Progetto Sicurezza Auto - Veicoli a motore
Progetto Sicurezza Auto - Veicoli a motore
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI VEICOLI A MOTORE (AUTOBUS, AUTOCARRI, MOTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI, MACCHINE AGRICOLE, VEICOLI SPECIALI E RIMORCHI)
Mod. 1399 ed. 17.12.2020
Questo contratto è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del Tavolo tecnico
ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
Progetto Sicurezza Auto - Veicoli a motore
Presentazione della Polizza
Progetto Sicurezza Auto protegge i veicoli a motore (autobus, autocarri, motocarri, macchine operatrici, macchine agricole, veicoli speciali e rimorchi) in caso di incendio, furto, eventi speciali e protegge l’assicurato dalle richieste di risarcimento danni involontariamente provocati a Terzi.
Progetto Sicurezza Auto prevede inoltre alcune coperture utili per aumentare la protezione della persona:
• Tutela legale, che supporta l’assicurato in caso di controversie legali a seguito di incidente stradale;
• Assistenza (solo per autocarri massimo 35 quintali), che offre un servizio di soccorso stradale con pronto intervento e, se necessario, un mezzo sostitutivo direttamente sul luogo del guasto.
Le coperture offerte per l'assicurato:
Responsabilità Civile verso terzi
Una distrazione alla guida provoca uno scontro con un altro veicolo; il conducente perde il controllo del veicolo e investe un pedone; durante un sorpasso si danneggia lo specchietto dell’auto che si sta sorpassando...
Rinunce alla rivalsa
Complementare Responsabilità Civile verso terzi
Estensione H: dopo un incidente, le autorità rilevano che il conducente è positivo all’alcool test...
Estensione T: dopo un incidente, le autorità si accorgono che la patente è scaduta...
Un tuo passeggero aprendo la portiera del camper urta e fa cadere un ciclista in transito; si viene coinvolti in un incidente con un'auto non assi- curata...
...Sono alcuni esempi in cui interviene la polizza PSA - Veicoli a motore!
Le coperture offerte per il veicolo:
Incendio e Furto Durante la notte il motocarro regolarmente parcheggiato viene rubato; la portiera dell’autocarro viene danneggiata a seguito di un tentato furto...
Eventi Speciali
Un’improvvisa grandinata danneggia la carrozzeria del veicolo; durante una manifestazione il veicolo parcheggiato viene danneggiato dai mani- festanti…
...Sono alcuni esempi in cui interviene la polizza PSA - Veicoli a motore!
Inoltre, Progetto Sicurezza Auto - Veicoli a motore è un valido aiuto in caso di imprevisti alla guida:
Tutela Legale A seguito di un incidente hai bisogno di un avvocato per richiedere il risar- cimento dei danni subiti...
Assistenza Platinum o Stop&Go
A seguito di un incidente hai bisogno di assistenza stradale; rimani con il veicolo in panne ed hai bisogno di un veicolo sostitutivo...
...Sono alcuni esempi in cui interviene la polizza PSA - Veicoli a motore!
Questa presentazione della Polizza è, infatti, una informazione di sintesi predisposta da Cargeas per rendere più chiari ed immediati i contenuti principali dell'Assicurazione. Quanto ivi illustrato non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui la copertura assicurativa è prestata, che sono contenuti esclusivamente nei documenti contrattuali consegnati in forza delle vigenti disposizioni.
Indice
1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Che cosa è assicurato
– Oggetto
– Validità territoriale - Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde
– Formula tariffaria - Bonus-Malus
– Formula tariffaria - Tariffa fissa con pejus
5 NORME COMUNI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE: 26
3. INCENDIO E FURTO
4. COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
5. GUASTI ACCIDENTALI
5 6. EVENTI SPECIALI
5 – Valore da assicurare 26
6 – Adeguamento del valore assicurato 26
6 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI COMUNI 27
12 ALLE COPERTURE ASSICURATIVE:
– Formula tariffaria - Franchigia fissa e assoluta 13
– Formula tariffaria - Tariffa fissa 13
Che cosa non è assicurato 13
Limiti della copertura 14
Opzioni con sconto sul premio 14
– Trasporto di marmi in blocco 14
(rischio riservato alla direzione e valida per i soli autocarri)
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo 15
– Estensione H 15
– Estensione T 15
– Trasporto anche occasionale di merci pericolose 15
Norme che regolano i Sinistri 15
2. COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ 18
CIVILE VERSO TERZI
Che cosa è assicurato 18
3. INCENDIO E FURTO 19
2. COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
3. INCENDIO E FURTO
4. COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
5. GUASTI ACCIDENTALI
6. EVENTI SPECIALI
7. INFORTUNI DEL CONDUCENTE 30
(RISCHIO RISERVATO ALLA DIREZIONE
- RISERVATA AD AUTOCARRI E AUTOBUS)
Che cosa è assicurato 30
Che cosa non è assicurato 32
Limiti della copertura 32
Norme che regolano i Sinistri 33
8. TUTELA LEGALE 35
(APPLICABILE PER AUTOCARRI E MOTOCARRI)
Che cosa è assicurato 35
Che cosa non è assicurato 36
Limiti della copertura 37
Norme che regolano i Sinistri 38
Che cosa è assicurato Limiti della copertura
19
19 9. ASSISTENZA 40
4. COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO 21
(RISCHIO RISERVATO ALLA DIREZIONE)
Che cosa è assicurato 21
Limiti della copertura 22
5. XXXXXX XXXXXXXXXXX 00
(XXXXXXX RISERVATO ALLA DIREZIONE
- RISERVATA AI SOLI AUTOCARRI)
Che cosa è assicurato 23
Limiti della copertura 23
Che cosa è assicurato 40
– Oggetto: Assistenza Platinum 40
– Oggetto: Assistenza Stop&Go 48
Che cosa non è assicurato 50
Limiti della copertura 50
Norme che regolano i Sinistri 50
NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE 52
GLOSSARIO 61
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE 66
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
6. EVENTI SPECIALI 25
Che cosa è assicurato 25
Limiti della copertura 25
Informazioni e numeri utili
Vuoi parlare con uno Specialista Assicurativo di UBI Banca?
Chiama il numero 800.500.200, oppure rivolgiti alla tua filiale UBI Banca, troveremo insieme la soluzione adatta per proteggere tutto ciò che è importante per te
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Puoi inviare una email a xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure contattare il numero 035.0861051, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:30 - 17:30
Xxxx denunciare un sinistro?
Per denunciare un sinistro è possibile inviare una email a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Devi richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto?
Puoi inviare una email a xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx (indicando nell’oggetto il numero di sinistro) oppure contattare il numero 035.0861051, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:00 - 19:30
Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della polizza?
1 - App UBI Banca
Se hai aderito al servizio di internet banking, le principali informazioni sulla tua polizza sono disponibili anche nella sezione "assicurazioni" dell'app UBI Banca
2 - Area Riservata Cargeas
Le informazioni di dettaglio sulla polizza sono disponibili accedendo all'Area Riservata sul sito xxx.xxxxxxx.xx con il Codice Cliente ricevuto al momento dell'acquisto. È possibile visualizzare i documenti e le coperture in essere, il dettaglio delle scadenze e i premi pagati
Per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, fai una foto di questa pagina e salvala sul tuo cellulare
Legenda
I simboli descritti di seguito evidenziano importanti sezioni della documentazione contrattuale e ti aiuteranno a comprendere meglio il contenuto della tua Polizza:
Che cosa è assicurato
Qui trovi le informazioni sulle coperture presenti in Polizza. Ricordati che le coperture acquistate saranno indicate nel Modulo di Polizza
Che cosa non è assicurato
Qui trovi le informazioni relative alle coperture escluse
Ci sono limiti di copertura
Questa sezione indica le informazioni riguardanti eventuali esclusioni, rivalse, franchigie o scoperti previste per ciascuna garanzia
Che obblighi ho?
Qui trovi indicato cosa fare in caso di Xxxxxxxx e sono riportati gli obblighi e gli adempimenti sia dell’Assicurato/Contraente che dell’impresa
Quando incontri un box con il simbolo della lampadina leggi il contenuto con attenzione: troverai informazioni utili per capire meglio le caratteristiche della tua Xxxxxxx!
Qui sotto trovi il primo messaggio utile per te:
Progetto Sicurezza Auto - Veicoli a motore è redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” diramate da ANIA, per la semplificazione dei contratti assicurativi:
• nell’indice sono indicati tutti gli argomenti trattati
• gli argomenti trattati sono contraddistinti da simboli guida
• le parti evidenziate in grigio indicano le esclusioni, le franchigie, gli scoperti e i limiti In conclusione si trovano inoltre:
• il Glossario, che permette di approfondire il significato dei termini assicurativi più utilizzati, indicati nel testo con la lettera iniziale maiuscola
• i principali articoli del codice civile in materia di Assicurazione
1. Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
Che cosa è assicurato
Art. 1 OGGETTO
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del CAP, i Rischi della responsabilità civile per i quali è obbliga- toria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi dalla circolazione:
a. del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza;
b. dei rimorchi, se agganciati al Veicolo trainante; il Veicolo deve essere regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione e alle disposizioni vigenti. Rimane fermo l’obbligo di Assicurazione per i rimorchi con targa propria quando staccati dal Veicolo trainante (“Rischio Statico”);
c. del “Rischio Statico”: in questo caso la copertura opera esclusivamente per i danni a Xxxxx causati dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti dalle manovre a mano e, sem- pre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio stesso.
La copertura è valida ed operante per la circolazione in aree pubbliche e private, comprese le Aree Aeropor- tuali che necessitano di specifica autorizzazione.
La Polizza prevede anche le seguenti estensioni, concesse gratuitamente e valide se espressamente ri- chiamate nella Scheda di Polizza:
– ESTENSIONE A: danni derivanti dalla circolazione di Veicoli stabilmente adibiti a scuola guida.
In questo caso, l’Assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati Terzi: l’esaminatore, l’allievo conducente (anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame) e l’istruttore, soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
– ESTENSIONE B: danni involontariamente causati a cose di Xxxxx trasportati su Veicoli dati a noleg- gio con conducente o su autobus.
In questo caso, l’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Pro- prietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati. Sono esclusi: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto; l’Assicurazione non copre, inoltre, i danni derivanti da Incendio, Furto o smarrimento. La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
– ESTENSIONE C: carico e scarico.
In questo caso, l’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del com- mittente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE - CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE - CARTA VERDE
L’Assicurazione è valida in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati dell’UE, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Svizzera e negli Stati facenti parte del sistema “Carta Verde”, le cui sigle internazionali, come indicate sul Certificato Internazionale di Assicu- razione - Carta Verde, non siano barrate.
La Carta Verde viene rilasciata gratuitamente insieme alla Scheda di Polizza e al Certificato di Assicurazione.
L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concer- nenti l’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione il secondo comma dell’articolo 1901 del codice civile, l’Impresa risponde dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore e il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa; quest’ultima eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art.3 FORMULA TARIFFARIA BONUS-MALUS
(APPLICABILE AL SETTORE IV AUTOCARRI CON ESCLUSIONE DEI MOTOCARRI)
1. La copertura è stipulata nella forma Bonus-Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale, nel Periodo di Osservazione (definito al punto 2): si articola in 18 classi di me- rito Cargeas (corrispondenti alle 18 classi di merito CU), corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, secondo le tabelle che seguono:
TABELLA 1
Coefficienti applicabili ai settore IV Autocarri e Rimorchi
Classi di merito 1 – 18 Cargeas / CU | Variazione percentuale in dimi- nuzione del Premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe di assegnazione | Coefficienti di determinazione del Premio con evoluzione Bonus-Malus |
1 | -1,52% | 0,65 |
2 | -1,49% | 0,66 |
3 | -1,47% | 0,67 |
4 | -1,45% | 0,68 |
5 | -1,43% | 0,69 |
6 | -2,78% | 0,70 |
7 | -5,26% | 0,72 |
8 | -7,32% | 0,76 |
9 | -5,75% | 0,82 |
10 | -5,43% | 0,87 |
11 | -4,17% | 0,92 |
12 | -4,00% | 0,96 |
13 | -4,76% | 1,00 |
14 | -8,70% | 1,05 |
15 | -11,54% | 1,15 |
16 | -18,75% | 1,30 |
17 | -20,00% | 1,60 |
18 | - | 2,00 |
Ai sensi dell’art. 133 del CAP, in caso di assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio sa- ranno applicate automaticamente alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della nuova stipulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell’osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura assicurativa:
a. 1° Periodo di Osservazione: inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (ses- santa) giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione relativo alla prima annualità assicurativa;
b. Periodi di Osservazione successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.
