Common use of DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO Clause in Contracts

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO. L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con il Contraente. In caso di mancata adesione da parte del Contraente, quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza del Locatario. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale. Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al precedente Art. 31 – “Limiti di indennizzo”, così come i relativi limiti e condizioni. Il valore commerciale viene stabilito sulla base di quanto riportato nelle riviste specializzate “Quattroruote” o “Tuttotrasporti”.

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO. L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con il Contraentel’Assicurato. In caso di mancata adesione da parte del Contraentedell’Assicurato, quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa Assicuratrice e dal Contraentedall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza del Locatariodell’Assicurato. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale. Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al precedente Art. 31 – “Limiti di indennizzo”, così come i relativi limiti e condizioni. Il valore commerciale viene stabilito sulla base di quanto riportato nelle riviste specializzate “Quattroruote” o “Tuttotrasporti”.

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO. Le coperture di cui al presente contratto operano sempre nei limiti stabiliti in base alla garanzia prevista dal presente contratto. L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con il Contraente/Assicurato. In A seguito dell’avvenuto accertamento del diritto all’indennizzo, in caso di mancata adesione da parte mancato accordo tra l'Impresa e il Contraente/ Assicurato in ordine alla quantificazione del Contraentedanno, quando qualora una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene detta quantificazione avverrà mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa dall'Impresa e dal Contraente/Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui quale giurisdizione si trova la residenza o la sede legale del LocatarioContraente/Assicurato. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale. Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al precedente Art. 31 – “Limiti di indennizzo”, così come i relativi limiti e condizioni. Il valore commerciale viene stabilito sulla base di quanto riportato nelle riviste specializzate “Quattroruote” o “Tuttotrasporti”.

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO. L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con il Contraentel’Assicurato. In caso di mancata adesione da parte mancato accordo tra l’Impresa e l’Assicurato in ordine alla quantificazione del Contraentedanno, quando qualora una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene detta quantificazione avverrà mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dal Contraentedalle Parti. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella nel cui giurisdizione circondario si trova la residenza del Locatarioo la sede legale dell’Assicurato. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale. Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato secondo quanto previsto dalla tabella di cui in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate “Quattroruote” o, in assenza, “Eurotax Giallo” fermi i limiti e le condizioni previsti dal precedente Art. 31 25 – “Limiti di indennizzo”, così come i relativi limiti e condizioni. Il valore commerciale viene stabilito sulla base di quanto riportato nelle riviste specializzate “Quattroruote” o “Tuttotrasporti”.

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO. L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con il Contraentel’Assicurato. In caso di mancata adesione da parte mancato accordo tra l’Impresa e l’Assicurato in ordine alla quantificazione del Contraentedanno, quando qualora una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene detta quantificazione avverrà mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dal Contraentedalle Parti. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui quale giurisdizione si trova la residenza del Locatarioo la sede legale dell’Assicurato. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale. Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è verrà determinato secondo quanto previsto dalla applicando alla somma assicurata indicata nel Modulo di Adesione il degrado indicato nella tabella di cui al ai successivi artt. 35 - Liquidazione del Danno Totale e 36 - Liquidazione del Danno Parziale, fermi i limiti e le condizioni previsti dal precedente Art. 31 27 – “Limiti di indennizzo”, così come i relativi limiti e condizioni. Il valore commerciale viene stabilito sulla base di quanto riportato nelle riviste specializzate “Quattroruote” o “Tuttotrasporti”.

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