CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI
CVT MOTO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI MOTOCICLI
DOTATI DI SISTEMA LOJACK O ANTIFURTO SATELLITARE
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO MTCOM.2022-2022.001 EDIZIONE 01.05.2022
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente e all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: CVT Moto
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio, Furto, Rapina e Urto contro animali selvatici. La polizza prevede, altresì, la fornitura delle garanzie Valore a nuovo 24 mesi e Assistenza Stradale. Ai fini dell’operatività della copertura, i veicoli assicurati devono essere dotati di sistema di radiolocalizzazione Lojack o antifurto satellitare.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i veicoli diversi dai motocicli a due ruote con targa, destinati al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente;
🗴 Non sono assicurabili i veicoli che non siano dotati di sistema di radiolocalizzazione Lojack o di antifurto satellitare regolarmente collegato ad una centrale operativa;
🗴 Sono esclusi i veicoli di Valore superiore ad euro 30.000,00 ed inferiore ad euro 1.500,00.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Furto, Incendio e Rapina
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:
- Incendio;
- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
- azione del fulmine;
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
! Sono esclusi dalle garanzie Incendio, Furto, Rapina e Urto contro animali selvatici i danni:
• relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
• relativi ad accessori, optionals ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
• alle antenne avvitate;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motociclistiche ed alle relative prove ufficiali;
• conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o
radioattività, comunque determinatosi;
• determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni.
! Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che le garanzie Incendio,
Furto e Rapina non comprendono i danni:
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
• dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico;
• causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
• riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla
presenza delle chiavi di accensione inserite nel veicolo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori
esclusioni proprie delle stesse.
- Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata.
Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell’esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati al veicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Xxxxx, di cose non assicurate poste all’interno del veicolo.
🗸 Urto contro animali selvatici
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la percorrenza di strade statali/provinciali, dovuti all’urto contro animali selvatici, a condizione che sia richiesto l’intervento della Pubblica Autorità competente. La garanzia viene prestata con un limite di €. 3.000,00 per sinistro e per anno.
🗸 Valore a nuovo 24 mesi
La clausola “Valore a Nuovo” implica che l’Indennizzo venga erogato dall’Impresa in una misura pari al Valore di Acquisto del veicolo senza l’applicazione del degrado previsto nella tabella riportata nelle Condizioni di Assicurazione e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall’art. 29 delle medesime Condizioni.
La clausola “Valore a Nuovo” è valida per il solo danno totale ed è subordinata alla condizione che l’Assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il veicolo rubato o perduto, un altro veicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato. La durata della presente clausola è di massimo 24 mesi, decorrenti dalla data di acquisto del veicolo e, comunque, entro il limite della durata della copertura assicurativa.
🗸 Assistenza Stradale
L’Impresa eroga in favore dell’Assicurato la prestazione di Assistenza nel caso in cui questa si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), anche se non legate ad eventi da circolazione. Le prestazioni erogate riguardano il “Soccorso stradale” ed il “Rimpatrio del veicolo dall’estero”.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
Il Contraente e l’Assicurato hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente e/o l’Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c..
Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima, su delegazione dell’Assicurato, alla Compagnia in
via anticipata ed in unica soluzione.
Il premio indicato sul Modulo di Adesione è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture sottoscritte dagli Assicurati avranno durata annuale o pluriennale, fermo il limite minimo di 12 mesi e quello massimo di 60 mesi, in base a quanto indicato sul Modulo di Adesione e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Resta salva la facoltà delle Parti (Assicurato e Impresa) di recedere dal contratto nei casi previsti dallo stesso.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto nei casi previsti dallo stesso.