3. All’atto della stipulazione, la Polizza è assegnata alla classe di merito risultante dalla sotto riportata TABELLA 2:
TABELLA 2
Situazioni possibili | Classe di assegnazione CU/Cargeas | Documenti necessari |
Veicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus-Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’At- testazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia. Classe Cargeas corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus-Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’At- testazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia o classe CU de- terminata come da tabella 3A. Qualora il Veicolo sia assicurato con forma ta- riffaria “a tariffa fissa”, il contratto è assegnato alla classe CU 14. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, immatricolato al P.R.A. dopo voltura o a seguito di cessione del contratto. | Classe CU 14 - Classe Cargeas 14 | Carta di circolazione e relativo foglio comple- mentare. Eventuale appendice di cessione del contrat- to. |
RCA FAMILIARE - VEICOLO AGGIUNTIVO (Art. 134 comma 4-bis del CAP) Veicolo di proprietà di persona fisica, immatri- colato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura o precedentemente assicurato all’e- stero, da assicurare in aggiunta ad altro vei- colo (anche di diversa tipologia), attualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attesta- zione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo familiare. | Classe di merito CU risultante dall’ultima At- testazione sullo Stato del Rischio conseguita sul Veicolo da cui si intende ereditare la Clas- se di merito CU. Classe Cargeas corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Carta di circolazione, eventuale stato di fami- glia o autocertificazione. |
RCA FAMILIARE - POLIZZA IN RINNOVO (Art. 134 comma 4-bis del CAP) Veicolo di proprietà di persona fisica, già assi- curato con Cargeas o altra Compagnia in for- ma Bonus-Malus o diversa, con Attestazione senza Sinistri e senza N.A. negli ultimi 5 anni, che intende ereditare la Classe di merito CU di altro veicolo (anche di diversa tipologia) at- tualmente assicurato e che abbia conseguito l’Attestazione, di proprietà della medesima persona o di un componente del nucleo fa- miliare. | Classe di merito CU risultante dall’ultima At- testazione sullo Stato del Rischio conseguita sul Veicolo da cui si intende ereditare la Clas- se di merito CU. Classe Cargeas corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Eventuale stato di famiglia o autocertificazio- ne. |
Xxxxxxx già assicurato all’estero di proprietà di Persona Fisica o del coniuge o unito civilmen- te o convivente di fatto. | Classe CU 14 o classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal prece- dente assicuratore estero. | Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Veicolo consegnato in conto vendita e resti- tuito entro 12 mesi per mancato perfeziona- mento del trasferimento di proprietà: a. precedente contratto Cargeas Assicu- razioni già sostituito; b. precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. | Classe di merito CU risultante dall’ultima At- testazione sullo Stato del Rischio conseguita per il medesimo Veicolo. Classe Cargeas corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. |
Veicolo da assicurare successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è segui- ta la riattivazione nei termini contrattualmen- te previsti. Veicolo oggetto di Furto, da assicu- rare successivamente al ritrovamento. | Classe CU / Cargeas della polizza sospesa o annullata a seguito di Furto. | Appendice di sospensione rilasciata da Car- geas Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione. |
TABELLA 3A
Per Veicoli mancanti della classe di merito di conversione universale (CU)
Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con Attestazione sullo Stato del Rischio con forma tariffaria diversa da Bonus-Malus e classe CU mancante (Provvedimento IVASS n.
72 del 16 Aprile 2018).
Tariffa fissa: si attribuisce la classe CU 14^.
Tariffa a franchigia fissa e assoluta: con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (esclusa l’annualità in corso), senza Sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
TABELLA 4
Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati
Classi di merito | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Regole evolutive comuni previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
4. In caso di documentata cessazione del Rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo dell’Assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile), l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestazione si riferisce.
5. Alla stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile verso Terzi, l’Impresa acquisisce l’Attestazione sullo Stato del Rischio per via telematica, attraverso l’accesso diretto alla Banca Dati ANIA.
6. All’atto della stipulazione del contratto, qualora l’Attestazione sullo Stato del Rischio non risulti presente nella Banca Dati ANIA per qualsiasi motivo, l’Impresa acquisisce telematicamente l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, che permetta di ricostruire la posizione assi- curativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
x. Xxxxxxx il Contraente, in caso di Sinistri accaduti nel periodo di riferimento, non sia in grado di informare l’Impresa in merito al proprio grado di responsabilità e l’Impresa non sia in grado di reperire l’informazione tempestivamente, la classe di merito assegnata è quella risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio presente in Banca Dati ANIA.
b. In caso di impossibilità ad acquisire per via telematica l’Attestazione, a seguito della completa assenza in Banca Dati ANIA, l’Impresa richiede al Contraente la dichiarazione di cui al punto 6 per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l’Impresa potrà acquisire precedente documentazione (attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente) a supporto della dichiarazione rilasciata. In assenza di documentazione proba- toria, l’impresa acquisisce il Rischio in classe CU di massima penalizzazione.
7. Assunto il contratto in relazione al punto 6, l’Impresa verifica in forma tempestiva la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, procedendo, nel caso, alla riclassificazione del contratto stesso.
8. In caso di Alienazione o Furto del Veicolo assicurato l’Attestazione conseguita può essere utilizzata dal Proprietario per un nuovo Veicolo dallo stesso acquistato. In caso di mancata conclusione del Periodo di Osservazione, al nuovo Veicolo è attribuita la sola classe CU.
La medesima disposizione è valida se il nuovo Veicolo è acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi, purché il Locatario sia registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo da almeno 12 (dodici) mesi.
9. Nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, l’Impresa classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa Attesta- zione sullo Stato del Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della tito- larità del Veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno o più di essi. Per entrambi i casi, i cedenti possono utilizzare la sola classe CU maturata sul Veicolo ceduto: in fase di rinnovo della copertura, per un Veicolo già di proprietà e, in fase di stipula del contratto, per un Veicolo di nuovo acquisto.
10. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi, l’Impresa classifica il contratto relativo al medesimo Veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore (purché sia registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo da almeno 12 (dodici) mesi), ovvero ad altro Veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita.
11. Ai conducenti di Veicoli intestati a portatori di handicap, purché registrati quali intestatari temporanei del Veicolo da almeno 12 (dodici) mesi, è riconosciuta la sola classe CU maturata dal Veicolo condotto, per nuovi Veicoli da essi acquistati.
12. Nel caso di decesso del Proprietario di un Veicolo e di successivo passaggio di proprietà agli eredi, gli stessi hanno diritto al mantenimento dell’Attestazione maturata sul Veicolo oggetto di successione, purché conviventi con il de cuius al momento del decesso. Xxxx eredi non conviventi è attribuita la classe CU 14.
13. Nel caso di cessione del contratto di Assicurazione, il cedente ha diritto ad utilizzare l’Attestazione sullo Stato del Rischio maturata sul Veicolo ceduto per tutta la validità dell’Attestazione.
14. Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di
persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione dell’Attestazione sullo Stato del Rischio maturata. Analogamente, la trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda di una società di persone o di capitali Proprietaria del Veicolo, determinano il trasferimento della classe CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito ci- vilisticamente la proprietà.
15. Nel caso di mutamento della classificazione del Veicolo assicurato, di cui all’articolo 47 del codice della strada, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
16. Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’as- sunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestazione sullo Stato del Rischio non sia presente nella Banca Dati ANIA, il nuovo contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal com- missario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 6.
17. Per le annualità successive a quella della stipulazione, la Polizza è assegnata, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l’Impresa, per Sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel Periodo di Osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, la Polizza non subirà l’applicazione del malus; tuttavia la correspon- sabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’Attestazione sullo Stato del Rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi Sinistri pagati con responsabilità del conducente del Veicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più Sinistri pagati, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all’applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di 5 (cinque) anni. La mancanza di Risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di Xxxxxxxxxxxx, considera la Polizza immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
18. Nel caso in cui un Sinistro già archiviato come senza seguito venga riaperto con responsabilità princi- pale, si procederà, all’atto della prima proroga di contratto successiva al pagamento anche a titolo par- ziale del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU si farà riferimento alla TABELLA 4.
19. Per la tariffa Bonus-Malus, il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, nelle seguenti modalità:
a. qualora il Sinistro non rientri nella convenzione CARD, offrendo all’Impresa il rimborso degli im- porti da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione pre- cedente alla scadenza contrattuale;
b. qualora il Sinistro rientri nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di Compen- sazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell’Assicurato la richiesta suddetta.
20. In caso di sostituzione di Xxxxxxx è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il Periodo di Osservazione in corso, purché non vi sia cambio di settore tariffario (es: da settore Autovettura a settore Motociclo), sostituzione della persona del Proprietario Assicurato o del Locatario nel caso di contratti di leasing.
21. La sostituzione del Veicolo dà luogo a sostituzione della Polizza solo nel caso di Alienazione del Veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipula- zione di una nuova Polizza.
22. La copertura per il Veicolo rubato è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del Furto alle Autorità, come previsto dall’Art. 83. In caso di ritrovamento il Proprietario provvede all’obbligo dell’Assicurazione prima di porre in circolazione il Veicolo, ai sensi dell’articolo 122 del CAP.
23. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del Veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione della Polizza.
Art.4 FORMULA TARIFFARIA “TARIFFA FISSA CON PEJUS” (APPLICABILE AL SETTORE IV - MOTOCARRI)
1. La presente Assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del Premio per sinistrosità (pejus) ed è valida per Veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli per usi speciali e per trasporti spe- cifici. Se nel Periodo di Osservazione, come definito all’Art. 3.2, vengono pagati 2 (due) Sinistri, il Premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso Periodo di Osservazione vengono pagati 3 (tre) o più Sinistri, il Premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferi- mento alla TABELLA 4 (Art. 3.3).
2. Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a Xxxxxxx già assicurato presso altra com- pagnia, al contratto si applicherà la maggiorazione di cui sopra (pejus) come segue:
– per Xxxxxxx già assicurato nella medesima formula tariffaria, qualora essa risulti dovuta dall'At- testazione sullo Stato del Rischio presente in Banca Dati ANIA;
– per Veicolo precedentemente assicurato in altra formula tariffaria, tenendo conto del numero dei Sinistri intervenuti nell'ultima annualità, intendendosi come tale "l'ultimo anno solare più frazione dell'anno corrente", risultanti dall'Attestazione rilasciata dal precedente assicuratore e presente in Banca Dati ANIA.
3. Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (pejus) si applica se quest'ultimo contratto risul- ta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. L'Impresa richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, con cui ricostruire la posizione assicurativa al fine di una corretta assegnazione della classe di merito. Il Contraente, per i soli fini probatori e di verifica, a supporto della citata dichiarazione deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza della documentazione probatoria l'Impresa acquisisce il rischio con il 25% di massima penalizzazione.
4. All'atto della stipulazione del contratto, qualora l'Attestazione sullo Stato del Rischio non risulti presente nella Banca Dati ANIA per qualsiasi motivo, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, con cui ricostruire la posizione assicurativa al fine di una corretta assegnazione della classe di merito. L'Impresa, per soli fini probatori e di verifica, a supporto della citata dichiarazione potrà acquisire precedenti attestati cartacei o contratti di Assicura- zione forniti dal Contraente. In assenza della documentazione probatoria l'Impresa acquisisce il rischio con il 25% di massima penalizzazione. Le disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 non si applicano se il contratto si riferisce a:
a. Veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b. Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
c. Veicolo assicurato in precedenza con Franchigia.
5. Per la stipulazione di contratti relativi a Veicoli di cui al comma precedente lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione e il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione del 25%.
6. Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto con responsabilità princi- pale, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo al pagamento, anche a titolo par- ziale, del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU si farà riferimento alla TABELLA 4 (Art. 3.3).
7. Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore a un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'Attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata.
8. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il Periodo di Osservazione in
corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del Proprietario assicurato, o variazione del settore tariffario.
9. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri.
10. Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio per sinistrosità (pejus) o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista TABELLA 4 (Art. 3.3), nelle seguenti modalità:
a. qualora il Sinistro non rientri nella convenzione CARD, offrendo all’Impresa il rimborso degli im- porti da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione pre- cedente alla scadenza contrattuale;
b. qualora il Sinistro rientri nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di Compen- sazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell’Assicurato la richiesta suddetta.
Art.5 FORMULA TARIFFARIA “FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA”
La presente formula tariffaria prevede una Franchigia fissa e assoluta, nell’ammontare precisato nella Scheda di Polizza, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientran- te nei limiti della Franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.
Per l’assunzione di contratti relativi a Xxxxxxx già assicurati nella forma "tariffa fissa con pejus", qualora l’applicazione del pejus risulti dovuta dall'Attestazione sullo Stato del Rischio presente in Banca Dati ANIA, gli importi delle possibili Franchigie proposte dall’Impresa dovranno essere maggiorate, per la sola prima annualità, secondo importi predefiniti dall’Impresa stessa, fermo l'ammontare del Premio.
Art.6 FORMULA TARIFFARIA “TARIFFA FISSA”
Tale formula tariffaria è determinata sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, senza variazioni di Premio in presenza o in assenza di Sinistri accaduti nel Periodo di Osservazione.
Che cosa non è assicurato
Art. 7 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati Terzi:
1. Il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro, per i danni a persone e a cose;
2. il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di Veicolo concesso in leasing, per i danni a cose;
3. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legitti- mi, naturali o adottivi del conducente e del Proprietario del Veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario quando il Veicolo è concesso in leasing, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, per i danni a cose;
4. quando l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente, per i danni a cose.
Pertanto, non sono assicurati i Rischi per i danni subiti da ognuno dei soggetti sopra indicati.
Fermo quanto sopra, l’Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai tra- sportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, ai sensi dell’articolo 122, comma 2 del CAP.
