Definizioni e disposizioni preliminari Clausole campione

Definizioni e disposizioni preliminari. 9.2.1 Nel prosieguo si intende: ▪ per Conferma di Prestito: la conferma dell’operazione conclusa tra la Banca e il Cliente, resa disponibile tramite rete internet (su supporto informatico duraturo, in modo che possa essere stampata in qualsiasi momento dal Cliente medesimo) e rappresentata in una nota contenente la specie e la quantità di strumenti finanziari presi a prestito, la data di decorrenza e la durata del prestito, l’importo del Collateral a garanzia, la data dell’operazione, la remunerazione spettante al Cliente; ▪ per Deposito Amministrato: il deposito amministrato aperto a nome del Cliente di cui alla Sezione I delle presenti Condizioni Generali;
Definizioni e disposizioni preliminari. 9.2.1 Nel prosieguo si intende: - per Conferma di Prestito: la conferma dell’operazione conclusa tra la Banca e il Cliente, resa disponibile tramite rete internet (su supporto informatico duraturo, in modo che possa essere stampata in qualsiasi momento dal Cliente medesimo) e rappresentata in una nota contenente la specie e la quantità di Strumenti Finanziari presi a prestito, la data di decorrenza e la durata del prestito, l’importo del Collateral a garanzia, la data dell’operazione, la remunerazione spettante al Cliente; - per Deposito Amministrato: il deposito amministrato aperto a nome del Cliente di cui alla Sezione I delle presenti Condizioni Generali; - per Giacenza: l’insieme degli Strumenti Finanziari immessi/registrati a credito del Deposito Amministrato, al momento in cui viene messa a disposizione la Conferma di Prestito; - per Giorno Lavorativo: ogni giorno di borsa aperta relativo a ciascun mercato regolamentato; - per Mutuante o Mandante: il Cliente; - per Mutuatario: la Banca o, a seconda del caso, il terzo soggetto prenditore degli Strumenti Finanziari; - per Parti: la Banca e il Cliente; - per Prezzo di Riferimento: il prezzo di uno strumento finanziario, così come definito dalle società che organizzano e gestiscono i mercati regolamentati e riportato nei listini ufficiali di borsa; - per Diritto di Restituzione o Recall: il diritto riconosciuto al Cliente di chiedere alla Banca, in ogni momento, la restituzione di tutti gli Strumenti Finanziari, o di parte di essi, oggetto del prestito. L’esercizio del Diritto di Restituzione non comporta la revoca del mandato.
Definizioni e disposizioni preliminari. Nel presente contratto le parole indicate con la lettera maiuscola avranno il significato di cui appresso:
Definizioni e disposizioni preliminari. 9.2.1 Nel prosieguo si intende: ▪ per Conferma di Prestito: la conferma dell’operazione conclusa tra Webank e il Cliente, resa disponibile tramite rete internet (su supporto informatico duraturo, in modo che possa essere stampata in qualsiasi momento dal Cliente medesimo) e rappresentato in una nota contenente la specie e la quantità di strumenti finanziari presi a prestito, la data di decorrenza e la durata del prestito, la data dell’operazione, la remunerazione spettante al Cliente; ▪ per Deposito Amministrato: il deposito amministrato aperto a nome del Cliente di cui alla Sezione I delle presenti Condizioni Generali;