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: CVT Moto
Versione n. 1 di Maggio 2022 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2021
Bilancio approvato il 29/04/2022
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 71.902.188 di cui capitale sociale €. 37.890.907, riserva di sovrapprezzo €. 1.224.864 e riserve patrimoniali €. 48.803.267.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 175,29% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 435,83% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Il prodotto “CVT Moto” fornisce coperture assicurative contro i danni diretti e materiali patiti dal motociclo assicurato a seguito di Furto, Incendio, Rapina e Urto contro animali selvatici. La polizza fornisce altresì le garanzie “Valore a nuovo 24 mesi” e “Assistenza stradale”. Le coperture vengono prestate mediante l’attivazione di un’unica Formula assicurativa, denominata “Formula Base”. L’Adesione alla presente copertura assicurativa è facoltativa e non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere l’erogazione del Finanziamento. Alla luce delle coperture assicurative previste, il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all’importo del finanziamento. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e l’Impresa non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio. | |
Assistenza Stradale | Ad integrazione di quanto già specificato all’interno del Dip Base, con riferimento alla garanzia “Assistenza Stradale” si precisa che l’Impresa erogherà a favore dell’Assicurato le seguenti prestazioni: Soccorso stradale In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà: • senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata con l’Impresa che si trovi nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino. • senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia che si trovi nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di €. 200,00 IVA inclusa per evento. Nel caso in cui il soccorso stradale avvenga all’estero, il veicolo sarà trainato sino al punto più vicino della Casa Costruttrice o del deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di €. 200,00, IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero. Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato Rimpatrio del veicolo dall’estero In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico i costi per il trasporto del veicolo fino all’officina della Casa Costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato, fino ad un massimo di € 1.000,00, IVA inclusa, per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto CVT Moto. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste opzioni con premio aggiuntivo per il prodotto CVT Moto. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base Danni, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Si riportano di seguito gli ulteriori limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione. | |
Assistenza Stradale | Esclusioni specifiche per la garanzia “Assistenza Stradale”: a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici gravi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. b) Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni. d) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. e) Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. |
f) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. g) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. i) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l’Assicurato attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste nel presente contratto, esclusivamente a titolo di rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge. Resta inoltre stabilito che: a) l’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire all’Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato; b) l’Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell’Impresa delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità; c) l’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato; d) resta esclusa ogni responsabilità dell’Impresa derivante dall’operato degli eventuali Professionisti/ Tecnici/Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dall’Assicurato; e) eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall’Impresa dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto; f) gli spostamenti organizzati dall’Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato; g) gli importi riconosciuti dall’Impresa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati dell’Impresa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa. Tutte le prestazioni sono operative previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”. L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa. Per qualsiasi richiesta di informazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni assicurative. La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell’Autorità locali che vietino l’intervento. | |
Liquidazione del danno | La liquidazione del danno totale o parziale viene effettuata sulla base della tabella di degrado sotto riportata: TABELLA DI DEGRADO |
Anni dall’immatricolazione (per i veicoli nuovi) o dall’Acquisto (per i veicoli usati) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Percentuale di Degrado del valore di acquisto/somma assicurata | 0% | 20% | 35% | 45% | 55% |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di Sinistro l’Assicurato, entro 5 giorni, deve: A. presentare - soltanto in caso di danno da Furto, Incendio - denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente indicando che il veicolo è assicurato con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. B. fornire denuncia scritta all’Impresa, - DENUNCIA SINISTRO - Xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX), oppure tramite fax al numero 000-0000000, oppure tramite e-mail xxxxxxxx@xxxxx.xx, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo. In caso di Danno totale, l’Assicurato deve inviare entro 5 giorni quanto indicato nelle condizioni di polizza. In caso di Sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità del posto e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. Nel caso di Danno parziale, l’Assicurato non deve provvedere a far riparare l’Autoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dall’Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza. In caso di Xxxxx da urto contro animali selvatici, l’assicurazione è operante a condizioni che vi sia l’intervento della Pubblica Autorità che ne accerti l’effettiva collisione con l’animale selvatico. Per la sola garanzia Assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 894147, o, se dall’estero, al numero x00 000.0000.000. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. |
Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo è messo a disposizione presso il concessionario, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurato, dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza il Contraente all’addebito tramite finanziamento del premio lordo pro-capite riportato sul Modulo stesso (Mod. MTCOM.2022-2022.001). Tale premio è finanziato da Compass Banca S.p.A. ed è corrisposto anticipatamente dalla stessa – in qualità di Contraente – all’Impresa, in un’unica soluzione, per tutta la durata dell’Assicurazione, mediante bonifico bancario. |
Rimborso | Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi in qualunque momento. L’Impresa una volta ricevuta la raccomandata e controllata la data di recesso (data di notifica all’Impresa), in assenza di sinistro, procederà con il rimborso all’Assicurato del premio non goduto, al netto delle imposte. Nel caso di risoluzione del contratto per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. In tale caso l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione delle annualità di garanzia residua, al netto delle imposte, rimanendo acquisito dall’Impresa il premio dell’annualità in corso. In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, l’Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa. Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione e l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte. |
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l’Assicurato e l’Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., con 30 giorni di preavviso. In tal caso, l’Impresa retrocede all’Assicurato la parte di premio non goduto al netto delle tasse a partire dall’annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | La presente polizza collettiva ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla sua scadenza. La durata delle singole coperture previste dal presente contratto è variabile, a seconda dalla scelta dell’Assicurato, fra 12 mesi (durata minima) e 60 mesi (durata massima). Le singole coperture non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza. |
Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata sul modulo di adesione. |
Risoluzione | L’Assicurato può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: • Distruzione, alienazione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; • Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo. Il contratto prevede altresì la facoltà per l’Assicurato di recedere nei casi in esso previsti. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un motociclo a due ruote con targa, nuovo o usato (con vetustà non superiore a 5 anni dalla data di prima immatricolazione) con le seguenti caratteristiche:
- Dotato di sistema di radiolocalizzazione Lojack o antifurto satellitare;
- Valore assicurato non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 30.000,00.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa definita.