Limiti della copertura
Art. 8 ESCLUSIONI E RIVALSA
L’Assicurazione non è operante nei seguenti casi:
1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di Xxxxxxx adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
3. nel caso di Xxxxxxx con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposi- zioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
4. nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza e il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
5. per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
6. nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupe- facenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada;
7. nelle Aree Aeroportuali per i Veicoli addetti a catering, rifornimento e trasporto carburante, trasporto passeggeri, riparazione e manutenzione ed assistenza aeromobili;
8. partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifi- che preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
9. tutti gli altri casi in cui l’Impresa abbia dovuto pagare Terzi senza potere loro opporre eccezioni, fondate sulla Polizza o dalla stessa derivanti.
Pertanto, nei predetti casi, anche ai sensi dell’articolo 144 del CAP, l’Impresa eserciterà l’azione di Rivalsa senza limitazioni.
Limitatamente all’accesso alle Aree Aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione, qualora sprovvisti della stessa, il Massimale di Responsabilità Civile verso Terzi si intende ridotto al minimo previsto per legge, indipendentemente da quanto indicato nella Scheda di Polizza.
Opzioni con sconto sul premio
Valide soltanto se espressamente richiamate
Art. 9 TRASPORTO DI MARMI IN BLOCCO (RISCHIO RISERVATO ALLA DIREZIONE E VALIDA PER I SOLI AUTOCARRI)
L’Assicurazione è operante per gli autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco e a tal fine appositamente attrezzati e autorizzati. Sono, comunque, esclusi dalla copertura i danni provocati alla pavimen- tazione stradale.
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
Valide soltanto se espressamente richiamate e corrisposto il relativo Premio
Art. 10 ESTENSIONE H: RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
L’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 8, rinuncia al diritto di Xxxxxxx nei confronti del Proprietario/Xxxxxxxxx e/o del conducente del Veicolo (autorizzato dal Proprietario se persona diversa), nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’Art. 186 del codice della strada.
Art. 11 ESTENSIONE T: RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL’IMPRESA PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL’INOPPONIBI- LITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE ALL’ART. 8
L’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 8, rinuncia al diritto di Rivalsa nei seguenti casi:
1. guida con patente scaduta: in forma totale, a condizione che la validità della stessa venga conferma- ta entro 2 (due) mesi dalla data del Sinistro; l’Impresa rinuncia al diritto di Rivalsa anche nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite a causa del Sinistro stesso;
2. danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione:
a. Autocarri: in forma parziale, nei confronti del Proprietario/Locatario e del conducente del Veicolo; in questo caso l’Impresa limita la Rivalsa fino a € 2.500 (duemilacinquecento). L’Im- presa rinuncia in forma totale al diritto di Rivalsa, nei confronti del solo Proprietario/Locatario del Veicolo, nel caso in cui lo stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno deter- minato il diritto di Rivalsa.
b. Veicoli diversi da Autocarri: in forma totale. L’Assicurazione non è operante nel caso in cui il Proprietario/Xxxxxxxxx fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di Rivalsa.
Art. 12 TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE
L’Assicurazione è operante per Veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di:
a. liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili);
b. gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, etc.);
c. materie esplosive (nitroglicerina, polvere da sparo, dinamite, etc.). In questo caso il Rischio è riser- vato alla Direzione.
Norme che regolano i Sinistri
Art. 13 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
La Denuncia di Xxxxxxxx deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’articolo 143 del CAP (modulo di Constatazione amichevole di incidente fornito dall’impresa) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro, così come ri- chiesto nel modulo stesso.
La Denuncia di Xxxxxxxx deve contenere, inoltre, i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, resi- denza) e il codice fiscale del conducente del veicolo al momento del Sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici
di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute.
La Denuncia di Xxxxxxxx deve essere presentata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’As- sicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del codice civile. Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso di mancata presentazione della Denuncia di Xxxxxxxx, si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di Sini- stro.
Incidenti stradali con controparti estere
1. Risarcimento dei danni subiti in Italia
I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all’estero, hanno diritto di richiedere il Risarcimento del danno oltre che al responsabile del Sinistro anche all’impresa di as- sicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il Sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.
Per richiedere il Risarcimento dei danni subiti, l’Assicurato dovrà inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Ufficio Centrale Italiano (UCI), - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando i seguenti dati:
a. nazionalità e targa del veicolo estero;
b. caratteristiche tecniche del veicolo estero;
c. tipo di veicolo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, etc.);
d. marca e modello del veicolo;
e. cognome, nome e indirizzo del Proprietario del veicolo estero;
f. cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero;
g. nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
h. estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, etc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località;
i. copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID), se disponibile;
j. copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile;
k. descrizione dell’incidente.
2. Risarcimento dei danni avvenuti all’estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.
Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, provocato da un veicolo imma- tricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.
3. Risarcimento dei danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.
Il soggetto che ha subito un danno, può rivolgere la propria richiesta di Xxxxxxxxxxxx a CONSAP S.p.A. gestio- ne F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 00.00000000 - xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
In caso di incidente all’estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Eco- nomico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all’assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all’assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero).
Se però il veicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l’inci- dente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell’incidente, purché il Sinistro
sia avvenuto in uno dei paesi del sistema “Carta Verde”. L’elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi e contatti è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxx.xxx. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau svizzero).
Art. 14 GESTIONE DELLE VERTENZE
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, fino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa desi- gnati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
2. Complementare Responsabilità Civile verso Terzi
Che cosa è assicurato
Art. 15 OGGETTO
La copertura assicurativa Complementare Responsabilità Civile verso Terzi comprende:
1. responsabilità civile dei trasportati: l’Impresa indennizza, nel limite del Massimale della copertura Responsabilità Civile verso Terzi, i danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione dai trasportati a bordo del Veicolo, esclusi i danni al Veicolo stesso. I trasportati non sono conside- rati Terzi fra loro;
2. danni provocati dai figli minori: l’Impresa indennizza, nel limite del Massimale della copertura Re- sponsabilità Civile verso Terzi, i danni arrecati a Xxxxx da fatto illecito dei figli minori non emancipati dell’Assicurato o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1° com- ma dell’articolo 2048 del codice civile, a seguito della circolazione del Veicolo, purché avvenuta all’insaputa dell’Assicurato stesso;
3. ricorso Terzi: l’Impresa indennizza l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge per lesioni personali, per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Veicolo indicato nella Scheda di Po- lizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi del CAP. La copertura è prestata fino a concorrenza di € 260.000 (duecentosessantamila) per Sinistro.
Sono comunque esclusi:
a. i danni da inquinamento dell’ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato del conducente o del Proprieta- rio del Veicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
4. spese di dissequestro: l’Impresa indennizza, fino a un massimo di € 250 (duecentocinquanta) per Xxxxxxxx, le spese relative all’assistenza legale per la procedura di dissequestro del Veicolo che sia stato sequestrato dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione;
5. danni per soccorso vittime della strada: l’Impresa indennizza, fino a un massimo di € 250 (due- centocinquanta) per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per eliminare i danni da imbratta- mento all’interno del Veicolo, conseguenti al trasporto e/o al soccorso di persone vittime di inciden- te stradale;
6. collisione con veicoli non assicurati: in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identifi- cato con targa ma non coperto da assicurazione per la responsabilità civile auto, l’Impresa inden- nizza i danni cagionati al Veicolo indicato nella Scheda di Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto e sia comprovata la responsabilità della controparte. L’Indennizzo è corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, con il limite di € 5.000 (cinquemila).
L’Impresa si riserva di agire nei confronti del Responsabile civile e/o del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile.
3. Incendio e Furto
Che cosa è assicurato
Art. 16 OGGETTO
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori Non di Serie e gli Optional a seguito di:
1. Incendio, Esplosione, Scoppio, Azione del Fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose tra- sportate;
2. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Veicolo nell’esecu- zione o in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso; sono compresi anche i danni subiti dal Veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
Estensione della Copertura agli Apparecchi Fonoaudiovisivi (applicabile ai soli Autocarri e operante solo se compresi nel valore assicurato e comprovati da fattura d’acquisto).
Sono compresi nell’Assicurazione gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, purché stabilmente fissati al Veicolo assicu- rato, compresi nel valore assicurato e comprovati da fattura d’acquisto. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del Valore Commerciale degli apparecchi sopraddetti, con un limite di Indennizzo pari ad € 500 (cin- quecento) per ogni annualità assicurativa e una Franchigia di € 50 (cinquanta).
Limiti della copertura
Art. 17 ESCLUSIONI
L'Assicurazione non comprende:
1. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
2. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommos- se, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
3. i danni determinati o agevolati da Dolo o Colpa Grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
4. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
5. i danni subiti, in occasione di Xxxxx, dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, salvo che non si tratti di danni conseguenti a Furto totale del Veicolo;
6. i danni causati dagli eventi coperti dalla copertura 6 - Eventi Speciali.
Art. 18 SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
Fatto salvo quanto indicato nella Scheda di Polizza, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza, con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
– autocarri: con applicazione di uno Scoperto del 10% e un Minimo di € 516 (cinquecentosedici);
– motocarri, rimorchi e semirimorchi, veicoli speciali, macchine operatrici, carrelli e relativi rimor- chi: con applicazione di uno Scoperto del 10% e un Minimo di € 258 (duecentocinquantotto).
4. Complementare Incendio e Furto
(RISCHIO RISERVATO ALLA DIREZIONE)
Che cosa è assicurato
Art. 19 OGGETTO
Pacchetto di coperture assicurative abbinabile alla Copertura 3 - Incendio e Furto, regolato dalle medesime norme (in quanto non siano espressamente derogate) e con i limiti d’Indennizzo di seguito precisati. L’As- sicurazione, pertanto, si estende ai punti che seguono:
1. mancata attivazione dei sistemi di chiusura e antifurto: a parziale deroga dell’Art. 17.3, la copertu- ra è operante anche in caso di mancata attivazione dei sistemi di chiusura e/o antifurto;
2. rottura dei cristalli: l’Impresa indennizza, fino ad un massimo di € 450 (quattrocentocinquanta), le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o la riparazione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatasi, nonché le piccole rotture degli stessi. Presso i centri convenzionati (*) con l’Impresa, l’Assicurato provvederà al solo pagamento del danno eccedente € 450 (quattrocentocinquanta). Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati con l’Impresa saranno rimborsate con l’applicazione di una Franchigia fissa di € 75 (settantacinque) per Sinistro.
(*) Doctor Glass (Numero verde 800.101.010), Carglass (Numero verde 800.360.036);
3. danni al Veicolo per asportare cose non assicurate: l’Impresa indennizza i danni cagionati al Vei- colo per asportare cose in esso contenute e non assicurate, con deduzione dell’eventuale Scoperto previsto per la copertura Furto;
4. spese di recupero e parcheggio del Veicolo: in caso di Furto del Veicolo e successivo ritrovamento, l’Impresa indennizza, fino a un massimo di € 250 (duecentocinquanta) per Sinistro, le spese docu- mentate sostenute dall’Assicurato per il recupero del Veicolo, se non circolante, e per il parcheggio, se disposto dalle Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello della sua comunicazione all’Assicu- rato;
5. perdita delle chiavi: l’Impresa indennizza, previa presentazione di regolare fattura e fino ad un massimo di € 250 (duecentocinquanta) per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto nonché per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
6. imposta di proprietà - spese di immatricolazione: in caso di Incendio, Furto o incidente da circo- lazione a seguito di Xxxxx, che comportino la Perdita Totale e definitiva del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza l’Impresa indennizzerà all’Assicurato:
i. la quota dell’imposta di proprietà, per il periodo intercorrente tra il mese successivo a quello del Sinistro e la data di scadenza dell’imposta pagata;
ii. le spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto del Veicolo assicurato fino ad un massimo di € 250 (duecentocinquanta);
7. fenomeno elettrico: a parziale deroga dell’Art. 17.4, la copertura si estende ai danni materiali e diretti agli impianti elettrici causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici;
8. concorso spese di ripristino del proprio box: l’Impresa indennizza, con il massimo di € 250 (due-
centocinquanta) per Xxxxxxxx, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assi- curato adibito a rimessa, in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del Veicolo;
9. spese di sostituzione della targa: l’Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250 (duecentocin- quanta) per Sinistro, le spese documentate sostenute dall’Assicurato, in caso di smarrimento, Furto o distruzione della targa del Veicolo.
Limiti della copertura
Art.20 ESCLUSIONI
– Rottura dei cristalli: non sono considerate rotture o piccole rotture, le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono comprese nella copertura prestata. Sono, inoltre, esclusi gli specchietti retrovisori e i vetri dei gruppi ottici. Per le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati è prevista l’applicazione di una Franchigia fissa di € 75 (settantacinque) per Sinistro;
– Danni al Veicolo per asportare cose non assicurate: la copertura è prestata con deduzione dell’eventuale Scoperto previsto per la copertura Furto;
– Fenomeno elettrico: la copertura è prestata con applicazione di una Franchigia di € 51 (cinquantuno) per Sinistro.
Come avviene il rimborso in caso di sostituzione/riparazione del cristallo in centro non convenzionato?
