Realizzazione del Progetto Clausole campione

Realizzazione del Progetto. 2.1 Il partner espleta le attività oggetto del presente Accordo con l’organizzazione dei mezzi necessari. 2.2 Nel caso in cui il partner non proceda alla realizzazione delle attività sopracitate stabilite nel presente Accordo e a regola d’arte, secondo le direttive che l’AOU Meyer, mediante il Centro Salute Globale, provvederà a trasmettere, mediante note formali, la stessa AOU Meyer può fissare un termine entro il quale il partner deve conformarsi a tali condizioni, trascorso inutilmente il quale, l’AOU Xxxxx/CSG può recedere dall’Accordo. 2.3 Durante la realizzazione delle attività citate in premessa, oggetto del presente Accordo, l’AOU Xxxxx/CSG può svolgere dei controlli circa la realizzazione delle stesse e di verificarne lo stato di avanzamento. Durante la realizzazione delle sopracitate attività e al fine di avere conoscenza del suo svolgimento l’AOU Meyer/CSG ha diritto di richiedere informazioni che il partner è tenuto a fornire tempestivamente. Tutte le informazioni acquisite durante il rapporto convenzionale sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali per le parti e non potranno essere diffuse se non nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari o comunque compatibilmente con le disposizioni contenute nel presente Accordo.
Realizzazione del Progetto. 1. La realizzazione del Progetto avverrà nel rispetto del Proposta operativa, sotto la supervisione del Responsabile scientifico del Ministero. 2. La realizzazione del progetto prevede l'attiva partecipazione dei seguenti soggetti del terzo settore: a)… XXYY … XXYY … XXYY… ; b) … XXYY … XXYY … XXYY…; c) … XXYY … XXYY … XXYY… .; d)… XXYY … XXYY … XXYY… ; e) … XXYY … XXYY … XXYY… . 3. Dopo l’avvio di cui al comma 2 dell’art. 2, è consentito il coinvolgimento di ulteriori soggetti, o la sostituzione di quelli indicati al comma 3, solo previa preventiva richiesta del Proponente, a firma del legale rappresentante e debitamente motivata, ed assenso del Ministero.
Realizzazione del Progetto. L’Università e il/la docente incaricato/a metteranno in atto le procedure necessarie alla completa realizzazione delle finalità della presente convenzione in totale autonomia secondo quanto indicato dalla Legge n.168, 9 maggio 1989. CSA, in collaborazione con XXXXX e Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, si impegna a favorire la diffusione di ogni informazione utile alla piena realizzazione degli obiettivi sopra indicati. L’Università si impegna ad esplorare le opportunità di proseguire tale iniziativa in forma autonoma e finanziata dall’ente stesso.
Realizzazione del Progetto. La Regione Toscana sarà l’Ente responsabile della realizzazione del Progetto. La gestione finanziaria del Progetto verrà assicurata a valere sul capitolo Toscana che sarà appositamente istituito sui Bilanci di previsione per gli anni 2003 e successivi denominato "Progetto I Governi Locali motori dello sviluppo - cofinanziamento del Ministero degli Affari Esteri. In detto Capitolo affluiranno i finanziamenti disposti dal M.A.E./D.G.C.S. con i relativi decreti. Il soggetto responsabile del coordinamento del Progetto è il Servizio Attività Internazionali della Regione Toscana. Per l’attuazione dei singoli interventi previsti dal Progetto, ossia :
Realizzazione del Progetto. Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi): Realizzazione della Rete LAN (apparati attivi) a. 1 switch di centro stella con almeno 8 porte a 10 Gb in fibra; b. 6 switch per i rack di piano con 48 porte ethernet da 1 Gb - PoE e almeno 2 porte in fibra da 10 Gb • fornitura ed installazione di 5 gruppi di continuità; • fornitura, installazione e configurazione della piattaforma di gestione e monitoraggio della rete presso l’Amministrazione • servizio di assistenza al collaudo; 2.1 Descrizione generale delle componenti del cablaggio strutturato
Realizzazione del Progetto. 1. L’Ente Esecutore sarà responsabile della realizzazione del Progetto per la durata di trentasei mesi e dovrà per questo fare riferimento ai dettagli specifici contenuti nell’Allegato 1 già citato all’art. 1. 2. Attraverso lo strumento del Piano Operativo Generale – predisposto dall’Ente Esecutore ai sensi del successivo art.3, comma 3 e approvato dall’AICS ai sensi dell.art.5, comma 1 della presente Convenzione, verranno definite le specifiche azioni da realizzarsi nel quadro delle componenti e delle attività definite nel Progetto e del corrispondente Piano Finanziario (Allegato 1).