Costi d’intermediazione: la quota spettante all’Intermediario per la polizza appartenente al ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) ed al ramo 18 (Assistenza) è pari al 40,00% del premio netto imposte.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) – Fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo (60 giorni in caso di reclamo presentato nei confronti dell’Intermediario). |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2
PREMESSA 2
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio 2
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 2
Art. 3 – Polizza collettiva ad adesione 2
Art. 4 – Comunicazione per l’operatività della polizza 2
Art. 5 – Validità 2
Art. 6 – Durata del contratto 2
Art. 6 Bis – durata delle singole applicazioni 2
Art. 7 – Validità territoriale 2
Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori 2
Art. 9 – Oneri fiscali 3
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge 3
Art. 11 – Rivalsa 3
Art. 12 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento 3
Art. 13 – Cessazione delle garanzie 3
Art. 14 – Risoluzione del contratto per furto totale, incendio o distruzione per danno totale del veicolo 3
Art. 15 – Cessazione di rischio per demolizione, alienazione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva
del veicolo assicurato 3
Art. 16 – Sospensione in corso di contratto 3
Art. 17 – Foro competente 3
Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni 4
Art. 19 - Beneficiari 4
Art. 20 – Sottoscrizione del contratto tramite firma avanzata grafometrica 4
Art. 21 – Sottoscrizione del contratto tramite firma digitale 4
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 5
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI 5
PREMESSA 5
Art. 22 – Oggetto dell’assicurazione 5
Art. 23 – Ripartizione territoriale 5
Art. 24 – Garanzia incendio totale e parziale 5
Art. 25 – Garanzia furto e rapina totale e parziale 5
Art. 26 – Garanzia urto contro animali selvatici 5
Art. 27 – Limiti di indennizzo 5
Art. 28 – Esclusioni valide per il presente capitolo 5
Art. 29 – Scoperti e franchigie 6
Art. 30 – Recupero del veicolo 6
Art. 31 – Riparazione del veicolo 6
Art. 32 – Definizione di danno totale 6
Art. 33 – Definizione di danno parziale 7
Art. 34 – Determinazione del valore di indennizzo 7
Art. 35 – Liquidazione del danno totale 7
Art. 36 – Liquidazione del danno parziale 7
Art. 37 – Pagamento dell’indennizzo 8
Art. 38 – Modifiche delle garanzie 8
CAPITOLO 2 – ASSISTENZA STRADALE 8
Art. 39 – Garanzia assistenza 8
Art. 40 – Esclusioni relative alle prestazioni di assistenza 9
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 11
Art. 41 – Denuncia del sinistro 11
Art. 42 – Pagamento dell’indennizzo 12
APPENDICE NORMATIVA 14
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 16
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assicurato: persona fisica o giuridica, cliente della Contraente, che aderisce alla polizza collettiva ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;
Beneficiario: l’Assicurato o i suoi eredi in caso di decesso dell’Assicurato;
Contraente: Compass Banca S.p.A. – Via Caldera 21 – 00000 Xxxxxx - Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00864530159;
Danno Parziale: il danno d’importo inferiore o uguale al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro; Danno Totale/Perdita del veicolo: danno di entità superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; Dispositivo Antifurto: s’intende il sistema antifurto LoJack o altro dispositivo equivalente che, tramite frequenze radio e/o tramite dispositivo di rilevazione e monitoraggio satellitare, installato a protezione del veicolo, consenta una comunicazione tra il veicolo stesso e i punti di rilevamento-posizione e/o la Centrale operativa attiva 24 ore su 24.