– Costo di sostituzione/riparazione del cristallo: € 400
– Franchigia contrattuale: € 75
– Importo massimo per evento: € 450
– Importo liquidato al netto della Franchigia: € 325
5. Guasti accidentali
(RISCHIO RISERVATO ALLA DIREZIONE E RISERVATA AI SOLI AUTOCARRI)
Che cosa è assicurato
Art. 21 OGGETTO
COPERTURA A VALORE INTERO
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori Non di Serie e/o Optional, nonché gli Apparecchi Fonoaudio- visivi, stabilmente fissati sul Veicolo e purché risultino espressamente indicati nella Scheda di Polizza, a seguito di:
a. collisione con altri veicoli;
b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
x. xxxx contro corpi fissi o mobili.
La copertura è concedibile per Veicoli con vetustà pari o inferiore a 60 (sessanta) mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, alla data di decorrenza della Polizza.
In caso di eventuale rinnovo la copertura non potrà più essere concessa se il Veicolo ha raggiunto una vetustà superiore a 60 (sessanta) mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, all’atto del rinnovo della Polizza. Qualora il 60° (sessantesimo) mese ricadesse nel periodo di validità della Polizza, la copertura resterà valida ed operativa fino alla scadenza annuale.
Limiti della copertura
Art. 22 ESCLUSIONI
La copertura non comprende i danni:
1. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
2. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremo- ti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
3. determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo;
4. subiti dal Veicolo, se guidato da persona non munita della prescritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza o alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci;
5. causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano del Veicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del codice della strada, nonché dalla circolazione “fuori strada”;
6. causati da cose trasportate sul Veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
7. causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ritorno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell’oggetto della presente copertura assicu- rativa;
8. subiti dal Veicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, o durante il possesso e l’uso contro la volontà del Proprietario;
9. causati dagli eventi coperti dalla copertura 6 - Eventi Speciali;
10. causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribili non chiusi efficacemente o su Veicoli decappottabili privi di protezione;
11. alle ruote, ai cerchioni, alle coperture e alle camere d’aria, in assenza di altri danni al Veicolo nell’am- bito dello stesso Sinistro “Guasti Accidentali”.
Art. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa rinuncia all’azione di surrogazione che le spetterebbe ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, a condizione che l’avente diritto rinunci a sua volta ad esercitare l’azione per danni verso il responsabile.
Art. 24 SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
Fatto salvo quanto indicato nella Scheda di Polizza, l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’Indennizzo liqui- dabile a termini di Polizza, con deduzione di uno Scoperto del 20% e un Minimo di € 516 (cinquecentosedici).
6. Eventi Speciali
Che cosa è assicurato
Art. 25 OGGETTO
A parziale deroga dell’Art. 17.2, dell’Art. 17.6, dell’Art. 22.2 e dell’Art. 22.9, l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori Non di Serie e/o gli Optional stabilmente fissati a seguito di:
1. eventi naturali, cioè grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiac- cio, purché non derivanti da fenomeni sismici, e sempre che la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi i Veicoli, siano essi assicurati o meno;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei Veicoli.
Limiti della copertura
Art. 26 ESCLUSIONI
La copertura non comprende i danni derivanti dalla circolazione del Veicolo in caso di tumulti popolari, scio- peri, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere.
Art. 27 SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
Fatto salvo quanto indicato nella Scheda di Polizza, l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’Indennizzo liqui- dabile a termini di Polizza, con deduzione di uno Scoperto del 10% e un Minimo di € 774 (settecentosettan- taquattro).
Norme comuni alle coperture assicurative:
3. Incendio e Furto
4. Complementare Incendio e Furto
5. Guasti Accidentali
6. Eventi Speciali
Art. 28 VALORE DA ASSICURARE
Il valore del Veicolo dovrà essere dedotto dalle pubblicazioni Eurotax, come segue:
– per Veicoli di età pari ad un massimo di 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione, con rife- rimento alle quotazioni di Eurotax “giallo”;
– per Veicoli usati, con riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”.
In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, Optional e Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assi- curare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.
Art. 29 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, l’Impresa si impegna ad adeguare il valore del Veicolo assicurato al valore di mercato, con le modalità previste all’Art. 28. In caso di contratti con presenza di società di leasing o vincolatarie, il Contraente dovrà trasmettere all’Impresa una dichiarazione delle stesse che attesti il benestare all’adeguamento del valore del Veicolo al valore di mercato.
Norme che regolano i sinistri comuni alle coperture assicurative:
2. Complementare Responsabilità Civile verso Terzi
3. Incendio e Furto
4. Complementare Incendio e Furto
5. Guasti Accidentali
6. Eventi Speciali
Norme che regolano i Sinistri
Art. 30 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono:
1. darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile indicando luogo, giorno e circostanza dell’evento, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
2. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile. Le relative spese sono a carico dell’Impre- sa secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;
3. in caso di Furto, Rapina, Estorsione, Incendio o Esplosione non accidentale, nonché in caso di tu- multi popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi in gene- re, farne immediata denuncia all’autorità competente e inoltrare copia all’Impresa;
4. astenersi dall’effettuare riparazioni, salvo quelle sommarie e urgenti necessarie al ricovero del Vei- colo, senza preventivo consenso da parte dell’Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla Denuncia del Sinistro;
5. in caso di Xxxxxxxx che interessi la copertura Ricorso Terzi, fornire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all’acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
6. in caso di Furto totale o distruzione del Veicolo, produrre il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o la dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi del Veicolo stesso.
Art. 31 LIQUIDAZIONE DEI DANNI – PERIZIA CONTRATTUALE
La Liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l’Assicurato e l’Impresa.
In assenza di tale accordo la valutazione del danno può essere demandata, su richiesta di una delle 2 (due) Parti, a 2 (due) periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto.
I periti devono:
1. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 30;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima e alla Liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, Dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
Ogni altra e diversa controversia inerente alla Liquidazione del danno, anche in relazione all’operatività della copertura, rimane assoggettata alla previsione di cui all’Art. 86.
Art. 32 RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
In caso di Xxxxxxxx, escluso l’Incendio, liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell’Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante paga- mento del relativo rateo di Premio spettante all’Impresa stessa.
Art. 33 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato dalla differenza fra il valore che il Veicolo e le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione media tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”, e il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso e di altri eventuali pregiudizi.
Limitatamente agli autocarri, l’ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato sen- za tener conto del Degrado d’uso del Veicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:
1. in caso di Perdita Totale: entro 3 (tre) mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenu- ta all’estero) e la Somma Assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d’acquisto, oppure al valore di listino riportato nella rubrica “Eurotax Giallo”;
2. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici e batterie): entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la Somma Assicurata non risulti inferiore al Valore Commerciale al momento del Sinistro.
Si considera Perdita Totale del Veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all’importo realizzabile del Relitto raggiungano o superino il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione.
In ogni caso, se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, l’Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, ai sensi dell’articolo 1907 del codice civile.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’eventuale aliquota IVA age- volata o dell’IVA che l’Assicurato tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Non verrà applicata la regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del codice civile qualora l’Assicurato abbia acquistato e assicurato il Veicolo:
a. con XXX xxxxxxxxx;
b. senza IVA, qualora e per la quota che non tenga a proprio carico.
Le casistiche di cui ai punti (a) e (b) dovranno essere comprovate da fattura di acquisto.
Art. 34 INDENNIZZO IN NATURA E SUBENTRO IN CASO DI SINISTRO
L’Impresa può, qualora l’Assicurato sia d’accordo e secondo il caso ricorrente nel Sinistro:
1. far seguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, nonché sosti- tuire il Veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo;
2. subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il con- trovalore.
Art. 35 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’Indennizzo, quando l’Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente Art. 34, è eseguito in Euro, entro 30 (trenta) giorni dalla data della Liquidazione, sempre che l’Assicurato abbia pro- dotto, in caso di Furto totale o distruzione del Veicolo, la documentazione di cui all’Art. 30.
Art. 36 RECUPERI IN CASO DI FURTO
L’Assicurato deve informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso.
Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà computato in detrazione dell’In- dennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rilasciare all’Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa. In caso di Indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito fra l’Assicurato e l’Impresa secondo i rispettivi interessi.
L’Assicurato ha, tuttavia, facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Xxxx’importo così ottenuto sarà ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effet- tueranno i relativi conguagli con l’Indennizzo precedentemente pagato.
7. Infortuni del Conducente
(RISCHIO RISERVATO ALLA DIREZIONE
E RISERVATA AD AUTOCARRI E AUTOBUS)
Che cosa è assicurato
Art. 37 OGGETTO
La copertura riguarda gli Infortuni che abbiano per conseguenza la morte o un’Invalidità Permanente, che il conducente del Veicolo - autorizzato dal Proprietario se persona diversa - subisca in conseguenza diretta della circolazione, compresi gli Infortuni subiti mentre svolge riparazioni di fortuna del Veicolo.
Art. 38 SOMME ASSICURATE
La Somma Assicurata indicata nella Scheda di Xxxxxxx s’intende sempre suddivisa come segue:
1. 50% per il caso di morte;
2. 50% per il caso di Invalidità Permanente.
Art. 39 MORTE
L’Indennizzo è dovuto se la morte si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio regolarmente denunciato. In tal caso, l’Indennizzo è liquidato ai Benefi- ciari designati o, in difetto, agli eredi legittimi del conducente.
Art. 40 INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l’Infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio, l’Impresa liquida, per tale titolo, un’Indennità calcolata sulla Somma Assicurata per Invalidità Permanente assoluta, secondo le disposizioni e le percentuali seguenti:
Descrizione | Percentuali | ||
Des. | - | Sin. | |
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro | 100 | ||
Paralisi completa | 100 | ||
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | |||
– arto superiore | 70 | 60 | |
– mano o avambraccio | 60 | 50 | |
– pollice | 18 | 16 | |
– indice | 14 | 12 | |
– medio | 8 | 6 | |
– anulare | 8 | 6 | |
– mignolo | 12 | 10 |
Descrizione | Percentuali | ||
Des. | - | Sin. | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | |||
– falange del pollice | 9 | 8 | |
– falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
– piede | 40 | 40 | |
– ambedue i piedi | 100 | ||
– alluce | 5 | ||
– altro dito del piede | 3 | ||
– falange dell’alluce | 2,5 | ||
– falange di altro dito del piede | 1 | ||
– arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60 | ||
– arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50 | ||
– occhio con ablazione | 30 | ||
– facoltà visiva completa di un occhio | 25 | ||
– ambedue gli occhi | 100 | ||
– rene | 20 | ||
– milza | 10 | ||
– voce | 30 | ||
– vertebre dorsali | 7 | ||
– dodicesima dorsale | 12 | ||
– cinque lombari | 12 | ||
– Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50 | ||
– Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15 | ||
– Stenosi nasale bilaterale | 15 | ||
– Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali | 10 | ||
– Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente | 5 |
In caso di provato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come per- dita anatomica dello stesso: se trattasi di una minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi sopra non specificati, il grado di invalidità si determina
secondo la loro gravità comparata a quelle dei casi elencati. In caso di perdita anatomica o riduzione fun- zionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente
Che cosa non è assicurato
Art. 41 INFORTUNI NON ASSICURABILI
La copertura non è operante per:
1. le ernie di qualsiasi tipo, incluse quindi quelle discali, da qualunque causa determinata;
2. le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere.
Art. 42 PERSONE NON ASSICURABILI
La copertura non è operante per i soggetti affetti da:
1. alcoolismo;
2. tossicodipendenza;
3. Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV;
4. emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo;
5. sindromi organiche cerebrali;
6. schizofrenia;
7. epilessia;
8. forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
9. stati diabetici insulino-dipendenti.
Pertanto, anche in caso di sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni sopra menzionate, la copertura s’intende automaticamente cessata ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile, indipendente- mente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Limiti della copertura
Art. 43 ESCLUSIONI
Sono esclusi gli Infortuni derivanti:
1. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
2. da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
3. da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
4. da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o che siano con- seguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni.
Art. 44 VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura è valida e operante a condizione che la circolazione del Veicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.
Art. 45 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa rinuncia all’azione di surrogazione che le spetterebbe ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile verso i Terzi responsabili dell’Infortunio.
Norme che regolano i Sinistri
Art. 46 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato o, in difetto, i loro aventi diritto, devono inoltrare la denuncia scritta di Infortunio all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro 3 (tre) giorni dal fatto o dal mo- mento in cui ne siano venuti a conoscenza o comunque non appena possibile, corredata da certificato medico e con indicazione di luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono. Devono, inoltre, inviare successivi certificati medici sul decorso delle lesioni. Il Contraente o l’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa, scio- gliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. È a carico di chi domanda l’Indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.
Art. 47 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
L’Impresa corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio, che siano indi- pendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
Pertanto, l’influenza che l’Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto dispo- sto all’ultimo comma dell’Art. 40.
Art. 48 CONTROVERSIE – PERIZIA CONTRATTUALE
Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 47, possono essere demandate su richiesta di una delle due Parti ad un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato e uno dall’Impresa e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Colle- gio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Col- legio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Ogni altra e diversa controversia inerente alla Liquidazione del danno, anche in relazione all’operatività della copertura, rimane assoggettata alla previsione di cui all’Art. 86.
