Avvio in esercizio Clausole campione

Avvio in esercizio. L’avvio in esercizio è una fase che parte dalla messa in produzione e prosegue fino al termine del periodo di osservazione. Lo scopo è monitorare il software sviluppato/modificato dall’obiettivo per poterne verificare l’affidabilità nei primi tre mesi di esercizio. Nel corso di tale periodo il fornitore di sviluppo dovrà garantire adeguato supporto all’Amministrazione e al servizio di gestione dell’esercizio delle applicazioni per la risoluzione dei problemi e dei malfunzionamenti che devono essere risolti dal servizio realizzativo che li ha generati senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Per i cicli di vita agile l’avvio in esercizio è monitorato a partire dall’eventuale messa in esercizio dei singoli sprint collaudati. La fase si conclude con la valutazione finale della qualità e difettosità del software avviato in esercizio. Dopo la valutazione sarà avviata la relativa verifica di conformità e, per esito positivo della verifica, sarà rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di valutazione.
Avvio in esercizio. La fase parte dalla messa in esercizio e prosegue fino al termine del periodo di osservazione come definito nel Capitolato tecnico. Scopo della fase è quello di monitorare il software sviluppato/modificato dal progetto per poterne verificare la difettosità nei primi tre mesi di esercizio. Nel corso di tale fase il fornitore di sviluppo dovrà garantire adeguato supporto all’Ente e al servizio di gestione dell’esercizio delle applicazioni per la risoluzione dei problemi. La fase si conclude al termine del periodo di avvio in esercizio come fissato dal Capitolato tecnico per esito positivo della verifica, in caso contrario è prevista una penale. Si precisa che qualora la messa in esercizio del software avvenga negli ultimi tre mesi di durata del contratto il periodo di monitoraggio del software sviluppato/modificato si concluderà alla scadenza contrattuale.
Avvio in esercizio. Il sistema dovrà essere reso operativo unicamente se il relativo collaudo ha avuto esito positivo o positivo con riserva. Prima di effettuare il rilascio, l’aggiudicatario dovrà organizzare ed erogare i corsi di formazione al personale di Lario Reti, riguardanti le modi- fiche apportate al sistema nella nuova release che sarà rilasciata in esercizio. Inoltre, è richiesto all’aggiudicatario di utilizzare procedure e strumenti di continuous integration (ad esempio Git, Xxxxxxx, Bitbuket, etc.), per garantire l’automatizzazione del processo di versionamento del codice e il deploy.
Avvio in esercizio. Il flusso di avvio in esercizio e/o in pre-esercizio inizia a partire dal positivo collaudo e dall'accettazione del prodotto realizzato da parte del DEC di Fondimpresa. L’attività comprende: • la predisposizione dell'ambiente di esercizio, • il rilascio della versione software sviluppata o reingegnerizzata e, ove necessario, la migrazione dei dati e/o processi e la gestione del pregresso; • il monitoraggio del software realizzato e/o modificato per poterne verificare l'affidabilità nei primi tre mesi di esercizio e/o pre-esercizio o in altro periodo definito nella "Progettazione esecutiva" del lotto funzionale approvato. Nel corso di tale fase il Fornitore dovrà garantire adeguato supporto al DEC. La durata del flusso sarà definita nella "Progettazione esecutiva" del lotto funzionale.
Avvio in esercizio. L’applicativo potrà essere reso operativo unicamente se il relativo collaudo avrà avuto esito positivo o positivo con riserva. A seguito della validazione avvenuta nella fase di collaudo, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla migrazione in produzione delle configurazioni e delle personalizzazioni necessarie alla messa in esercizio dei nuovi applicativi.
Avvio in esercizio. L’installazione in ambiente d’esercizio dovrà avvenire attraverso le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’applicativo OERPC. Il sistema dovrà essere reso operativo unicamente se il relativo collaudo ha avuto esito positivo o positivo con riserva. Prima di effettuare il rilascio, l’aggiudicatario dovrà organizzare ed erogare i corsi di formazione agli utenti dell’applicativo OERPC e del personale IT della Direzione IT di Lario Reti e Gruppo CAP, riguardanti le modifiche apportate al sistema nella nuova release che sarà rilasciata in esercizio.
Avvio in esercizio. La migrazione delle linee dati dal precedente fornitore dovrà essere effettuata con tempistiche concordate con Xxxxxxxxxxx, e concluse entro massimo 90 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto senza alcun disservizio (almeno nella fascia 8-20 lun-ven).
Avvio in esercizio. La migrazione delle linee fonia dal precedente fornitore dovrà essere effettuata con tempistiche concordate con Xxxxxxxxxxx, in modo da ridurre ad un massimo di 48 ore solari il disservizio, e concluse entro massimo 45 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto e dalla comunicazione delle linee da migrare con portabilità della numerazione.
Avvio in esercizio. Il flusso di avvio in esercizio e/o in pre-esercizio inizia a partire dall’accettazione del sistema da parte del Direttore dell’esecuzione del FONDO e si occupa di predisporre l’ambiente di esercizio, di effettuare la migrazione del software e dei dati dall’attuale al software sviluppato o reingegnerizzato, di monitorare il software realizzato e/o modificato dall'obiettivo per poterne verificare l'affidabilità nei primi tre mesi di esercizio e o pre-esercizio o in altro periodo definito nella “Progettazione esecutiva” del progetto approvato. Nel corso di tale fase il Fornitore dovrà garantire adeguato supporto al Direttore dell’esecuzione. La durata del flusso sarà definita nella “Progettazione esecutiva” del progetto; esso si conclude con la consegna del rapporto delle metriche aggiornato con l'indicatore che rileva la difettosità delle funzioni utente interessate dall'obiettivo e la valutazione della qualità del software in esercizio.

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  • Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.