Firma elettronica avanzata Grafometrica: firma autografa acquisita in formato digitale tramite un tablet con contestuale registrazione dei dati biometrici del firmatario. Tale soluzione di firma è offerta dalla Contraente in virtù di un apposito accordo con un ente certificatore, che opera quale certificatore accreditato ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 5 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche;
Firma elettronica digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
Furto: reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Furto totale: furto del veicolo senza che sia stato ritrovato decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente;
Furto con ritrovamento: furto totale del veicolo e successivo ritrovamento.
Incendio: l’autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; Impresa assicuratrice/Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Indennizzo: la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. all’Assicurato in caso di sinistro;
Intermediario: la Contraente;
Ivass: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dalla Contraente attestante l’avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l’Impresa;
Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall’Assicurato, anche con Firma Elettronica, attestante l’avvenuta adesione alla polizza assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa assicuratrice su delega dell’Assicurato;
Proprietario del veicolo: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato, persona fisica, ha stabilito la sua dimora abituale come risulta dal certificato anagrafico;
Rete convenzionata: il centro convenzionato con l’Impresa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria);
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sede legale: il luogo in cui l’Assicurato, persona giuridica, ha stabilito il centro dei propri affari ed interessi;
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Somma assicurata/massimale: il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito, indicato nel Modulo di Adesione; la somma assicurata indicata sul Modulo di Adesione deve corrispondere al Valore di Acquisto del veicolo.
Valore d’acquisto: prezzo di acquisto del veicolo come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d’acquisto o da altro documento fiscale equivalente, così come riportato nel Modulo Adesione;
Valore commerciale: prezzo di mercato del veicolo al momento del sinistro, determinato sulla base delle quotazioni ricavate dal listino ufficiale Eurotax Moto Blu;
Veicolo: i motocicli a due ruote con targa, destinati al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente, nuovi o usati (per tali ultimi intendendosi quelli che al momento dell’entrata in copertura hanno una vetustà non superiore a 5 anni dalla data di prima immatricolazione). Sono espressamente esclusi i ciclomotori.
Veicolo nuovo: veicolo immatricolato da non più di 180 giorni al momento dell’inclusione in copertura. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà. Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione e i veicoli già immatricolati al di fuori del territorio italiano, ad esclusione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
Veicolo usato: veicolo immatricolato da più di 180 gg al momento dell’inclusione in copertura o che ha subito passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione della Concessionaria, o fuori produzione per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione; non sono assicurabili i veicoli usati che al momento dell’entrata in copertura abbiano una vetustà superiore a 5 anni dalla data di prima immatricolazione.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione CVT Moto, MTCOM.2022-2022.001 - edizione 01.05.2022
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente/Assicurato medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
PREMESSA
L’Adesione alla presente copertura assicurativa è facoltativa e non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere l’erogazione del Finanziamento.
Alla luce delle coperture assicurative previste, il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all’importo del finanziamento.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e l’Impresa non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo è messo a disposizione dell’Assicurato presso il concessionario, previa sottoscrizione del Modulo di Adesione.
L’Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all’addebito tramite finanziamento
del premio lordo riportato sul Modulo di Adesione (Mod. MTCOM.2022-2022.001). Tale premio è finanziato da Compass Banca
S.p.A. ed è corrisposto anticipatamente dalla stessa – in qualità di Contraente – all’Impresa, in un’unica soluzione, per tutta la durata della copertura, mediante bonifico bancario. Se il Contraente non paga i premi o le eventuali rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il premio è calcolato sul valore del veicolo al momento dell’acquisto moltiplicato per un tasso per mille variabile in funzione della durata della singola copertura assicurativa e della zona di rischio relativa.
