Destinatari e tipologie di adesione. 1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori al cui rapporto di lavoro si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente delle Poste italiane S.p.A., assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato o a tempo determinato con durata non inferiore a 6 mesi, stante in atto di svolgimento il rapporto di lavoro con Poste italiane S.p.A. o con Società controllate o con Fondoposte. 2. Sono associate al Fondo: Poste italiane S.p.A. e ciascuna delle Società dalla stessa controllate che abbia recepito il contratto medesimo ovvero, in relazione alle specifiche realtà organizzative e produttive di ciascuna di esse, abbia definito il processo di armonizzazione del contratto collettivo con le XX.XX. stipulanti sempreché almeno uno dei lavoratori dalla stessa dipendente, destinatario del trattamento pensionistico ai sensi della precedente lettera, aderisca al Fondo; il rapporto associativo della società che rimane priva di lavoratori associati permane fino alla scadenza del mandato dell'assemblea dei delegati per il triennio in corso, e cessa alla scadenza del triennio, salva la costituzione di un nuovo rapporto associativo all'atto dell'adesione di nuovi lavoratori dalla stessa dipendenti. 3. Hanno facoltà di mantenere l'iscrizione al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori iscritti che, in seguito a trasferimento dell'azienda da cui dipendono, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 sub D. lgs. n. 18/2001, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 1, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata. 4. Nei casi indicati ai precedenti commi 2 e 3, l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive. 5. L’adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicite o tramite il tacito conferimento del TFR. 6. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
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Samples: Fondo Pensione
Destinatari e tipologie di adesione. 1. Sono destinatari del Fondo Fondo:
a) i lavoratori al cui rapporto dipendenti, operai, impiegati, quadri, che abbiano superato il periodo di prova, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro cui all’articolo 1 del presente statuto e che non siano dipendenti da aziende aventi fondi o casse aziendali già esistenti al 31/12/95 per il personale settore grafico-editoriale e al 3/5/96 per il settore cartario-cartotecnico, che prevedano contribuzioni complessivamente non dirigente delle Poste italiane S.p.A.inferiori a quelle previste dall’Accordo istitutivo, assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con con: - contratto a tempo indeterminato ovvero indeterminato; - contratto a tempo determinato; - contratto part-time; - contratto di apprendistato; - contratto di formazione e lavoro; - contratto di inserimento; Sono altresì destinatari i lavoratori con contratto intermittente o "a chiamata” e quelli con contratto di apprendistato prestazione d'opera o di collaborazione riferibili alla categoria del lavoro a tempo determinato progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/03 e successive modificazioni, ove siano ricompresi nella contrattazione di settore e da essa regolati. Sono inoltre destinatari del Fondo i dipendenti e lavoratori assunti con durata non inferiore i contratti di cui sopra nelle seguenti aziende o comparti: - imprese industriali di Fotolaboratori; - aziende Videofonografiche; - aziende Aerofotogrammetriche; - aziende di Servizi per la Comunicazione d’Impresa; - Società Italiana Autori ed Editori; - Ecostampa Media Monitor; - Sipra;
b) i lavoratori, appartenenti a 6 mesi, stante in atto di svolgimento il rapporto categorie che applicano contratti collettivi di lavoro con Poste italiane S.p.A. o con Società controllate o con Fondopostedei settori affini, sottoscritti da almeno una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che stipulano i contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 1 del presente statuto a condizione che venga stipulato apposito accordo per disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori interessati. I settori affini sono individuati nelle Imprese appartenenti ai comparti della Comunicazione e Spettacolo;
c) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie a cui competeranno gli oneri contrattuali inerenti i lavoratori in oggetto.
2. Sono associate al Fondo: Poste italiane S.p.A. d) i familiari fiscalmente a carico degli aderenti e ciascuna delle Società dalla stessa controllate che abbia recepito il contratto medesimo ovvero, in relazione alle specifiche realtà organizzative e produttive di ciascuna di esse, abbia definito il processo di armonizzazione del contratto collettivo con le XX.XX. stipulanti sempreché almeno uno dei lavoratori dalla stessa dipendente, destinatario del trattamento pensionistico ai sensi della precedente lettera, aderisca al Fondo; il rapporto associativo della società che rimane priva di lavoratori beneficiari;
e) possono altresì essere associati permane fino alla scadenza del mandato dell'assemblea dei delegati per il triennio in corso, e cessa alla scadenza del triennio, salva la costituzione di un nuovo rapporto associativo all'atto dell'adesione di nuovi lavoratori dalla stessa dipendenti.
