GLI STRUMENTI FINANZIARI Clausole campione

GLI STRUMENTI FINANZIARI. Gli Strumenti Finanziari saranno emessi unicamente al portatore e possono essere emessi sotto forma di Notes (compresi Pfandbriefe e Credit Linked Notes), Certificati o Warrant, ciascuno come meglio descritto di seguito. Gli Strumenti Finanziari, emessi alla stessa data e identici sotto tutti gli altri aspetti (compresa l’ammissione a quotazione), costituiranno una "Tranche". Qualora esplicitamente previsto, qualunque Tranche di Strumenti Finanziari costituirà un’unica serie fungibile (una "Serie") con una o più ulteriori Tranche di Strumenti Finanziari (i) di cui sia esplicitamente stabilita l’unificazione in modo da formare una unica Serie e (ii) che siano identici sotto tutti gli aspetti (compresa l’ammissione al listino), ad eccezione delle rispettive date di emissione, date di inizio del calcolo degli interessi e/o prezzi di emissione.
GLI STRUMENTI FINANZIARI. Gli Strumenti Finanziari saranno emessi unicamente al portatore e possono essere emessi sotto forma di Notes (Compresi Credit Linked Notes di diritto inglese e Titoli Credit Linked di diritto tedesco (nel complesso gli "Strumenti Finanziari Credit Linked") oltre a Pfandbriefe), Certificates o Warrant, ciascuno come meglio descritto di seguito. Gli Strumenti Finanziari (diversi dai Pfandbriefe e dagli Strumenti Finanziari regolati dalla legge inglese o dalla legge italiana) possono essere emessi quali Strumenti Finanziari garantiti in base al Collateral Trust Agreement stipulato con il Collateral Trustee, come meglio descritto di seguito (gli "Strumenti Finanziari con Collateral"). Gli Strumenti Finanziari, emessi alla stessa data e identici sotto tutti gli altri aspetti (compresa l’ammissione alla quotazione), costituiranno una "Tranche". Qualora esplicitamente previsto, qualunque Tranche di Strumenti Finanziari costituirà una singola serie fungibile (una "Serie") con una o più ulteriori Tranche di Strumenti Finanziari (i) di cui sia esplicitamente stabilita l’unificazione in modo da formare una unica Serie e (ii) che siano identiche sotto tutti gli aspetti (compresa l’ammissione al listino), ad eccezione delle rispettive date di emissione, date di inizio del calcolo degli interessi e/o date di emissione.
GLI STRUMENTI FINANZIARI a) Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).