Art. 3 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE
La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione. Il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati, in
base alle norme applicabili, la documentazione relativa all’Intermediario (Allegati 3, 4 e 4-ter), l’Informativa precontrattuale,
comprensiva di DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed il Modulo di Adesione, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.
Art. 4 - COMUNICAZIONE PER L’OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA
Il Contraente si impegna a fornire all’Impresa i dati relativi alle singole coperture nei modi e nei tempi concordati fra le parti.
Art. 5 – VALIDITÀ
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Modulo di polizza e dal Modulo di Adesione.
Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Art. 6 Bis – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
La durata delle singole coperture previste dal presente contratto può essere annuale o poliennale, fermo il minimo di 12 mesi ed il massimo di 60 mesi.
Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque
stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali pari al 12,50% + 1% di antiracket relativi al ramo 3 Corpi Veicoli Terrestri, del 10% relativo al ramo 18 Assistenza, sono inclusi nel premio a carico dell’Assicurato/Contraente.
Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 11 – RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
Art. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di ripensamento per l’Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza indicata sul Modulo di adesione.
Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata A/R o p.e.c. a Compass Banca S.p.A., Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx e per conoscenza a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi in qualunque momento.
Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR o p.e.c. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Xxx Xxxxx 00
-00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); l’Impresa una volta ricevuta la raccomandata e controllata la data di recesso (data di notifica all’Impresa), in assenza di sinistro, procederà con il rimborso all’Assicurato del premio non goduto, al netto delle imposte.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l’Assicurato e l’Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., con 30 giorni di preavviso.
In tal caso, l’Impresa retrocede all’Assicurato la parte di premio non goduto al netto delle tasse a partire dall’annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso.
Art. 13 – CESSAZIONE DELLE GARANZIE
Nel caso di mancato pagamento del Premio, l’Impresa può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all’art. 1901 del Codice Civile.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:
a) In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell’Assicurato, del veicolo oggetto della copertura assicurativa;
b) In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo;
c) Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo;
d) In caso di Recesso.
Nei casi indicati nei punti a), b) e c) è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo.
Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE, INCENDIO O DISTRUZIONE PER DANNO TOTALE DEL VEICOLO
Nel caso di risoluzione del contratto per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza in caso di furto o dal giorno successivo a quello di demolizione negli altri casi.
L’Assicurato deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
In tale caso l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione delle annualità di garanzia residua, al netto delle imposte, rimanendo acquisito dall’Impresa il premio dell’annualità in corso.
Art. 15 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, l’Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa.
L’Assicurato, inoltre, deve consegnare all’Impresa:
• in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
• in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.
Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.
Art. 16 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 17 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell’Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 18 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.
Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o p.e.c. indirizzata all’Impresa.
Art. 19 - BENEFICIARI
Beneficiario delle prestazioni assicurative è l’Assicurato o gli aventi diritto di quest’ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Art. 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRAMITE FIRMA AVANZATA GRAFOMETRICA
L’Intermediario del presente contratto mette a disposizione della clientela, il servizio di Firma Avanzata Grafometrica (di seguito il “Servizio”) vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico.
La firma avanzata grafometrica consiste in una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”.
La sottoscrizione della documentazione contrattuale avviene mediante l’utilizzo di tale Servizio, che consiste in una firma elettronica apposta dal cliente attraverso uno stilo elettronico (una pen drive, vale a dire una sorta di penna elettronica), azionato direttamente dalla sua mano analogamente a quanto accade con una tradizionale penna ad inchiostro, sulla superficie sensibile di un dispositivo di firma.
L’utilizzo della firma avanzata grafometrica con valore di firma elettronica avanzata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un’apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.
Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.
Art. 21 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRAMITE FIRMA DIGITALE
Compass offre, ai propri Clienti che scelgono di sottoscrive elettronicamente il contratto, oltre al servizio di Firma Avanzata Grafometrica anche il Servizio di Firma Digitale.
Il servizio di Digitale offerto permette di sottoscrivere validamente i documenti che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alla firma autografa.
La Firma Digitale è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può̀ conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
L’utilizzo della firma Digitale avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un’apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.
Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli (1. Corpi Veicoli Terrestri – 2. Assistenza Stradale) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate mediante la seguente formula:
• “Formula Base”: con all’interno le garanzie Incendio, Furto, Rapina, Urto con animali selvatici, Valore a nuovo 24 mesi, Assistenza Stradale;
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI
PREMESSA:
L’applicabilità della copertura si intende operante esclusivamente per i veicoli nuovi o usati (così come definiti nel Glossario) dotati di sistema di radiolocalizzazione Lojack o antifurto satellitare regolarmente collegato ad una centrale operativa, con valore assicurato non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 30.000,00.
Art. 22 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di Adesione, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto, in ordine alle garanzie effettivamente operanti. È compresa, sempre nel limite massimo di indennizzo di cui sopra, anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi ed elettronici stabilmente fissati purché la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
Art. 23 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE
La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue:
Zona 1: CE, FG;
Xxxx 0: XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX;
Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;
Zona 4: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, SU, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, PA, PE, PN, PV, SI, TP;
Zona 5: tutte le restanti province.
Art. 24 – GARANZIA INCENDIO TOTALE E PARZIALE
• Incendio;
• Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
• Azione del fulmine.
Art. 25 – GARANZIA FURTO E RAPINA TOTALE E PARZIALE
• Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
• Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata.
■ Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell’esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati al veicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Xxxxx, di cose non assicurate poste all’interno del veicolo. Il cliente Assicurato dovrà fornire gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto ulteriore del 25% sul danno liquidabile a termini di polizza.
Art. 26 – GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la percorrenza di strade statali/provinciali, dovuti all’urto contro animali selvatici, a condizione che sia richiesto l’intervento della Pubblica Autorità competente. La garanzia viene prestata con un limite di € 3.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 27 – LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di sinistro, fermi il limite della somma assicurata indicata nel Modulo di Adesione, gli scoperti, le franchigie ed i limiti riportati nelle singole garanzie, l’Impresa indennizza all’Assicurato il danno dallo stesso patito, sulla base della tabella di degrado prevista nei successivi artt. 35 e 36.
Art. 28 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO
Sono esclusi dalla copertura i danni:
• relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
• relativi ad accessori, optionals ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
• alle antenne avvitate;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motociclistiche ed alle relative prove ufficiali;
• conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
• determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni.
Esclusioni specifiche delle garanzie Incendio, Furto e Rapina:
L’assicurazione non comprende i danni:
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
• dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico;
• causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
• riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione inserite nel veicolo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
Art. 29 – SCOPERTI E FRANCHIGIE
L’Impresa effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell’Assicurato:
• FURTO e RAPINA /INCENDIO TOTALE E PARZIALE:
🞅 ZONA 2 – 3 – 4 – 5
■ Con riacquisto/riparazione in rete sarà applicato uno scoperto 10% con il minimo €. 150,00;
■ Senza riacquisto/riparazione in rete sarà applicato uno scoperto 15% con il minimo €. 500,00;
🞅 ZONA 1
■ Con riacquisto/riparazione in rete sarà applicato uno scoperto 15% con il minimo €. 150,00;
■ Senza riacquisto/riparazione in rete sarà applicato uno scoperto 20% con il minimo €. 500,00;
🞅 FURTO TOTALE
■ Relativamente ai veicoli dotati di antifurto LoJack o altro antifurto satellitare regolarmente collegato, l’Impresa presta la garanzia Furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sul veicolo, che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, l’Impresa effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro. All’Assicurato viene concesso un termine per l’installazione ed attivazione dell’antifurto LoJack, o altro satellitare, pari a 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa.
■ In caso di furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del Veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidabile a termini di polizza.
Art. 30 – RECUPERO DEL VEICOLO
In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso all’Impresa appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.
L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione dell’Impresa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora l’Impresa abbia già risarcito integralmente il Danno, il veicolo recuperato verrà gestito dall’Impresa come se fosse di proprietà della stessa, a meno che l’Assicurato non restituisca all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il veicolo medesimo.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere, e l’Impresa di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima del pagamento dell’Indennizzo l’Impresa indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del Sinistro.
Art. 31 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve effettuare alcuna riparazione prima che l’Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.
L’Impresa, dopo aver informato l’Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia oppure, a suo insindacabile giudizio, può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state distrutte o danneggiate.
Art. 32 - DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE
Per danno totale si intende quanto definito nel Glossario.