Art. 49 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso (compreso l’accertamento medico-legale), l’Impresa liquida l’Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi.
Nel caso in cui l’Assicurato dovesse decedere, per cause diverse dall’Infortunio denunciato, prima che l’Invalidità Permanente totale sia stata accertata da un medico fiduciario dell’Impresa a mezzo di visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante consegna di docu- mentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di gua- rigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l’Invalidità Permanente totale.
Art. 50 CUMULO DI INDENNITÀ
L’Indennità per il caso di Invalidità Permanente non è cumulabile con quella per il caso morte. Se dopo il pagamento di un’Indennità per Invalidità Permanente, ma entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde, ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Il diritto all’Indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e, quindi, non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio, dopo che l’Indennità sia stata liqui- data o, comunque, offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.
8. Tutela Legale
(APPLICABILE PER AUTOCARRI E MOTOCARRI)
Che cosa è assicurato
Art. 51 SOGGETTI ASSICURATI
La copertura è prestata a favore del Proprietario, del Locatario in base ad un contratto di leasing, del condu- cente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza. In caso di vertenze fra più Assicurati con la stessa Xxxxxxx, le coperture vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato Contraente.
Art. 52 SPESE RICONOSCIUTE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza (il Massimale si intende per singolo Caso Assicurativo e senza limite per anno assicurativo), l’onere delle spese - comprese quelle non ripetibili dalla controparte - occorrenti all’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, conseguenti ai casi indicati all’Art. 53 (Rischi assicurati).
Sono comprese nell’Assicurazione le spese:
1. per l’intervento di un legale incaricato della gestione del Caso Assicurativo, nei limiti di cui agli appli- cabili parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. 55/2014);
2. per sostenere il procedimento di mediazione obbligatoria, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle dei compensi per gli organismi di mediazione, nonché le spese per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
3. per l’intervento di un perito e/o di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dall’autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del consulente tecnico di parte (CTP) e/o di un perito incaricato dall’Assicurato purché scelto in accordo con l’Impresa, come di seguito indicato (Art. 58);
4. per attività investigativa e/o informativa;
5. processuali nel processo penale (articolo 535 del codice di procedura penale);
6. di giustizia;
7. il contributo unificato (D.L. 11 marzo 2002, n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima;
8. le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall'Impresa o di soccombenza dell'Assicurato;
9. processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza;
10. di un legale per la querela o denuncia se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
11. di domiciliazione e gli onorari di un legale iscritto presso il foro competente a decidere la controver- sia, nel limite di € 1.000 (mille), se l’Assicurato sceglie un legale non residente nel circondario del tribunale;
12. attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 58.
Art. 53 RISCHI ASSICURATI
La copertura vale per le seguenti prestazioni:
1. azione di Risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx connessi alla circola- zione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Risarcimento Diretto” ai sensi degli articoli 149 e 150 del CAP, la copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di Risarcimento, ritenuta insoddisfa- cente dall’Assicurato, comunicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati colposi e/o contravvenzionali connessi a inci- dente stradale, laddove l’Assicurato sia coinvolto in qualità di imputato;
3. azione di recupero di danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui agli articoli 126, 151, 152, 153, 283 e segg. e articoli 296 e segg. del CAP;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi a incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. L’Assicurato deve in ogni caso denunciare, nei modi e nei termini previsti dall’Art. 58, il Caso Assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Nel limite del Massimale, l’Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la sentenza sia passata in giudicato. La copertura opera in deroga all’Art. 55.5;
5. assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; questa prestazione non è cumulabile con altre coperture previste nelle condizioni particolari, quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.4).
Che cosa non è assicurato
Art. 54 SPESE NON INDENNIZZABILI
L’Assicurazione non comprende:
1. le spese per il procedimento di mediazione e di negoziazione assistita quando non obbligatorio;
2. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose, salvo quanto previsto dall’Art. 53.5;
3. i compensi del legale duplicati in caso di domiciliazione;
4. i patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali (c.d. quota lite);
5. nei casi in cui opera la procedura di Risarcimento Diretto di cui agli articoli 149 e 150 del CAP, le spese a qualsiasi titolo sostenute dall’Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa ai sensi dell’articolo 8 del DPR 254/2006;
6. le spese non concordate con l’Impresa;
7. le spese ripetibili dalla controparte.
Limiti della copertura
Art. 55 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del Veicolo, se il Veicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione, o se il Veicolo circola senza la pre- scritta revisione, o se il Veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato alla guida del Veicolo, purché non Proprietario, fornisca dimostrazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al CAP;
2. se il Veicolo è condotto sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 del Codice della Strada), di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada) e/o psicotrope;
3. in presenza di accertata violazione dell´art. 189 del Codice della Strada (Comportamento in caso di incidente), salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dal procedimento penale instauratosi;
4. per le azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i sul Veicolo assicurato;
5. per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
6. per Casi Assicurativi conseguenti o relativi a materia fiscale o amministrativa (a titolo esemplifica- tivo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
7. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
8. per controversie derivanti da eventi bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrorismo, terremoto, tu- multi o sommosse, sciopero o serrate. La copertura è invece operante qualora l’Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
9. per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chi- miche;
10. per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell’ambiente;
11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene condanna- to in sede penale anche non definitivamente;
12. per controversie derivanti dalla proprietà, dalla guida o circolazione di imbarcazioni o di aeromobili;
13. per controversie di natura contrattuale;
14. a controversie non espressamente previste dall’Art. 53.
Art. 56 LIMITI TERRITORIALI
La copertura è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall’Impresa.
Art. 57 DECORRENZA DELLA COPERTURA E DEFINIZIONE DI UNICO CASO ASSICURATIVO
La copertura è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stes- sa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione, salvo diversa indicazione.
Al riguardo, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Caso Assicurativo si protrag- ga attraverso più atti successivi, il Caso Assicurativo si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Per inizio del Caso Assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al Risarcimento o il momento in cui l’Assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge.
Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Caso Assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Caso Assicurativo è unico a tutti gli effetti ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Norme che regolano i Sinistri
Art. 58 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della copertura assicurativa, deve denunciare il Caso Assicurativo en- tro 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, informando l’in- termediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa. L’ina- dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
In ogni caso l’Assicurato deve fare pervenire all’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato medesimo. Ogni Caso Assicurativo comunque avvenuto nel periodo di validità della coper- tura deve essere denunciato entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto.
L’Assicurato, pena la decadenza parziale o totale dalla copertura assicurativa, è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia.
Unitamente alla denuncia del Caso Assicurativo, ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, l’Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente nel circondario del tribunale, saranno a carico dell’Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione di un legale iscritto presso il foro competente a decidere la contro- versia, nel limite di € 1.000 (mille).
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa lo invita a nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto con l’Impresa.
Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa.
L’Impresa non è responsabile dell’operato del Legale, dei Consulenti Tecnici e dei Periti.
L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo.
Art. 59 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Dopo il ricevimento della denuncia del Caso Assicurativo, l’Impresa, valutata la natura e la fondatezza della controversia, si adopera, direttamente o avvalendosi di personale interno qualificato o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia, compreso l’esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione.
A tal riguardo, l’Assicurato dovrà rilasciare all’Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Se l’Assicurato abbia conferito mandato a legali e/o periti per la gestione della fase stragiudiziale della controversia senza il benestare dell’Impresa, l’Impresa non sarà obbligata ad assumersi alcuno dei costi di cui all’Art. 52.
Ove la composizione bonaria della controversia non riesca, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole, l’Assicurato dovrà comunicare all’Impresa le argomentazioni e gli elementi probatori su cui ritiene di dover fondare l’azione giudiziale al fine di valutarne le possibilità di successo.
Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, la gestione giudiziale della vertenza viene affidata al legale scelto nei termini previsti dall’Art. 58.
La copertura assicurativa è prestata per ogni grado di giudizio qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del presente articolo.
Tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del legale. Di con- seguenza, l’Impresa non corrisponderà alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale.
In caso di impossibilità di recuperare quanto dovuto dalla controparte, le spettanze del legale saranno rimborsate dall’Impresa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compen- sazione, secondo i parametri ministeriali vigenti, nei limiti del Massimale previsto nella Scheda di Polizza.
Ove la composizione stragiudiziale della controversia non riesca, compreso il caso in cui non venga auto- rizzata la successiva fase giudiziale, gli onorari e le spese del legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo di € 1.000 (mille), comprensivo di IVA e C.P.A. come per legge.
In caso di esito sfavorevole dell’azione giudiziale, le spese legali e le spese peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza e con detrazione dal Massimale previsto. In caso di soccombenza le spettanze del legale saranno indennizzate nel valore minimo previsto del tariffario vigente, fino a concorrenza del Massimale previsto dall’Assicura- zione.
Qualora sia necessaria una difesa penale, l’Assicurato ha diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, indicando il nominativo all’Impresa.
Se l’Assicurato, dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocare l’incarico professionale e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa.
L’Impresa rimborsa le spese di un solo Legale a scelta dell’Assicurato. Se la revoca dell’incarico professio- nale avviene al termine di un grado di giudizio, l’Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale in- caricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato, l’Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del Massimale di Polizza; Massimale da intendersi unico nel caso in cui la copertura assicurativa venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno.
L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richie- sta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall’Impresa entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito all’interpretazione del contratto e/o alla gestione del Caso Assicurativo, l’Impresa si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della proce- dura arbitrale e la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della Parte soccombente. L’Impresa – a mezzo dell’Ufficio Tutela Legale
– avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 60 RECUPERO DELLE SOMME
Sono di spettanza dell’Assicurato i risarcimenti e ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
Sono di spettanza dell’Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liqui- date in sede giudiziaria o concordate in xxx xxxxxxxxxxx.
0. Assistenza
Che cosa è assicurato
Art. 61 OGGETTO (ASSISTENZA PLATINUM)
Le prestazioni di assistenza sono erogate tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. Le prestazioni sono divise in 3 (tre) gruppi come segue:
1. PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA:
a. Soccorso stradale: qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio, fo- ratura, Furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato av- viamento in genere o venisse trovato dopo Furto o Rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo al più vicino centro di assistenza autorizzato della Struttura Organizzativa, oppure al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, oppure all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 (cinquanta) chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i Sinistri avve- xxxx in Italia.
Sono escluse:
– le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
– le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;
– le spese per il traino, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada);
– l’errato rifornimento che non comporti un Guasto al Veicolo.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– le spese relative al soccorso stradale, fino alle destinazioni elencate alla precedente lettera a), per i Sinistri avvenuti in Italia;
– le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 180 (centottanta) per Sinistro avvenuto all’Estero.
b. Depannage/officina mobile (prestazione valida solo in Italia e UE dove possibile): qualora il Veico- lo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autono- mamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Sono escluse:
– le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
– le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
– le spese relative all’intervento, nel caso in cui il Veicolo abbia subìto il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– le spese relative al soccorso, purché il fornitore si trovi entro 20 (venti) chilometri dal luogo del fermo; in caso contrario opera la prestazione “Soccorso Stradale”.
c. Recupero fuoristrada del Veicolo: qualora il Veicolo, a seguito di Incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il Veicolo su strada.
Sono esclusi:
– i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– i costi fino ad un massimo di € 180 (centottanta).
Se per il recupero del Veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il Massimale sopra indicato.
d. Veicolo in sostituzione: qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale, Furto totale (con ritrovamento) o rapina, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 (otto) ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della casa costruttrice, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che met- terà a sua disposizione un’autovettura sostitutiva, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, resa disponibile presso una stazione di noleggio conven- zionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Sono esclusi dalla prestazione:
– i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
– le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cu- mulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Sono esclusi dalla prestazione e a carico dell’Assicurato:
– le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
– le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie;
– le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamen- te dall’Assicurato mediante carta di credito;
– l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della ripa- razione e comunque per un massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi compresi il sabato e i festivi.
Obblighi dell’Assicurato
Al termine della riparazione del Veicolo, l’Assicurato dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate ed inviarne una copia alla Struttura Organizzativa entro 15 (quindici) giorni.
e. SOS Incidente: qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di Incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
– fornirgli supporto nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
– nella raccolta dei dati da trasmettere alla compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all’estero;
– fornirgli recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
– fornirgli informazioni sulle procedure di dissequestro del Veicolo (solo Italia - all’estero occor- re contattare il consolato);
– fornirgli consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo senza limiti di orario. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09:00 alle 18:00.
f. Consulenza medica: qualora l’Assicurato, in seguito a Incidente, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefo- nico. Considerate le modalità di prestazione del servizio, si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
2. PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE I 50 (CINQUANTA) CHILOMETRI DAL CO- MUNE DI RESIDENZA:
a. Spese d’albergo: qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l’Assicurato e i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Sono escluse:
– le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– le spese di albergo fino a € 100 (cento) a persona al giorno, per un massimo di € 300 (tre- cento) per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
b. Rientro o proseguimento del viaggio: qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Inci- dente, Incendio o Furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 (trentasei) ore in Italia o ai 4 (quattro) giorni all’estero oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla
residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Sono escluse:
– le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
– le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie;
– le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamen- te dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicu- rato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
– l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
– il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non tra- sportabile sull’Autoveicolo a nolo.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– il costo dei biglietti fino ad un importo di € 300 (trecento) se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia;
– il costo dei biglietti fino ad un importo di € 500 (cinquecento) se il rientro o il proseguimento avverrà dall’estero;
– il costo del taxi fino ad un massimo di € 50 (cinquanta), utilizzabile dall’Assicurato per rag- giungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;
– il costo del noleggio dell’Autoveicolo per un massimo di 2 (due) giorni.
c. Recupero del Veicolo riparato: qualora il Veicolo fosse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Strut- tura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il Veicolo.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– le spese del biglietto fino ad un massimo di € 200 (duecento) per Sinistro avvenuto in Italia e di € 400 (quattrocento) per Sinistro avvenuto all’estero.
d. Autista a disposizione a seguito d’Infortunio: qualora, a seguito di Incidente, l'Assicurato abbia subìto lesioni tali da non essere in grado di guidare il Veicolo per un Infortunio e nessuno degli even- tuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Sono escluse:
– le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.).