3. Hanno facoltà di mantenere l'iscrizione al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori iscritti che, che in seguito a trasferimento dell'azienda da cui dipendonodi azienda, operato ai sensi dell'art. dell’articolo 47, L. della legge n. 428/1990 sub D. lgs. n. 18/2001e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività mutamenti dell’attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 1, dell’articolo 5 e sempre che per l'impresa l’impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto l’effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa l’impresa cessionaria o trasformata.;
4. Nei casi indicati ai precedenti commi 2 e 3, l'adesione f) sono associate al Fondo o la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale la integrale accettazione del le imprese che abbiano alle loro dipendenze i destinatari di cui al presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.
5articolo. L’adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicite o tramite il tacito conferimento del TFR.
6. Sono 2.Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
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Samples: Statute
Destinatari e tipologie di adesione. 1. Sono destinatari del Fondo Pensione Pegaso i/le lavoratori/lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi e con contratto di apprendistato dipendenti di:
a. imprese di servizi di pubblica utilità, associate a Utilitalia, che applicano i lavoratori CCNL unici del settore elettrico e gas-acqua di cui al precedente art. 1, comma 1;
b. imprese associate ad ANFIDA (Associazione nazionale fra gli industriali dell’acqua) che in seguito all’Accordo nazionale del 29 maggio 2003, stipulato tra le parti Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti ANFIDA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
c. imprese associate ad UNIEM (Unione nazionale imprese elettriche minori) che con Accordo nazionale del 28 marzo 2006, tra le parti Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori UNIEM e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
d. imprese del settore funerario aderenti a Utilitalia che con Accordo del 22 giugno 2000, tra le parti Federgasacqua (oggi Utilitalia), Funzione Pubblica-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
e. imprese aderenti a Utilitalia che applicano i CCNL dalla stessa stipulati per ulteriori servizi pubblici, in particolare le imprese che gestiscono i servizi di telecomunicazione che con Accordo del 6 giugno 2007 tra le parti Utilitalia, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
f. Utilitalia, in attuazione degli accordi nazionali di cui all’art. 1, confermati dall’accordo 28 marzo 2007 e dal contratto collettivo di lavoro 25 settembre 2008, stipulati dalla Confservizi-Associazioni aderenti e Società controllate con le XX.XX. FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL e dal contratto collettivo di lavoro 23 aprile 2015 per l’applicazione del CCNL unico del settore gas-acqua di cui al precedente punto 1 comma a. dal 1° maggio 2015, stipulato dalla Confservizi-Associazioni aderenti e Società controllate con le XX.XX. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL;
g. Confservizi, delle Associazioni-Federazioni nazionali e regionali alla stessa aderenti, delle Società, Istituti e altre organizzazioni dalle stesse controllate, dagli enti di qualsiasi natura dalle stesse promosse, che con gli accordi del 19 ottobre 1999 e 28 marzo 2007 e il contratto collettivo di lavoro 25 settembre 2008 stipulato con le XX.XX. FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL hanno convenuto di aderire a PEGASO e che dal 1° maggio 2015 applicano il CCNL unico del settore gas-acqua di cui al precedente punto 1, comma a. in forza del contratto collettivo di lavoro 23 aprile 2015 stipulato con le XX.XX. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL. Fondo Pegaso, il nostro domani inizia ora 5
2. Possono altresì essere destinatari del Fondo Pensione Pegaso i dipendenti di:
a. imprese associate a: • ELETTRICITÀ FUTURA (Associazione produttori indipendenti di energia elettrica); • ANIGAS (Associazione nazionale industria del gas); • ASSOGAS (Associazione nazionale del gas); • IGAS Imprese Gas;
b. imprese o società, anche cooperative, che distribuiscono energia elettrica o gas o acqua associate a Utilitalia il cui rapporto di lavoro si applica il Contratto collettivo nazionale è interamente regolato da specifici contratti collettivi aziendali;
c. imprese che, pur non essendo iscritte a Utilitalia, applicano i CCNL unici del settore elettrico e gas- acqua e gli altri CCNL per i servizi di lavoro per il personale non dirigente delle Poste italiane S.p.A.pubblica utilità sottoscritti da Utilitalia;
d. associazioni sindacali FILCTEM-CGIL, assunti sia a tempo pieno sia a tempo parzialeFEMCA-CISL, con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato o a tempo determinato con durata non inferiore a 6 mesi, stante in atto di svolgimento il rapporto di lavoro con Poste italiane S.p.A. o con Società controllate o con Fondoposte.
2. Sono associate al Fondo: Poste italiane S.p.A. FLAEI-CISL e ciascuna delle Società dalla stessa controllate che abbia recepito il contratto medesimo ovvero, in relazione alle specifiche realtà organizzative e produttive di ciascuna di esse, abbia definito il processo di armonizzazione del contratto collettivo con le XX.XX. stipulanti sempreché almeno uno dei lavoratori dalla stessa dipendente, destinatario del trattamento pensionistico ai sensi della precedente lettera, aderisca al Fondo; il rapporto associativo della società che rimane priva di lavoratori associati permane fino alla scadenza del mandato dell'assemblea dei delegati per il triennio in corso, e cessa alla scadenza del triennio, salva la costituzione di un nuovo rapporto associativo all'atto dell'adesione di nuovi lavoratori dalla stessa dipendentiUILTEC-UIL.
