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Delimitazioni Clausole campione

Delimitazioni. 1. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informa- zioni fornite dall’Assicurato; 2. la Società non riconosce rimborsi, né Indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da al- tri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’assistenza, alla Struttura organizzativa e da questa organizzate; 3. la Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista; 4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della Società se già non rientranti nel programma di viaggio originario; 5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società, devono essere consegnati alla stessa; 6. la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato. La Società tiene a proprio carico i costi per: Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell’Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), le Franchigie e Scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Inoltre il centro di noleggio che fornisce l’autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata; 7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l’Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali. L’Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa. La Prestazione non è ope...
Delimitazioni. In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nel presente settore. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00.
Delimitazioni. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia di cui al punto 2.6) Guasti integrale (Kasko); g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed Incendio di cui al punto 2.3); h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.5) e Cristalli di cui al punto 2.7). Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua non indennizza i danni: a) provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada; b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada; f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. Relativ...
Delimitazioni. I) Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: 1) il Sindaco, limitatamente ai danni subiti in occasione di lavoro o di servizio; 2) limitatamente alle lesioni personali, i prestatori di lavoro per i quali opera la garanzia di cui al precedente art. 2 - R.C.O.. II) Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni: a) da furto; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali; c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore, o che non abbia compiuto il 16° anno di età; d) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori; e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: • rilascio di certificato di collaudo provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; • uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate; f) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lett. e) nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’Assicurato e l’attività dichiarata in polizza lo preveda; g) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. i) derivanti da responsabilità volontariamente assun...
Delimitazioni. Si conviene tra le Parti che relativamente alle garanzie: a. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), l’assicurazione è prestata sino alla concorrenza di un Limite di Indennizzo, per singolo Sinistro, pari all’importo indicato nella Tabella Massimale – Limiti di Indennizzo – Premio.
Delimitazioni. A seconda della scelta effettuata dal Contraente la garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo: • fino al raggiungimento del 30%; oppure • fino al raggiungimento del 50%; della Somma Assicurata per il Fabbricato come indicato in Polizza con il massimo di € 50.000,00 in caso di Allagamento. Tali limiti sono operanti per Annualità assicurativa.
DelimitazioniLa Società: • non si assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato; • non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità; • non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’assistenza, alla Centrale Operativa e da queste organizzate; • non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista.
Delimitazioni a. se l’assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Linear non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione b. i veicoli superiori a 2.80 m di altezza potrebbero creare difficoltà per l'esecuzione della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata
Delimitazioni. Linear non risponde per danni conseguenti a un ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato - Linear non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le prestazioni di assistenza, ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’assicurato e tale professionista - Linear non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l’assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità - Linear non riconosce rimborsi, né importi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti se non sono state autorizzate e organizzate dalla Struttura Organizzativa - le prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso all’abitazione sono erogate solo in presenza dell’assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto - se l’entità degli eventi coperti da questa polizza comportano l’intervento delle Autorità, le prestazioni di assistenza legate all’invio di professionisti o personale idoneo possono essere attivate solo in presenza di documentazione che attesta l’agibilità dell’abitazione - eventuali eccedenze rispetto ai costi a carico di Linear devono essere pagate direttamente dall’assicurato.