Determinazione colposa del sinistro;. violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro 1. Qualora il Contraente, o una delle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive, cagioni il danno con dolo o colpa grave, per tale sinistro l’Assicuratore è liberato da qualsivoglia obbligo a fornire la prestazione al Contraente medesimo. Nell’ambito della liquidazione del sinistro, devono essere fornite all’Assicuratore tutte le informazioni, scritte ed orali, in modo completo e veritiero. Se, dopo il verificarsi del sinistro, le predette persone disattendono, con colpa grave o dolo, gli obblighi che devono essere adempiuti, si ha l’esonero dalla prestazione ex § 6, co. 3 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG). 2. Qualora al Contraente, o a una delle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive, venga comminata una pena con una sentenza passata in giudicato per il danno cagionato, ovvero per un inganno o un tentato inganno in relazione all’accertamento dell’obbligo di prestazione o dell’indennizzo, l’esonero dalla prestazione s’intende appurato.
Appears in 5 contracts
Samples: Assicurazione Per Esercizi Alberghieri, Insurance Contract, Insurance Contract