3. Hanno facoltà L’adesione di mantenere l'iscrizione al Fondoulteriori destinatari, previo accordo sindacale, i lavoratori iscritti che, in seguito a trasferimento dell'azienda da cui dipendono, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 sub D. lgs. n. 18/2001, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma precedente, è condizionata alla sottoscrizione nell’ambito dei settori sopra elencati – da almeno una delle Organizzazioni sindacali, tra quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori, che sono firmatarie dei CCNL di cui al comma 1. dell’art. 1 – di specifiche Fonti istitutive comportanti l’integrale accettazione delle norme statutarie di PEGASO, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformatafatte salve eventuali specifiche prerogative.
4. Nei casi indicati ai precedenti commi 2 e 3, l'adesione Possono altresì aderire al Fondo o i familiari fiscalmente a carico, secondo la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati normativa tributaria vigente, di aderenti e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutivebeneficiari.
5. L’adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicite o tramite il tacito conferimento del TFR.
6. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
6. L’ adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita o tacita. Sono altresì iscritti al Fondo coloro che vi abbiano aderito attraverso il conferimento dei contributi di cui all’articolo 1 comma 2.
7. Sono Associate al Fondo le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori/ lavoratrici aderenti di cui ai commi 1 e 2.
8. Nel caso in cui per un’impresa vengano meno i requisiti di associazione a PEGASO, secondo le norme del presente Statuto, il rapporto associativo col Fondo può essere mantenuto, previo accordo tra impresa interessata e Organizzazioni sindacali e previa accettazione del Fondo stesso.
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Samples: Statuto
Destinatari e tipologie di adesione. 1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori al dipendenti il cui rapporto di lavoro si applica sia disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995 per l’industria alimentare, dal CCNL 10 febbraio 1999 per l’industria olearia e margariniera, dal CCNL 25 giugno 1996 per i sottoprodotti della macellazione, dal CCNL del 9 dicembre 1999 per l’attività di contoterzismo in agricoltura, dal CCNL 1 dicembre 2009 del settore della panificazione, attività collaterali e complementari e loro successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente art. 1, da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e, limitatamente ai primi due contratti sopracitati, da Ugl-Alimentazione, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini che siano stati assunti ed abbiano superato il Contratto collettivo nazionale relativo periodo di lavoro per il personale non dirigente delle Poste italiane S.p.A., assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con prova nelle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato ovvero con indeterminato;
b) contratto di apprendistato o part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato con la cui durata non inferiore a 6 mesi, stante in atto predeterminata sia di svolgimento il rapporto almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) ;
d) contratto di lavoro con Poste italiane S.p.A. o con Società controllate o con Fondoposteformazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.
2. Sono associate al Fondo: Poste italiane S.p.A. e ciascuna Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:
a) della produzione lattiero-casearia delle Società dalla stessa controllate che abbia recepito il contratto medesimo ovvero, in relazione alle specifiche realtà organizzative e produttive Centrali del Latte pubbliche;
b) della lavorazione della foglia di ciascuna di esse, abbia definito il processo di armonizzazione del contratto collettivo con le XX.XX. stipulanti sempreché almeno uno dei lavoratori dalla stessa dipendente, destinatario del trattamento pensionistico ai sensi della precedente lettera, aderisca al Fondo; il rapporto associativo della società che rimane priva di lavoratori associati permane fino alla scadenza del mandato dell'assemblea dei delegati per il triennio in corso, e cessa alla scadenza del triennio, salva la costituzione di un nuovo rapporto associativo all'atto dell'adesione di nuovi lavoratori dalla stessa dipendentitabacco secco allo stato sciolto.
3. Hanno La facoltà per i lavoratori dei settori affini di mantenere l'iscrizione al divenire soci del Fondo, previo accordo sindacaleferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl-Alimentazione e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i lavoratori iscritti chedestinatari cui tali accordi si riferiscono, in seguito a trasferimento dell'azienda da cui dipendono, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 sub D. lgs. n. 18/2001, ovvero per effetto stabilisce i tempi di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui adesione al precedente comma 1, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformataFondo stesso.
4. Nei casi indicati ai precedenti commi 2 e 3, l'adesione al Sono soci del Fondo o la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale la integrale accettazione i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dall'articolo 34 del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite coloro che aderiscono con il conferimento tacito del TFR, di seguito denominati Aderenti, e le imprese dalle fonti istitutivequali tali destinatari dipendono.
