Rischi inerenti il regime concessorio Clausole campione

Rischi inerenti il regime concessorio. I.1.1. Concessione relativa all’aeroporto Xxxxx Xxxx di venezia La gestione totale dell’aeroporto Xxxxx Xxxx di venezia è stata inizialmente affidata a Save in base ad una concessione per la gestione totale di durata di trenta anni a decorrere dal 22 marzo 1987 (e pertanto fino al 22 marzo 2017) con il D.M. 20 marzo 1987 n. 128/1q in attua- zione della legge n. 938/1986 (si veda il Paragrafo I.2.13 del Capitolo Primo, Sezione Prima). Con deliberazione n. 20/2001 del 26 aprile 2001, in parziale accoglimento di un’istanza for- mulata dalla Società in data 10 maggio 2000 e volta ad ottenere l’estensione della suddet- ta concessione per la durata di q0 anni, l’eNaC ha esteso la durata di tale concessione per 10 anni dalla scadenza originaria (22 marzo 2017) e, pertanto, fino al 22 marzo 2027. Tale estensione è stata poi formalizzata con la sottoscrizione di una convenzione attuativa tra eNaC e Save in data 19 luglio 2001 (la “Convenzione”). Successivamente, il Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto all’eNaC l’invio della Convenzione ai fini del rilascio del decre- to interministeriale di approvazione che, alla data del Prospetto Informativo, non è stato ancora emanato. Con deliberazione n. 18/2002 del 21 giugno 2002, accogliendo questa volta integralmente un’istanza formulata dalla Società in data 17 maggio 2002 e volta a reiterare la richiesta di estensione della concessione per la durata di q0 anni, l’eNaC ha stabilito di estendere la durata della concessione per q0 anni a partire dal 2001 (anno di stipula della Convenzione) e fino al 22 marzo 20q1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha contestato l’ef- ficacia di tale deliberazione dell’eNaC prima con nota del 29 novembre 2002, trasmessa dal Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed aereo, poi rendendo un pa- rere con nota del 20 settembre 200q. Con tale parere il Ministero ha sostenuto che la con- cessione dell’emittente non potrebbe essere prorogata oltre il 22 marzo 2027 perché il pe- riodo quarantennale dovrebbe essere computato a far data dal decreto che ha originaria- mente assentito la concessione (22 marzo 1987) e non dall’anno di stipula della Convenzione (2001). L’emittente ha integralmente e formalmente contestato quanto sostenuto dal Ministero con entrambe le predette note, proponendo tra l’altro, ricorso presso il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, depositato in...

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.