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  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Disposizioni della Borsa Denominazione a listino ufficiale ISIN Tipo strumento: ETN - Exchange Traded Note Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazione: 27/05/2014 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus Segmento di quotazione: Segmento strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETC/ETN) - CLASSE 3 Specialista: VIRTU FINANCIAL IRELAND LTD - IT3629 SOCIETA' EMITTENTE Denominazione: ETFS EQUITY SECURITIES LIMITED CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE vedi scheda riepilogativa DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 27/05/2014, gli strumenti indicati nella scheda riepilogativa verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus. Allegati: - Scheda riepilogativa - Traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi Denominazione/Long Name Codice ISIN Trading Code Instrument Id Valuta negoziazione Exchange Market Size Differenziale Massimo di prezzo Quantitativo minimo di negoziazione Valuta denominazione Numero titoli Numero titoli al Indice benchmark / sottostante ETFS 3X DAILY SHORT FTSE 100 JE00B7QK5303 UK3S 753895 EUR 5300 3 % 1 GBP 1000 19/05/14 FTSE 100 DAILY ULTRA SHORT STRATEGY GROSS TR ETFS 3X DAILY LONG FTSE 100 JE00B9BQ4529 UK3L 753896 EUR 5200 3 % 1 GBP 11000 19/05/14 FTSE 100 DAILY SUPER LEVERAGED NET TR ETFS 3X DAILY SHORT CAC 40 JE00B83F5M43 FR3S 753897 EUR 6250 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 CAC 40 X3 SHORT GR ETFS 3X DAILY LONG CAC 40 JE00B89ZNT11 FR3L 753898 EUR 5900 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 CAC 40 X3 LEVERAGE NR ETFS 3X DAILY SHORT XXXX XXX XX00X000X000 IT3S 753899 EUR 6950 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 FTSE MIB ULTRA SHORT STRATEGY RT GR ETFS 3X DAILY XXXX XXXX XXX XX00X0XXXX00 XX0X 753900 EUR 5450 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 FTSE MIB SUPER LEVERAGED RT NET-OF-TAX LUX TR ETFS 3X DAILY SHORT EURO STOXX 50 JE00B97CQD62 EU3S 753901 EUR 6750 3 % 1 EUR 11000 19/05/14 EURO STOXX 50 DAILY SHORT 3 EUR GROSS RETURN ETFS 3X DAILY LONG EURO STOXX 50 JE00B9689G92 EU3L 753902 EUR 5550 3 % 1 EUR 16000 19/05/14 EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE 3 EUR NET RETURN ETFS 3X DAILY SHORT DAX 30 JE00B984KF15 GE3S 753903 EUR 6600 3 % 1 EUR 31000 19/05/14 SHORTDAX X3 TR EUR ETFS 3X DAILY LONG DAX 30 JE00B992Q458 GE3L 753904 EUR 5700 3 % 1 EUR 21000 19/05/14 LEVDAX X3 TR EUR Denominazione/Long Name Natura indice Commissioni Dividendi (periodicità) ETFS 3X DAILY SHORT FTSE 100 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG FTSE 100 NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT CAC 40 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG CAC 40 NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT FTSE MIB TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG FTSE MIB NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT EURO STOXX 50 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG EURO STOXX 50 NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT DAX 30 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG DAX 30 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS Equity Securities Limited Programma per l'emissione di Titoli di capitale Short e Leveraged Nota sintetica Le note sintetiche sono composte da obblighi informativi definiti "Sezioni". Tali sezioni sono numerate in parti da A ad E (A.1 – E.7). La presente nota sintetica contiene tutti le Sezioni che devono essere incluse in una nota sintetica per questa tipologia di titoli ed Emittente. Poiché alcune Sezioni non devono essere trattate, la sequenza delle sezioni può presentare dei salti di numerazione. Anche qualora una Sezione debba essere inserita nella nota sintetica in virtù della tipologia di titoli e dell'Emittente, è possibile che nessuna informazione rilevante possa essere fornita in merito a detta Sezione. In tal caso viene inclusa nella nota sintetica una breve descrizione della Sezione insieme alla dicitura "non applicabile".

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Disposizioni comuni 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2. 2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata. 4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL. 5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo. 6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate. 7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976. 8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL. 9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia. 10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).

  • Elementi di laterizio e calcestruzzo Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

  • Ulteriori disposizioni 10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro o, se aggiudicata, di non stipulare l’Accordo quadro. 10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, l’Accordo quadro verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione dell’Accordo quadro sono a carico dell’aggiudicatario. 10.5. La stipulazione dell’Accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 10.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e del relativo esito sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 66, co. 7, secondo periodo, del Codice sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.