DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE. Se l’Assicurato richiede l’attivazione della Copertura Assicurativa deve denun- ciare il Sinistro/Caso Assicurativo entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, informando l’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, oppure, l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’Evento, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti: * generalità e recapiti della controparte; * estremi della controversia con l’indicazione delle pretese/contestazioni pro- prie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda; * copia della corrispondenza intercorsa; * copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.); * dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste; * copia dell’informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all’Assicurato. In ogni caso l’Assicurato deve fare pervenire all’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato medesimo. Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx l’Assicurato può indicare il nominativo di un Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi per l’eventuale trattazione giudiziale del Caso Assicurativo. Il Legale scelto deve essere iscritto presso: a) il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia; b) il Foro del proprio luogo di residenza o sede Legale. Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il Legale domiciliarsi, l’Uf- ficio Tutela Legale fornisce a quest’ultimo il nominativo del Legale domiciliatario. Saranno a carico dell’Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione nel limite di € 1.000,00 (mille). Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione l’Impresa lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Lega- le al quale l’Assicurato deve conferire mandato. Resta fermo il diritto dell’Assicurato di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa. L’Impresa non è responsabile dell’operato dei legali, consulenti, tecnici e periti in genere. L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro/Caso Assicurativo.
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DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE. Se l’Assicurato richiede l’attivazione della Copertura Assicurativa copertura assicurativa deve denun- ciare denunciare il Sinistro/Caso Assicurativo entro 10 5 (diecicinque) giorni da quando dal momento in cui si è verificato e/o ne ha abbia avuto conoscenza, informando l’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, oppure, l’Assicurazione oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Indennizzo dell’indennizzo ai sensi dell’art. dell’articolo 1915 del Codice Civilecivile. La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’Eventonarrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenzeconseguen- ze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti: * generalità e recapiti della controparte; * estremi della controversia con l’indicazione delle pretese/contestazioni pro- prie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda; * copia della corrispondenza intercorsa; * copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.); * dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste; * copia dell’informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all’Assicurato. In ogni caso l’Assicurato deve fare pervenire all’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato medesimo. Ogni Caso Assicurativo comunque avvenuto nel periodo di validità della copertura deve essere denunciato entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell’Assicurazione. L’Assicurato, pena la decadenza parziale o totale dalla copertura assicurativa, è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia. Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx l’Assicurato può indicare il nominativo di un Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi per l’eventuale trattazione giudiziale Denuncia del Caso Assicurativo. Il Legale scelto deve essere , ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato pre- sentino possibilità di successo, l’Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, iscritto presso:
a) presso il Foro foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia;
b) il Foro . Se l’Assicurato sceglie un legale non residente nel circondario del proprio luogo di residenza o sede Legale. Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il Legale domiciliarsitribunale, l’Uf- ficio Tutela Legale fornisce a quest’ultimo il nominativo del Legale domiciliatario. Saranno saranno a carico dell’Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione di un legale iscritto presso il foro competente a decidere la controversia, nel limite di € 1.000,00 (mille)1.000. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione indicazione, l’Impresa lo invita a scegliere nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Lega- le legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato. Resta fermo L’Assicurato ha comunque il diritto dell’Assicurato di scegliere liberamente il proprio Legale nel legale in caso di conflitto di interessi d’interessi con l’Impresa. Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preven- tivamente approvato dall’Impresa. L’Impresa non è responsabile dell’operato del Legale, dei legali, consulenti, tecnici Consulenti Tecnici e periti in generedei Periti. L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro/Caso Assicurativo.
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DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE. Se l’Assicurato richiede l’attivazione della Copertura Assicurativa copertura assicurativa, deve denun- ciare denunciare il Sinistro/Caso Assicurativo entro 10 en- tro 5 (diecicinque) giorni da quando dal momento in cui si è verificato e/o ne ha abbia avuto conoscenza, informando l’Intermediario l’in- termediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, oppure, oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa. L’inadempimento L’ina- dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Indennizzo dell’indennizzo ai sensi dell’art. dell’articolo 1915 del Codice Civilecodice civile. La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’Eventonarrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti: * generalità e recapiti della controparte; * estremi della controversia con l’indicazione delle pretese/contestazioni pro- prie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda; * copia della corrispondenza intercorsa; * copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.); * dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste; * copia dell’informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all’Assicurato. In ogni caso l’Assicurato deve fare pervenire all’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato medesimo. Ogni Caso Assicurativo comunque avvenuto nel periodo di validità della coper- tura deve essere denunciato entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto. L’Assicurato, pena la decadenza parziale o totale dalla copertura assicurativa, è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia. Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx l’Assicurato può indicare il nominativo di un Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi per l’eventuale trattazione giudiziale del Caso Assicurativo. Il Legale scelto deve essere , ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, l’Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, iscritto presso:
a) presso il Foro foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia;
b) il Foro . Se l’Assicurato sceglie un legale non residente nel circondario del proprio luogo di residenza o sede Legale. Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il Legale domiciliarsitribunale, l’Uf- ficio Tutela Legale fornisce a quest’ultimo il nominativo del Legale domiciliatario. Saranno saranno a carico dell’Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione di un legale iscritto presso il foro competente a decidere la contro- versia, nel limite di € 1.000,00 1.000 (mille). Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione indicazione, l’Impresa lo invita a scegliere nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Lega- le legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato. Resta fermo L’Assicurato ha comunque il diritto dell’Assicurato di scegliere liberamente il proprio Legale nel legale in caso di conflitto di interessi con l’Impresa. Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa. L’Impresa non è responsabile dell’operato del Legale, dei legali, consulenti, tecnici Consulenti Tecnici e periti in generedei Periti. L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro/Caso Assicurativo.
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Samples: Assicurazione Per Veicoli a Motore