DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a) derivanti da smarrimento, perdita del bene; b) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l’abitazione dell’Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l’Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere). c) I danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura; d) Attrezzature professionali; e) Gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati; f) Le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori; g) I beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.; In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno dei veicoli. Questa estensione di garanzia opera a primo rischio rispetto ad altre coperture prestate in abbinamento nell’ambito del Programma Assicurativo SicurezzaScuola e non è cumulabile con le stesse.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Vari Rischi Connessi Alla Frequenza Di Istituti Scolastici, Condizioni Generali Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Multirischio