Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero data rilasciata dalla società/dell’istituto agenzia/filiale di per l’importo di euro pari al per cento dell’importo del presente contratto. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposti dai commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua esecuzione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m.12 marzo 2004, n. 123.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.