Descrizione del contenzioso Clausole campione

Descrizione del contenzioso. In data 7 febbraio 2005 il Comune di venezia ha promosso un ulteriore giudizio davanti al TaR veneto contro la Regione veneto, veneto Sviluppo S.p.a. e Xxxxx xxxx Holding S.r.l. (società costituita in data 18 novembre 200q che detiene una partecipazione nel capitale so- ciale dell’emittente pari al 53,926% a seguito del conferimento nella medesima società del- le partecipazioni in Save detenute da Nordest avio S.p.a., veneto Sviluppo S.p.a. e Urvait Service S.r.l.; per ulteriori informazioni si vedano i paragrafi III.1 e III.q del Capitolo Terzo, Sezione prima). L’emittente non è parte di questo giudizio. Il giudizio ha ad oggetto, in sintesi, l’annullamento dei provvedimenti relativi alla costi- tuzione della società Xxxxx xxxx Holding S.r.l. e il conferimento nella stessa delle azio- ni Save possedute da veneto Sviluppo S.p.a.. In tale giudizio il Comune ha affermato, tra l’altro, che la legge 2q dicembre 1986, n. 938 avrebbe istituito un “sindacato EX LEGE” tra provincia di venezia, Comune di venezia e Regione veneto (che controlla veneto Sviluppo S.p.a.) che imporrebbe a tali enti di esercitare i diritti derivanti dalla partecipazione nella Save (inclusa la dismissione di tali partecipazioni) conformemente alle decisioni assunte dagli stessi enti a maggioranza in forza di un sindacato ex lege. allo stato nel giudizio non è stata presentata istanza cautelare volta a sospendere l’effica- cia degli atti impugnati. veneto Sviluppo si è costituita nel giudizio ed è ragionevole rite- nere (pur non potendosi avere alcuna certezza in proposito) che la sentenza di merito del TAR sia pronunciata non prima del 2007. I.2.4.2. Effetti dell’eventuale accoglimento, nel merito, dei giudizi davanti al TAR promosso dal Comune di Venezia Nel caso in cui le domande del Comune di venezia dovessero essere accolte e, quindi, il con- ferimento delle azioni di SAve in Xxxxx Xxxx Holding S.r.l. da parte di veneto Sviluppo S.p.A. dovesse essere annullato, potrebbe accadere che Xxxxx Xxxx Holding S.r.l. sia obbli- gata a restituire a veneto Sviluppo S.p.A. le azioni di SAve ricevute in sede di conferimen- to, con la conseguenza che la percentuale di azioni di SAve posseduta da Xxxxx Xxxx Holding

Related to Descrizione del contenzioso

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).