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
3. PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO:
a. Rientro sanitario dall’estero: qualora l’Assicurato o i passeggeri del Veicolo, in seguito ad Inciden- te stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Orga- nizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere l’aereo sanitario (solo in Europa), l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato, il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto, o l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la rite- nessero necessaria. La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
Sono escluse:
– le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
– le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazio- nali o internazionali;
– le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
– tutti i casi in cui l’Assicurato o i suoi familiari sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– i costi fino a un massimo di € 10.000 (diecimila) complessivi per Sinistro e per anno assi- curativo. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subìto dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
b. Trasporto della salma dall’estero: qualora a seguito di incidente stradale si verificasse il decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Sono escluse:
– le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– i costi fino a un massimo di € 2.600 (duemilaseicento) complessivi per Sinistro e per anno anche se coinvolgente più Assicurati. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subìto dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
c. Rientro con un familiare: qualora, successivamente alla prestazione di Rientro sanitario dall’estero, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicu- rato durante il viaggio ed un compagno di viaggio dell’Assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato. La Struttura Orga- nizzativa avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.
Sono escluse:
– le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– il costo dei biglietti fino a un massimo di € 300 (trecento) per persona assicurata se il viag- gio di rientro avverrà dall’Italia;
– il costo dei biglietti fino a un massimo di € 500 (cinquecento) per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
d. Viaggio di un familiare all’estero: qualora l’Assicurato o i passeggeri del Veicolo venissero ricove- rati in un istituto di cura, a causa di Incidente stradale, per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Sono escluse:
– le spese di soggiorno del familiare.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– le spese dei biglietti fino ad un massimo di € 300 (trecento) per Sinistro.
e. Accompagnamento dei minori: qualora, a seguito di Incidente stradale, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 (quindici) anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto fer- roviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Sono escluse:
– le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– le spese del biglietto fino ad un massimo di € 300 (trecento) per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di € 500 (cinquecento) per persona assicurata se il rientro avviene all’estero.
f. Interprete a disposizione all’estero: qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, fosse ricoverato, a seguito di Incidente, in un Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– i costi dell’interprete per un massimo di 8 (xxxx) ore lavorative.
g. Anticipo spese di prima necessità all’estero: qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese im- previste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a Guasto, Incidente, Incendio, Rapina, Furto o Furto parziale del Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto le relative fatture a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato
Sono esclusi:
– i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
– i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europe Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Massimali
Europ Assistance anticiperà:
– i costi delle fatture fino a un massimo di € 600 (seicento) complessivi. Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di € 600 (seicento), la prestazione diverrà operante nel momento in cui, in Italia, Europe Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. L’importo delle fatture pagate da Europe Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 5.000 (cinquemila).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo re- capito e le indicazioni delle referenze che consentano a Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
h. Anticipo cauzione penale all’estero: qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Sono esclusi:
– i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
– i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europ Assistance adeguate ga- ranzie di restituzione.
Massimali
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale:
– fino ad un importo massimo di € 5.200 (cinquemiladuecento). L’importo della cauzione pe- nale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 5.200 (cinquemiladuecento). La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esem- plificativo: assegni circolari o fideiussione bancaria.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo re- capito e le indicazioni delle referenze che consentano a Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
i. Segnalazione legale all’estero: qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.
Sono esclusi:
– il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vi- genti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
– il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali corrispondenti di Europ Assi- stance.
Importo massimo anticipato
Europ Assistance anticiperà:
– per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all’equiva- lente in valuta locale di € 1.100 (millecento). Se l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di € 1.100 (millecento) la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie. L’importo delle fatture pagate non potrà mai comunque superare la somma di € 1.100 (millecento).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo re- capito e le indicazioni delle referenze che consentano a Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 1 (uno) mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
j. Recupero del Veicolo dopo Furto o Rapina: qualora il Veicolo venisse ritrovato dopo Furto o Rapina, senza aver subìto danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permet- tergli di recuperare il Veicolo.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– le spese del biglietto fino a un massimo di € 200 (duecento) per Sinistro avvenuto in Italia;
– le spese del biglietto fino a un massimo € 400 (quattrocento) per Sinistro avvenuto all’estero.
k. Invio pezzi di ricambio all’estero: qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione e al funzionamento del Veicolo immobilizzato per Gua- sto, Incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca e al loro invio, senza assumersi alcuna responsabilità per eventuali ritardi dovuti ad irreperi- bilità dei pezzi richiesti. La spedizione sarà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.
Sono esclusi:
– il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’Assicurato al suo rientro in Italia;
– i pezzi di ricambio non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
– i pezzi di ricambio di Veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
– i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europe Assistance adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
– le spese fino a un massimo di € 500 (cinquecento) per anno assicurativo.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il nu- mero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
l. Rimpatrio del Veicolo dall’estero: qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto tentato o parziale, Rapina tentata, avvenuti all’estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi presso un’officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo prescelto dall’Assicurato in Italia.
Sono esclusi:
– il costo del rimpatrio a carico della Struttura Organizzativa se superiore al Valore Commercia- le del Veicolo nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
– il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del Veicolo e degli accessori eventual- mente rubati;
– il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di Xxxxx alle autorità di polizia locali;
– il caso in cui l’entità del danno al Veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.
Obblighi dell’Assicurato
Se il Veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell’Unione Europea o in quelli in cui il Veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l’Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazio- ne, dovrà consultare la Struttura Organizzativa.
Art. 62 SERVIZIO DI ASSISTENZA STOP & GO (ASSISTENZA PLATINUM + AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO)
Il servizio di assistenza STOP & GO comprende le prestazioni dell’Assistenza Platinum (Art. 61) e la seguente prestazione “Auto sostitutiva sul posto”.
Auto sostitutiva sul posto (prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici): qualora venga erogata la prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, che metterà a sua disposizione, 24 ore su 24, un’autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, a chilometraggio illimitato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del Veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il Veicolo dell’Assicu- rato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
– consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del soccorso stradale;
– messa a disposizione di un’autovettura presso il rent a car indicato dalla Struttura Organizzativa.
Sono esclusi:
– le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.) relativi all’autovettura in sostitu- zione;
– le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovet- tura in sostituzione;
– le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato mediante carta di credito;
– l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accor- data dalla Struttura Organizzativa.
Inoltre, la prestazione non è operante per:
– immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttri- ce;
– operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Massimali
Europ Assistance:
– rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il rent a car, fino al limite massimo di € 100 (cento) per Sinistro.
– terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 (tre) giorni consecutivi.
Durante il periodo del fermo del Veicolo verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i Massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massimo di 4 (quattro) giorni. Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuto 21 (ventuno) anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio patente di guida in originale e valida e carta di credito a titolo di cauzione.
Il Massimale complessivo delle prestazioni Autovettura in sostituzione in Italia e STOP & GO non potrà su- perare i 7 (sette) giorni.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione presso il rent a car che ha fornito l’autovettura sostitutiva.
Art. 63 DOVE VALE LA COPERTURA
La copertura è valida per i paesi ove si è verificato il Sinistro ed operante nei seguenti paesi: Italia, Repub- blica di San Marino, Città del Vaticano, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Princi- pato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia e Ungheria.
Le prestazioni non sono fornite in quei paesi:
1. che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano i paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia;
2. nei quali sono in atto, al momento della Denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto non è possibile erogare As- sistenza), ove le Autorità Locali o Internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Che cosa non è assicurato
Art. 64 ESCLUSIONI
La copertura assicurativa Assistenza non opera per Sinistri provocati o dipendenti da:
1. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
3. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di tra- smutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
5. Dolo dell’Assicurato;
6. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni; tentato suicidio o suicidio.
Limiti della copertura
Art. 65 LIMITI DELLA COPERTURA
Ciascuna prestazione è erogata sino ad un massimo di 3 (tre) volte per singolo anno assicurativo.
Norme che regolano i Sinistri
Art. 66 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, sal- vo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Orga- nizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.
Art. 67 COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua disposizione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema, oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Or- ganizzativa al numero:
– dall’Italia 800.046.428
– dall’Italia o dall’estero (x00) 00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
– tipo di intervento richiesto;
– nome e cognome;
– numero della Polizza/fascia tessera:
(fascia tessera per Assistenza Platinum - UBIA) (fascia tessera per Assistenza STOP & GO - UBIF)
– indirizzo del luogo in cui ci si trova;
– recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà inviare: un fax al numero 00.00.000.000 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
La Struttura Organizzativa, per poter erogare le prestazioni/coperture previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita del suo consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Pertanto, l’Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il numero verde 800.013.529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Norme comuni a tutte
le coperture assicurative:
La copertura assicurativa è riservata ai Contraenti che, alla stipula dell’Assicurazione, siano titolari di un conto corrente acceso presso una filiale di UBI Banca.
Art. 68 PERCHÉ DEVO COMUNICARE ALL’IMPRESA LE INFORMAZIONI SUL RISCHIO CHE HO ASSICURATO?
La copertura assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all’atto della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Pertanto, le dichiarazioni errate o incomplete del Contraente e dell’Assicurato possono determinare la per- dita parziale o totale del diritto all'Indennizzo o, nei casi più gravi, la cessazione dell’Assicurazione, a norma degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice.
Inoltre, allo scopo di garantire che i termini e le condizioni dell’Assicurazione riflettano in ogni momento il Rischio effettivamente esistente, il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa ogni aggravamento del Rischio successivi alla stipula.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione della Polizza ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile.
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’articolo 1897 del codice civile, e rinuncia al diritto di Recesso.
L’Impresa eserciterà il diritto di Rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai Terzi danneggiati verso i quali non sono applicabili le eccezioni dedotte in Polizza ai sensi dell’articolo 144 del CAP.
Art. 69 COME STIPULO L’ASSICURAZIONE? QUANDO L’ASSICURAZIONE SI CONSIDERA STIPULATA?
L’Assicurazione può essere stipulata presso le filiali di UBI Banca.
Una volta richiesto il Preventivo, se interessato ad acquistare la Polizza, il Contraente deve controllare l’e- sattezza dei dati forniti e riportati nel Preventivo, comunicando la presenza di eventuali errori prima del pagamento del Premio, in modo da consentire l’emissione di un nuovo Preventivo.
L’Assicurazione si intende stipulata con l’emissione della Polizza e il pagamento del Premio come indicato all’Art. 70. L’Intermediario provvede contestualmente alla consegna dei documenti all’Assicurato (Scheda di Polizza, Certificato di Assicurazione, Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde), DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario).
Art. 70 COME PAGO IL PREMIO?
IIl Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea.
È concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%. Qualora la Polizza preveda il frazionamento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Il pagamento del Premio avviene tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente aperto presso la filiale di UBI Banca indicata nella Scheda di Polizza.
Il Contraente autorizza l’Impresa a richiedere il pagamento di ogni obbligazione pecuniaria relativa e di- scendente dal presente contratto, anche in caso di rinnovo, alla filiale di UBI Banca presso la quale il Con- traente ha in essere un conto corrente, conferendo alla medesima l’autorizzazione a procedere al relativo
addebito automatico. L’Impresa riconosce alla scrittura contabile di addebito del Premio il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento.
Per la prima rata di Polizza il Contraente autorizza che:
– se la Polizza è di prima emissione, l’addebito del Premio in conto corrente venga contabilizzato con data valuta pari alla data di decorrenza della Polizza;
– in caso di rinnovo, l’addebito del Premio in conto corrente venga contabilizzato con data valuta pari alla data di scadenza della precedente Polizza, se viene rinnovata in data antecedente o pari alla data di scadenza. Se il rinnovo avviene durante il Periodo di Comporto, l’addebito del Premio in conto corrente viene contabilizzato con data valuta pari al giorno dell’addebito. In ogni caso è fatta salva la copertura dalla data di scadenza della precedente Polizza.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento del Premio con frazionamento semestrale, l’autoriz- zazione di addebito del Premio sottoscritta dal Contraente nella Scheda di Polizza consente all’Impresa di effettuare 3 (tre) tentativi di prelievo per l’addebito della rata intermedia, come segue:
1. il giorno di scadenza;
2. il 7° (settimo) giorno successivo alla scadenza;
3. il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza.
