Common use of DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI Clause in Contracts

DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di infortunio o malattia l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alle Compagnie di Assicurazione entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. L’inadempimento di tale obbligo può com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C. La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da: • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazio- ne delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa. 1 ALPINISMO SCALATA INFERIORE 3000 MT.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di infortunio o malattia l’Assicurato o chi La denuncia dell’infortunio deve essere fatta dall’Assicurato per esso devono darne avviso scritto alle Compagnie di Assicurazione iscritto entro 60 30 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando dall’accadimento oppure dal momento in cui ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. Codice Civile. La denuncia della malattia che possa comportare – secondo parere medico – una invalidità permanente od un grande intervento chirurgico deve essere fatta dall’Assicurato per iscritto entro 30 giorni dalla sua diagnosi clinica o strumentale oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, indirizzandola al Contraente, che provvederà ad inoltrarla a Generali Italia, al seguente indirizzo: Alla denuncia devono essere uniti, o successivamente inviati, i certificati medici, le copie delle cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia/San Marino. L’inadempimento di tale obbligo degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può com- portare comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C. Codice Civile. La percentuale di invalidità permanente viene accertata non prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data della denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora – effettuata nei termini previsti dal presente articolo - e causa dell’evento e deve essere corredata da: • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazio- ne delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione comunque non oltre 18 mesi dalla stessa. 1 ALPINISMO SCALATA INFERIORE 3000 MTTuttavia l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, previa richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che: a. venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta; b. la menomazione conseguente all’infortunio od alla malattia risulti del tutto stabilizzata.

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Samples: Assicurazione

DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI. In L’assicurato che ritiene di essere contagiato da H.I.V. a causa di un evento accidentale avvenuto durante lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione deve, entro il termine di 3 giorni da quando si è verificato il sinistro, darne avviso a Cattolica a mezzo telegramma, telex o fax. E’ fatto altresì obbligo all’assicurato di inviare per raccomandata a Cattolica una relazione dettagliata dell’evento dannoso. Entro 6 giorni dall’evento denunciato l’assicurato deve sottoporsi ad una prima serie di accertamenti clinici volti ad individuare la presenza del virus H.I.V. presso un Centro specializzato. Nel caso l’assicurato risulti sieropositivo non verrà corrisposto l’indennizzo previsto e l’assicurazione si intende automaticamente cessata nei suoi confronti. MOD. POL INF EE 2 - 7804/2016 Qualora invece i risultati di detti esami risultassero negativi l’assicurato dovrà sottoporsi, presso lo stesso Centro specializzato, ad un successivo test immunologico entro i 180 giorni successivi. Gli accertamenti di cui sopra non saranno ritenuti probatori se effettuati in forma anonima; l’assicurato è pertanto obbligato a dichiarare le proprie generalità all’istituto di analisi prima di sottoporsi ad ogni test immunologico. Le spese relative agli accertamenti clinici di cui sopra saranno interamente rimborsati da Cattolica solo in caso di infortunio o malattia l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alle Compagnie di Assicurazione entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità sinistro indennizzabile ai sensi dell’art. 1913 del C.C. L’inadempimento di tale obbligo può com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C. La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da: • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna presente polizza diversamente dette spese rimarranno a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazio- ne delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa. 1 ALPINISMO SCALATA INFERIORE 3000 MTcarico dell’assicurato.

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Samples: Insurance Extension Agreement

DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di infortunio o malattia l’Assicurato sinistro, l’Assicurato, o chi per esso esso, deve: - presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.; - fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro; - produrre certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta; - per le garanzie “Diaria da ricovero” e “Rimborso spese sanitarie”, presentare copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che saranno successivamente restituite da Groupama Assicurazioni S.p.A. L’Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, devono darne avviso scritto alle Compagnie consentire la visita ai medici di Assicurazione entro 60 giorni dall’infortunio Groupama Assicurazioni S.p.A. e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’artcurato l’Assicurato stesso. 1913 del C.C. L’inadempimento di tale obbligo tali obblighi può com- portare comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C. La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da: • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazio- ne delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa. 1 ALPINISMO SCALATA INFERIORE 3000 MTCodice Civile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di ricovero da infortunio o malattia l’Assicurato o chi per esso devono esso, deve darne avviso scritto alle Compagnie di Assicurazione ad Aviva Assicurazioni S.p.A. entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia dal giorno di ricovero o da quando ne ha avuto la possibilità possi- bilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. L’inadempimento di tale obbligo può com- portare comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C. La denuncia dell’infortunio o della malattia del ricovero deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento inoltre deve essere allegata al Modulo di cui al precedente Art. 11“DENUNCIA DEL SINISTRO”, la seguente documentazione e deve essere corredata da: • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazio- ne delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa. 1 ALPINISMO SCALATA INFERIORE 3000 MT.

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Samples: Contratto Di Assicurazione