Evolutiva (MEV) Rientrano in questa tipologia di intervento, le attività realizzative che prevedono un impegno complessivo non superiore ai 210 (duecentodieci) FP. Convenzionalmente vi rientra anche la Manutenzione Adeguativa il cui effort è stimato in misura superiore ai 21 (ventuno) FP (ma comunque inferiore ai 210 FP). • Sviluppo software Rientrano in questa tipologia di intervento, le attività realizzative il cui effort è stimato in misura maggiore a 210 (duecentodieci) FP. EQ si riserva di richiedere al Fornitore, anche nel corso di esecuzione dell’intervento, attività di assistenza per il rilascio in esercizio, la formazione utenti e l’assistenza agli utenti post-rilascio.

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  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero data rilasciata dalla società/dell’istituto agenzia/filiale di per l’importo di euro pari al per cento dell’importo del presente contratto. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposti dai commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua esecuzione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m.12 marzo 2004, n. 123.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.