L’addebito del Premio in conto corrente viene contabilizzato con data valuta pari alla data del tentativo, come sopra indicato.
Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti dell’Impresa, che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle 3 (tre) date sopra indicate, il pagamento del Premio o della rata di Premio non potrà andare a buon fine.
In ciascuno dei casi sopra indicati, le coperture assicurative oggetto della presente Polizza verranno so- spese dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le suc- cessive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.
Qualora in corso d’annualità il Contraente dovesse chiudere il rapporto di conto corrente presso la filiale di UBI Banca a cui è assegnato il contratto, le eventuali residue rate di Premio per il periodo assicurativo in corso saranno regolate a mezzo bonifico.
Art. 71 IN CASO DI VENDITA A DISTANZA, POSSO RECEDERE DALL’ASSICURAZIONE?
In caso di Xxxxxxx a Distanza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione della Polizza, avvenuta tra- mite il pagamento del Premio, il Contraente può recedere dal contratto di Assicurazione esercitando il Diritto di Ripensamento. Per recedere entro il suddetto termine il Contraente deve:
1. inviare all’Impresa la comunicazione scritta di Recesso, contenente gli elementi identificativi della Polizza, tramite raccomandata A.R. da spedire a Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Servizio Auto - Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx;
2. impegnarsi a distruggere gli originali del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde, se ricevuti in formato cartaceo, e a non utilizzarli nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale.
In caso di Polizza con vincolo il Contraente deve, inoltre, allegare alla comunicazione di Recesso la dichia- razione della società vincolataria che autorizza il Recesso.
Ricevuta la suddetta comunicazione (per il termine dei 30 (trenta) giorni fa fede la data del timbro postale di invio), l’Impresa provvede ad annullare il contratto a decorrere dalla data di ricevimento della comunica- zione di Recesso e rimborsa al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contri- buto al Servizio Sanitario Nazionale. Se il Recesso viene esercitato prima della data di decorrenza della Po- lizza l’Impresa restituisce il Premio corrisposto per intero, al lordo delle imposte e del contributo al Servizio.
Art. 72 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA?
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 73 QUANTO DURA L’ASSICURAZIONE? CHE COS’È IL PERIODO DI TOLLERANZA?
L’Assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.
Tuttavia, l’Impresa manterrà operanti le coperture fino alle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza; tale estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decor- renza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo Rischio.
Art. 74 DOVE VALGONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?
Per le coperture 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e 10 - Assistenza, si rinvia a quanto indicato rispettiva- mente all’Art. 2 e all’Art. 63.
Per tutte le altre coperture, diverse dalle coperture Responsabilità Civile verso Terzi e Assistenza, l’Assicu- razione è valida in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati dell’UE, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Svizzera e negli Stati facenti parte del siste- ma “Carta Verde”, le cui sigle internazionali, come indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
Art. 75 COMUNICAZIONI IN SCADENZA DI CONTRATTO
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale della Polizza, l’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta contenente le indicazioni riferite alla scadenza della Polizza e alle modalità di rinnovo della stessa.
Art. 76 COME POSSO RINNOVARE LA POLIZZA ALLA SCADENZA?
L’Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto di Assicurazione, di anno in anno, una proposta di rinnovo del contratto per un’ulteriore annualità, comunican- do al Contraente il Premio da corrispondere, che potrà differire da quello dell’annualità precedente.
Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza per un’ulteriore annualità:
1. recandosi presso la filiale di UBI Banca a cui è assegnato il contratto;
2. accedendo a Qui UBI, nel caso in cui sia titolare dell’internet banking di UBI Banca;
3. tramite il Call Center dell’Intermediario.
Pagando il nuovo Premio entro la scadenza del contratto in corso, il Contraente accetta la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un ulteriore anno senza altre formalità. In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relativo alla proroga comporterà la cessazione della Polizza a partire dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
In caso di rinnovo attraverso la Vendita a Distanza, tramite Qui UBI e Call Center (punti 2 e 3 di cui sopra), il Certificato di Assicurazione sarà sempre reso disponibile su Supporto Durevole (formato digitale) a paga- mento avvenuto; il Contraente potrà comunque scegliere di riceverlo anche in formato cartaceo. La Carta Verde verrà fornita contestualmente al Certificato di Assicurazione con la modalità scelta dal Contraente (supporto cartaceo o digitale). Quest’ultimo può, inoltre, recedere dal contratto di Assicurazione con le mo- dalità e i termini indicati all’Art. 71.
Art. 77 È POSSIBILE RECEDERE DALL’ASSICURAZIONE CASO DI SINISTRO?
Fatta eccezione per le coperture assicurative 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e 10 - Assistenza, in oc- casione di ogni Sinistro, fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla data del pagamento o del rifiuto dell’Inden- nizzo ad esso relativo, sia il Contraente sia l’Impresa possono recedere dall’Assicurazione, mediante lettera
raccomandata A.R., con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
L’Assicurazione cessa di avere efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della suddetta comu- nicazione.
In caso di esercizio del Recesso del Contraente o dell’Impresa, quest’ultima rimborsa al Contraente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Recesso.
Art. 78 COSA DEVO FARE SE AL MOMENTO DEL SINISTRO VI SONO ANCHE ALTRE ASSICURAZIONI?
Fatta eccezione per le coperture assicurative 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e 9 - Assistenza, se per le medesime coperture assicurative coesistono più Assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicu- rato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del codice civile.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
Art. 79 COSA DEVO FARE IN CASO DI ALIENAZIONE DEL VEICOLO?
In caso di Alienazione del Veicolo assicurato (vendita, consegna in conto vendita, demolizione/rottama- zione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione), il Contraente consegna la documentazione comprovante i casi elencati, provvede alla distruzione del Certificato di Assicurazione e delle Carta Verde (o si impegna a non utilizzarli nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale) e può chiedere alterna- tivamente:
1. la risoluzione della Polizza (escluso il caso di consegna in conto vendita)
Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di Premio relativo al residuo periodo di Assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dalla data in- dicata nella documentazione comprovante il caso specifico. Se la Polizza prevede il frazionamento del Premio, l’Impresa rinuncia altresì ad esigere le eventuali rate di Premio successive.
Nel caso in cui la risoluzione della Polizza sia richiesta a seguito di cessazione del Rischio dovu- ta a Perdita Totale conseguente ad un evento assicurato da Incendio, Guasti Accidentali o Eventi Speciali l’Impresa non rimborserà il Premio relativo alla copertura interessata dal Sinistro che ha determinato la Perdita Totale, se indennizzabile. Se la Polizza prevede il frazionamento del Premio saranno, inoltre, dovute all’Impresa le eventuali rate di Premio successive alla cessazione del Ri- schio per la sola copertura interessata dal Sinistro.
2. la cessione della Polizza
Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante può chiedere che il contratto stipulato per il Veicolo alienato venga ceduto all’acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all’ac- quirente e all’Impresa, che prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.
Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione all’Im- presa.
3. la sostituzione della Polizza
L’alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà. In tal caso l’Impresa procederà all’emissione di un nuovo contratto per il nuovo Veicolo, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.
4. Consegna in conto vendita
Il Contraente può richiedere, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un ope- ratore professionale del settore:
– che il relativo contratto sia reso valido su altro Xxxxxxx;
– la sospensione del contratto dalla data di consegna in conto vendita; al momento dell’even- tuale trasferimento di proprietà il Contraente può richiedere l’annullamento del contratto, con rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della sospensione.
Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate all’Impresa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.
Nei 30 (trenta) giorni successivi a detta comunicazione, l’Impresa può recedere da ciascuna delle coper- ture previste dall’Assicurazione, con preavviso di 15 (quindici) giorni, restituendo al Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 80 QUANDO CESSA IL RISCHIO?
Il Rischio cessa in caso di:
1. distruzione o esportazione del Veicolo assicurato. In tal caso il Contraente è tenuto:
a. a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, e
b. a distruggere contestualmente il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale si impegna a non utilizzarli);
2. demolizione del Veicolo assicurato. In tal caso il Contraente è tenuto:
a. a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato di cui all’articolo 46, quarto comma, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta conse- gna del Veicolo per la demolizione;
b. a distruggere contestualmente il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (nel caso in cui ne disponga solo in formato digitale si impegna a non utilizzarli).
Nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto la risoluzione della Polizza l’Impresa rimborsa, in ragione di 1/360, la parte di Premio pagato e non goduto per il periodo di copertura assicurativa residua dal momento della cessazione del Rischio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se la Polizza prevede il frazionamento del Premio l’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio suc- cessive alla cessazione del Rischio.
Nel caso in cui la cessazione del Rischio sia dovuta a Perdita Totale conseguente ad un evento assicurato da Incendio, Guasti Accidentali o Eventi Speciali l’Impresa non rimborserà il Premio relativo alla copertura interessata dal Sinistro che ha determinato la Perdita Totale, se indennizzabile. Se la Polizza prevede il frazionamento del Premio saranno, inoltre, dovute all’Impresa le eventuali rate di Premio successive alla cessazione del Rischio per la sola copertura interessata dal Sinistro.
Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l’esportazione definitiva siano successive all’eventuale so- spensione della Polizza, il suddetto rimborso del Premio avviene a partire dalla data di sospensione.
Qualora il Contraente chieda che la Polizza relativa al Veicolo demolito, distrutto o esportato sia resa valida per un altro Veicolo di sua proprietà, l’Impresa procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo Veicolo. Qualora la Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà e tale Xxxxxxx non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di una nuova Polizza di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il Premio pagato e non goduto.
Art. 81 SOSPENSIONE IN CORSO DI COPERTURA ASSICURATIVA
Qualora il Contraente intenda sospendere la copertura in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all’Impresa impegnandosi a distruggere il Certificato di assicurazione e la Carta Verde (o a non utilizzarli qualora ne disponga solo in formato digitale).
In caso di Furto del Veicolo non è prevista la sospensione in quanto la Polizza si risolve ai sensi dell’Art. 83. La sospensione ha decorrenza dalla data richiesta da parte dell’Assicurato.
Decorsi 548 giorni (18 mesi) dalla sospensione senza che il Contraente richieda la riattivazione della coper- tura assicurativa, la Polizza si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dall’Impresa.
Nel caso in cui, alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattual- mente previsti e si sia verificata la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione del Veicolo (articolo 103 del codice della strada), l’Impresa restituirà in ragione di 1/360 la parte di Premio corrisposta e
non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo di coper- tura assicurativa residua al momento della sospensione, nonché l’eventuale integrazione. Il rimborso sarà effettuato a seguito della consegna da parte del Contraente di idonea documentazione attestante uno degli eventi sopra indicati, effettuato nei 548 giorni (18 mesi) di sospensione.
Al momento della sospensione, il periodo di copertura assicurativa in corso con Premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 90 (novanta) giorni. Qualora tale durata sia inferiore a 90 (novanta) giorni, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 90 (novanta) giorni, con rinuncia però, da parte dell’Impresa, alle successive rate di Premio ancorché di frazionamento.
La riattivazione della Polizza - restando immutato il Proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi.
Sul Premio, calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al momento della sospensione, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della Polizza come sopra prorogata, si conteggia, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 (novanta) giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l’eventuale integrazione richiesta al mo- mento della sospensione.
Per le Polizze stipulate sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di Pre- mio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di Osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della copertura assicurativa e riprende a decorrere dal mo- mento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 (novanta) giorni.
Non è consentita la sospensione per le Polizze di durata inferiore all’anno e per le Polizze amministrate con libro matricola. All’atto della sospensione l’Impresa rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 82 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
Rilascio
Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata stipulata la Polizza, l’Impresa consegna l’Attestazione sullo Stato del Rischio per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza della Polizza stessa, purché si sia concluso il Periodo di Osservazione.
L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’Attestazione sullo Stato del Rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, dalla quale ogni Contraente può accedere alla propria area assicurativa.
È prevista, su richiesta del Contraente, la consegna dell’Attestazione sullo Stato del Rischio a mezzo posta elettronica.
In caso di richiesta del Contraente o di altro avente diritto, per il rilascio dell’Attestazione sullo Stato del Rischio effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del CAP, l’Impresa, entro 15 (quindici) giorni da tale richiesta, rilascia l’Attestazione sullo Stato del Rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi.
Obbligo di consegna dell’Attestazione sullo Stato del Rischio
L’Impresa consegna l’Attestazione sullo Stato del Rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
1. al Proprietario;
2. nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
3. nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
4. nel caso di locazione finanziaria, al Locatario.
L’obbligo di consegna dell’Attestazione sussiste altresì:
1. qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
2. nel caso di sospensione della copertura nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occa- sione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il Periodo di Osservazione;
3. in caso di Furto del Veicolo, Alienazione del Veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del Periodo di Osservazione, cioè nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del contratto;
4. nei casi di vendita del Veicolo avvenuta dopo la conclusione del Periodo di Osservazione, cioè nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all’Art. 79 n. 1 e 2.