5. L’adesione Possono, altresì, divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero dalle Organizzazioni stipulanti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori indicati al Fondo può avvenire con modalità esplicite o tramite precedente comma 2, aderenti ad ALIFOND, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il tacito conferimento del TFRcui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni. In tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni e società, ferme restando le prerogative attribuite alle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva dalle norme di legge in materia di pensione complementare e dal presente Statuto, trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto stesso concernenti la contribuzione.
6. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionisticheLe diverse modalità di adesione al Fondo sono: adesione esplicita e adesione tacita.
7. I percettori della pensione complementare, di seguito denominati beneficiari, mantengono la qualità di associati del Fondo.
8. La qualità di associato comporta la piena accettazione dello Statuto.
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Samples: Statute
Destinatari e tipologie di adesione. 1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori al cui rapporto di lavoro dipendenti ai quali si applica il Contratto contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente delle Poste italiane S.p.A., di cui all’articolo 1 del presente statuto assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con con:
a) contratto a tempo indeterminato ovvero con indeterminato;
b) contratto di apprendistato o part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato con di durata non inferiore a 6 mesi3 mesi continuativi; in tal caso si applica l’art. 12 e l’eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.
2. Sono altresì destinatari del Fondo:
a) i lavoratori, stante così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli eventualmente assunti con contratto di formazione lavoro, per i quali sono stati sottoscritti i relativi accordi collettivi ritenuti conformi dal Consiglio di amministrazione del Fondo Espero con delibera del 24 aprile 2007, appartenenti ai seguenti settori: - personale di Enti o Istituti per la formazione professionale per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro in atto data 27 febbraio 2007 tra FORMA, CENFOP e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL; - personale della British Council Italia per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra British Council e FLC CGIL in data 24/04/2007; - personale della F.U.L.G.I.S. (Federazione Urban Lab Genoa International School) per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo integrativo aziendale tra F.U.L.G.I.S. e FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFSAL in data 13 maggio 2011.
b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo ovvero dei contratti collettivi nazionali di svolgimento lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con Poste italiane S.p.A. o con Società controllate o con Fondopostele suddette Organizzazioni.
2. Sono associate al Fondo: Poste italiane S.p.A. e ciascuna delle Società dalla stessa controllate che abbia recepito il contratto medesimo ovvero, in relazione alle specifiche realtà organizzative e produttive di ciascuna di esse, abbia definito il processo di armonizzazione del contratto collettivo con le XX.XX. stipulanti sempreché almeno uno c) i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori dalla stessa dipendente, destinatario del trattamento pensionistico aderenti ad Espero ai sensi della precedente lettera, aderisca al Fondo; il rapporto associativo della società che rimane priva dell’art. 12 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi e successive modificazioni e integrazioni) per tali soggetti l’adesione e la contribuzione sono definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio di lavoratori associati permane fino alla scadenza del mandato dell'assemblea dei delegati per il triennio in corso, e cessa alla scadenza del triennio, salva la costituzione di un nuovo rapporto associativo all'atto dell'adesione di nuovi lavoratori dalla stessa dipendenti.Amministrazione
3. Hanno facoltà di mantenere l'iscrizione al Fondo, previo accordo sindacale, Possono inoltre essere destinatari del Fondo i lavoratori iscritti cheappartenenti ai settori citati nella lettera a, in seguito comma 2, che non rientrano negli accordi siglati a trasferimento dell'azienda da cui dipendono, operato ai sensi dell'artcondizione che venga sottoscritta un’apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l’accordo istitutivo del fondo pensione Espero costituisca soggetto firmatario dell’accordo collettivo che riguarda l’ulteriore gruppo di destinatari. 47, L. n. 428/1990 sub D. lgs. n. 18/2001, ovvero L’adesione deve essere deliberata per effetto conformità dal Consiglio di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 1, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformataamministrazione.
4. Nei casi Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai commi precedenti, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati “lavoratori associati”;
b) l’amministrazione dell’Istruzione e gli Enti, d’ora in poi denominati “Amministrazioni” che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati “pensionati”;
d) i lavoratori privati, così come indicati ai nei precedenti commi 2 e 3, l'adesione i quali abbiano aderito al Fondo o con modalità tacite ai sensi dell’art. 8 comma 7 lettera b) del D. Lgs. 252/05;
e) i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti e dei beneficiari; tali soggetti possono rimanere iscritti ad Espero anche dopo la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale la integrale accettazione perdita dei requisiti di partecipazione da parte del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutivesoggetto cui sono fiscalmente a carico.
5. L’adesione al Fondo Per i lavoratori del settore pubblico, l’adesione avviene mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente. 6.Per i lavoratori del settore privato, l’adesione può avvenire mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente o con modalità esplicite o tramite il tacito conferimento del TFRsilenzio-assenso.
6. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
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Samples: Statute