Realizzazione del Progetto. 1. L’Ente Esecutore sarà responsabile della realizzazione del Progetto per la durata di ventiquattro mesi e dovrà per questo fare riferimento ai dettagli specifici contenuti nell’Allegato 1 già citato all’art. 1. 2. Le attività che l’Ente Esecutore dovrà realizzare ai fini del rafforzamento statistico del GSO, riguardano in particolare: - l’assistenza tecnica; - la formazione; - il training on the job. 3. Attraverso lo strumento del Piano Operativo Generale – predisposto dall’Ente Esecutore ai sensi del successivo art.4, comma 1, e approvato dall’AICS ai sensi dell.art.6, comma 1 della presente Convenzione, verranno definite le specifiche azioni da realizzarsi nel quadro delle componenti e delle attività definite nel Progetto e del corrispondente Piano Finanziario contenuto nella Proposta di Finanziamento (Allegato 1).
Realizzazione del Progetto. “Oltre il vento” rivolto all’inserimento lavorativo e al sostegno abitativo per le donne che escono da un percorso di violenza e valutazione delle azioni realizzate. N. interventi attivati: 1 È stato realizzato un solo intervento a favore di supporto abitativo e lavorativo. Non è stato possibile attivare altre progettazioni perché i due soggetti enti gestori dei Centri Antiviolenza non inserivano i dati relativi alla presa in carico della donna sul sistema ORA vincolo per l’utilizzo delle risorse assegnate da Regione Lombardia. Favorire una migliore collaborazione operativa con le Forze dell’Ordine, con una specifica attenzione al coinvolgimento della Polizia Locale comunale del territorio. N. incontri: 2 N. partecipanti: 15 La collaborazione con le F.O. si presenta a macchia di leopardo sui diversi comuni coinvolti nella rete, da collaborazioni molto funzionali all’assenza di connessione con i servizi della rete legata ad una scarsa formazione sul fenomeno della violenza degli operatori delle F.O. Le F.O. non partecipano agli incontri della Cabina di Regia della Rete Antiviolenza e questo rappresenta un punto di criticità rispetto all’integrazione fra servizi. Nel 2019 è stato realizzato un percorso formativo che ha coinvolto la Polizia Locale di Cesano Boscone che ha partecipato in modo costante e numeroso. Il 10 dicembre 2019 è stato organizzato un incontro rivolto a tutti gli operatori della Rete che ha visto la partecipazione della Polizia Locale di Rozzano. Proseguire il percorso condiviso tra Centri Antiviolenza e Servizi sociali e sociosanitari per la tutela delle donne vittime di violenza. N. incontri: 4 N. partecipanti: 40 Nel 2019 sono stati realizzati 4 incontri formativi a cui hanno partecipato in maniera costante 40 operatrici dei Servizi Sociali e dei CAV, gli incontri di intervisione hanno permesso di rilevare le aree di criticità su cui focalizzare i successivi interventi. A novembre 2020 si è proceduto con il nuovo affidamento per il supporto alla formazione, previsto dal progetto “La Rosa dei Venti”. Insieme al nuovo fornitore sono stati definiti gli assetti dei percorsi laboratoriali che saranno realizzati nel 2021.

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  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Ultimazione dei lavori La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro. 4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione. 6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale. 8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione. 9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attività, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.