Contenuto dell’Attestazione sullo Stato del Rischio
L’Attestazione sullo Stato del Rischio contiene:
1. la denominazione dell’Impresa;
2. il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale e il relativo codice fiscale o partita IVA se si tratta di Contraente persona giuridica;
3. i medesimi dati di cui al punto 2 relativi al Proprietario ovvero ad altro avente diritto;
4. il numero della Polizza;
5. i dati della targa del Veicolo per la cui circolazione la Polizza è stipulata, ovvero quando non sia prescritta la targa, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
6. la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata la Polizza;
7. la data di scadenza della Polizza per la quale l’Attestazione sullo Stato del Rischio viene rilasciata;
8. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione della Polizza per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a pre- scindere dalla formula tariffaria con la quale sia stata sottoscritta la Polizza;
9. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero dei Sinistri pagati anche a titolo parziale, nei 10 (dieci) anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri con responsabilità parita- ria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità. Dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
10. la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
11. gli eventuali importi delle Franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
12. il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR), determinato dall’abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanzia- ria e patto di riservato dominio.
È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo di Osservazione considerato.
Nel caso di Autoveicoli assicurati con Xxxxxxx amministrate con libro matricola, l’Impresa non rila-
scia l’Attestazione sullo Stato del Rischio per gli Autoveicoli rimasti sotto copertura assicurativa per una durata inferiore ad un anno. Per tali Autoveicoli l’Attestazione sullo stato del Rischio deve essere rilasciata, nelle modalità previste al presente Art. 82, al termine della successiva annualità assicu- rativa, con riferimento al Periodo di Osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento del Veicolo in Polizza e termina 2 (due) mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa successiva.
È fatta salva diversa modalità della consegna delle Attestazioni sullo Stato del Rischio, concordata tra le Parti, di cui l’Impresa mantiene evidenza.
Nel caso di Polizza stipulata con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Attestazione sullo Stato del Rischio deve essere rilasciata dalla “delegataria”.
Rilascio dei duplicati
Il Contraente può effettuare in qualunque momento la richiesta dell’Attestazione sullo Stato del Rischio; l’Impresa o l’Intermediario che gestisce il contratto, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Contraente ne rilascia un duplicato.
Analoga procedura verrà applicata dall’Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da altri aventi diritto, di cui al presente Art. 82.
Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta, espressa- mente rilasciatagli dall’avente diritto, nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Le Attestazioni sullo Stato del Rischio rilasciate nelle modalità sopra descritte non possono essere utilizza- te dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
Art. 83 LA COPERTURA CESSA IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO?
In caso di Furto del Veicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria, la copertura assicurativa cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità competente.
La Polizza è risolta e il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della Denuncia di Xxxxx presentata all’Autorità.
In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile, l’Assicurato ha diritto al rimbor- so del rateo di Premio riguardante il residuo periodo di copertura assicurativa, al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, fatta eccezione per il Premio della copertura Furto che ri- mane acquisito dall’Impresa. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data del Furto stesso, fatta eccezione per il Premio dell’eventuale copertura Furto, che rimane dovuto all’Impresa.
Art. 84 A CARICO DI CHI SONO GLI ONERI FISCALI?
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 85 QUALE LEGGE DISCIPLINA L’ASSICURAZIONE?
L’Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 86 COME SONO RISOLTE LE CONTROVERSIE?
Fatta eccezione per la copertura 1 – Responsabilità Civile verso Terzi, tutte le controversie tra le Parti relative all’Assicurazione saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza della parte che agisce in giudizio, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 206/2005. Resta ferma la necessità per la Parte istante di dare corso alla mediazione, nei casi in cui siano previste come condizioni di procedibilità ai sensi delle applicabili disposizioni.
Art. 87 CHI È COMPETENTE A RICEVERE I RECLAMI?
I reclami relativi al contratto di Assicurazione o alla gestione dei Sinistri devono essere presentati all’Im- presa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet, e trasmessi mediante posta, fax o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
- Fax 00.00.000.000 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero la risposta sia ritenu- ta insoddisfacente, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx.
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali del presente contratto di assicurazione è dell’IVASS
– Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX.
I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di at- tuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi devono essere presentati direttamente all’IVASS.
Il reclamo dovrà essere trasmesso a: XXXXX - Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx - Fax 06.42.133.206 - e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro 90 giorni dall’acquisizione degli stessi.
Glossario
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti condizioni di assicurazione. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Accessorio di Serie installazione stabilmente fissata al Veicolo costituente normale dotazione di serie, senza sup- plemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi Fonoaudiovisivi e gli airbag costi- tuenti dotazione di serie.
Accessorio Non di Serie installazione stabilmente fissata al Veicolo successivamente all’acquisto dello stesso.
Alienazione del Veicolo vendita, consegna in conto vendita, demolizione/rottamazione, esportazione definitiva, ces- sazione della circolazione.
Apparecchi Fonoaudiovisivi
radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di na- vigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati sul Veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o meccanico.
Aree Aeroportuali aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Per la sezione di Re- sponsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del Veicolo.
Assicurazione contratto con il quale l’Impresa, verso pagamento del Premio, si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi di un Sinistro, ai termini e alle condizioni convenute.
Attestazione sullo Stato del Rischio
documento rilasciato dall’Impresa nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assi- curato.
Atto Vandalico atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Azione del Fulmine l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.
Banca Dati ANIA banca dati elettronica, gestita da ANIA, che le imprese assicurative hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati relativi alle Attestazioni sullo Stato del Rischio (classe di merito e sinistrosità pregressa).
Beneficiario la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di Infortunio.
CARD convenzione tra assicuratori per il Risarcimento Diretto ai sensi dell’articolo 150 del CAP.
Caso Assicurativo il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa Tutela Legale.
Certificato Internazio- nale di Assicurazione (Carta Verde)
il documento che attesta l’estensione della copertura assicurativa R.C.A. del Veicolo assicurato nei Paesi esteri indicati e non barrati.
Classe di merito CU è la classe di merito Bonus-Malus di “Conversione Universale” (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018), da riportare nelle Attestazioni sullo Stato del Rischio.
Codice delle Assicura- zioni Private - CAP
il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
Colpa Grave azione o omissione colposa per le quali la negligenza, l’imperizia e l’imprudenza sono partico- larmente gravi.
CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici (con sede in Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - www.con- xxx.xx).
Contraente la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di Assi- curazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
Degrado la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.
Denuncia di Sinistro comunicazione scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il Veicolo as- sicurato e che attiva validamente il processo di Liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.
Xxxx previsione e volontà delle conseguenze illecite di un’azione o un’omissione.
Esclusioni rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di Assicurazione.
Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si au- topropaga con elevata velocità.
Estorsione impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurla a consegnare la cosa.
Eurotax bollettino periodico utilizzato per la determinazione del valore dei Veicoli nuovi o usati.
F.G.V.S. – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
provvede alla corresponsione dell’Indennizzo in caso di danni provocati da veicoli non identi- ficati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta ammini- strativa al momento dell’incidente o che vi vengano poste successivamente.
Franchigia importo in cifra fissa che resta a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Furto impossessamento della cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto (definizione valida solo per la coper- tura Assistenza)
il danno subìto dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Impresa Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Incendio la combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente
(definizione valida solo per la copertura Assi- stenza)
qualsiasi Sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esem- pio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada, che provochi al Veicolo danni tali da:
1. determinarne l’immobilizzo;
2. consentirne la marcia ma con Xxxxxxx di aggravamento dei danni medesimi;
3. essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l’Assicurato.
Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obietti- vamente constatabili.
Intermediario UBI Banca S.p.A., con sede a Bergamo, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165, che colloca la Polizza presso i propri clienti sottoscrittori intestatari di un conto corrente.
Invalidità Permanente l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’Assicurato a svolgere, in tutto o in parte un qual- siasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Liquidazione pagamento all’Assicurato della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Locatario colui che utilizza l’Autoveicolo concesso in leasing.
Massimale la somma che rappresenta il limite massimo di Risarcimento contrattualmente stabilito per le coperture Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela Legale e Assistenza.
Minimo Importo contrattualmente pattuito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro. Costituisce il limite inferiore nel caso di applicazione della percentuale di Sco- perto.
Optional l’installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Parti il Contraente e l’Impresa.
Penale Contrattuale l’importo richiesto dall’Impresa, in conseguenza della mancata osservanza di precisi obblighi contrattuali assunti dal Contraente.
Perdita Totale danno che supera l’80% del Valore Commerciale.
Periodo di Comporto periodo successivo alla scadenza dell’Assicurazione, in cui l’Impresa, ai sensi dell’Art. 170-bis del CAP, è tenuta a mantenere operanti tutte le coperture previste dall’Assicurazione. Tale esten- sione opera fino alle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza dell’Assicu- razione e viene meno dalla data di effetto di una nuova Assicurazione stipulata con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo Rischio.
Periodo di Osservazione periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’Attestazione sullo Stato del Rischio dei Sinistri provocati. Il primo Periodo di Osservazione inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione relativo alla prima annualità assicurativa; i Periodi di Osservazione successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.
Polizza l’insieme dei documenti che provano l’Assicurazione, costituito da: Scheda di Polizza, Certifica- to di Assicurazione, Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde), DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.
P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico.
Premio la somma dovuta dal Contraente all’Impresa come corrispettivo degli obblighi dalla stessa as- sunti ai sensi dell’Assicurazione, determinata in funzione dei dati del Proprietario/Locatario del Veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.
Preventivo il documento rilasciato dall’Impresa, tramite l’Intermediario, ai sensi dell’articolo 131 del CAP.
Proprietario l’intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato sulla carta di circolazione, ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà del Veicolo (compreso il coniuge in comunione dei beni). Al Proprietario è equiparato il Locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con parto riservato dominio.
Quadriciclo Trasporto Cose
è assimilabile al motocarro il quadriciclo/triciclo con massa a vuoto fino a 550 kg, velocità fino a 80 Km/h e potenza fino a 15 kW; ovvero è assimilabile all’autocarro fino a 3500 Kg il quadriciclo eccedente anche uno solo dei limiti sopra indicati.
Qui UBI servizio di internet banking di UBI Banca.
Rapina sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Recesso (o Diritto di Ripensamento)
diritto unilaterale di una Parte di sciogliersi dal contratto di Assicurazione.
Relitto Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il Valo- re Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Risarcimento/Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Risarcimento Diretto procedura che prevede che i danneggiati rivolgano la richiesta di Risarcimento all’Impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto relativo all’Autoveicolo utilizzato invece che all’assi- curatore del veicolo responsabile (vedi articoli 149 del CAP e articoli 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 254).
Rischio la probabilità che si verifichi un Sinistro.
Rivalsa diritto dell’Impresa di recuperare, nei confronti del Contraente e degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal con- tratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scheda di Polizza documento contrattuale che riporta, tra l’altro, la durata dell’Assicurazione, i dati anagrafici del Contraente/Proprietario e quelli necessari alla gestione del contratto stesso, il Premio, le dichia- razioni del Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti.
Scoperto importo contrattualmente pattuito, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro e detratto dal danno liquidabile a termini di Polizza.
Scoppio il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione.
Sinistro verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Somma Assicurata l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell’Indennizzo contrattualmente stabilito.
Stanza di Compensa- zione
ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD.
Struttura Organizzativa è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifi- ca convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Supporto Durevole qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
Surrogazione il diritto che l’Impresa ha di sostituirsi all’Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del re- sponsabile civile o di altro coobbligato.
Terzi coloro che vengono definiti come tali dall’art.129 del CAP.
Valore a Nuovo il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del Veicolo, aumentato del prezzo degli Optional se assicurati.
Valore Commerciale quotazione rilevata tramite la rivista Eurotax.
Veicolo autobus (art. 54, lettera b - Codice della strada), autocarri (art. 54, lettera d - Codice della strada), motocarri (art. 53, lettera d - Codice della strada), mototrattori (art. 53, lettera e - Codice della strada), macchine operatrici (art. 58 - Codice della strada), carrelli (art. 58/2, lettera c - Codice della strada), macchine agricole semoventi e trainate (art. 57, lettere a/b - Codice della strada), rimorchi (art. 56 - Codice della strada), rimorchi agricoli (art. 57, lettera b/2 - Codice della stra- da), semirimorchi (art. 56/3 - Codice della strada), quadricicli trasporto cose (decreto Min. dei Trasporti del 5/4/1994), gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve).
Veicolo (definizione valida solo per la coper- tura Assistenza)
ai sensi degli articoli 47 e successivi del Codice della Strada, per Xxxxxxx si intende l’autovettura immatricolata in Italia con targa italiana, con non più di 15 (quindici) anni di vetustà, con massa a pieno carico di 35 x.xx, non adibita ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida.
Vendita a Distanza vendita in cui l’Intermediario impiega una o più tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto di Assicurazione. Per tecnica di comunicazione a distanza si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraen- te, viene impiegato per la conclusione del contratto.
Articoli del codice civile richiamati nelle condizioni di Assicurazione
Art. 1892.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avreb- be dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichia- razioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897.
DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in
modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta so- spesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907.
ASSICURAZIONE PARZIALE.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assi- curatore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910.
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripar- tita fra gli altri assicuratori.
Art. 1914.
OBBLIGO DI SALVATAGGIO.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicu- rato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello
del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adope- rati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiu- dica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concor- rere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915.
INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO.
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916.
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952.
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta so- spende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pa- gamento dell'indennità.