Al verificarsi di quanto sopra, l’Impresa accerterà il valore indennizzabile del veicolo al momento del sinistro e, detratto il valore del relitto e le eventuali franchigie/scoperti, liquiderà la somma così risultante, fermo il massimale di cui al successivo art. 35
- Liquidazione del danno totale.
Art. 33 - DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE
Per danno parziale si intende quanto definito nel Glossario.
Al verificarsi di quanto sopra, l’Impresa disporrà la riparazione del veicolo o la sostituzione delle parti danneggiate nei modi e nei termini indicati nel precedente Art. 31 “Riparazione del veicolo”. Rimarranno a carico degli Assicurati le eventuali franchigie/ scoperti e le somme eccedenti l’importo massimo indennizzabile di cui al successivo art. 36 - Liquidazione del danno parziale. Qualora le spese di riparazione, detratto l’importo realizzabile dal relitto, superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, trova applicazione il disposto di cui all’Art. 32 “Definizione di danno totale”.
Art. 34 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO
L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con l’Assicurato. In caso di mancato accordo tra l’Impresa e l’Assicurato in ordine alla quantificazione del danno, qualora una delle parti lo richieda, detta quantificazione avverrà mediante periti nominati dalle Parti. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella quale giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell’Assicurato.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.
Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno verrà determinato applicando alla somma assicurata indicata nel Modulo di Adesione il degrado indicato nella tabella di cui ai successivi artt. 35 - Liquidazione del Danno Totale e 36 - Liquidazione del Danno Parziale, fermi i limiti e le condizioni previsti dal precedente Art. 27 – “Limiti di indennizzo”.
Art. 35 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE
L’Impresa in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all’Assicurato quale indennizzo liquidabile, entro il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Adesione e quanto previsto dal precedente Art. 27 “Limiti di indennizzo”, il valore di acquisto del veicolo decurtato delle percentuali di degrado previste nella tabella sotto riportata, al netto degli scoperti e delle franchigie previsti dall’Art. 29 “Scoperti e Franchigie”. In caso di veicolo usato, il degrado decorre dalla data di acquisto.
TABELLA DI DEGRADO
Anni dall’immatricolazione (per i veicoli nuovi) o dall’Acquisto (per i veicoli usati) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Percentuale di Degrado del valore di acquisto/somma assicurata | 0% | 20% | 35% | 45% | 55% |
Clausola Valore a Nuovo 24 mesi:
La clausola “Valore a Nuovo” implica che l’Indennizzo venga erogato dall’Impresa in una misura pari al Valore di Acquisto del veicolo senza l’applicazione del degrado previsto dalla tabella di cui sopra e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall’art. 29 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
La clausola “Valore a Nuovo” è valida per il solo danno totale ed è subordinata alla condizione che l’Assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il veicolo rubato o perduto, un altro veicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato. La durata della presente clausola è di massimo 24 mesi, decorrenti dalla data di acquisto del veicolo e, comunque, entro il limite della durata della copertura assicurativa.
Danno totale: Si definisce Xxxxx totale quando il valore delle riparazioni è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del Sinistro.
Art. 36 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE
L’Impresa, in caso di danno parziale, quantificherà l’importo indennizzabile applicando gli scoperti e le franchigie indicate nell’Art. 29 “Scoperti e Franchigie” e fermo quanto indicato nei precedenti Artt. 27 “Limiti di indennizzo” e 34 “Determinazione del valore di indennizzo”.
Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il degrado dovuto alla vetustà del veicolo sulla base della tabella sotto riportata. In caso di veicolo usato, il degrado decorre dalla data di acquisto.
L’Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate al veicolo, né dei danni dovuti al recupero del veicolo, né dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
TABELLA DI DEGRADO
Anni dall’immatricolazione (per i veicoli nuovi) o dall’Acquisto (per i veicoli usati) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Percentuale di Degrado del valore di acquisto/somma assicurata | 0% | 20% | 35% | 45% | 55% |
L’Impresa si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo all’Assicurato avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte dell’Impresa, giustificato da fattura, regolarmente saldata in euro, al netto della franchigia/scoperto previsti dal contratto, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato.
Il diritto all’indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.
Art. 37 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività delle garanzie e valutato l’ammontare del danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’Assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito.
Art. 38 - MODIFICHE DELLE GARANZIE
Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
CAPITOLO 2 – ASSISTENZA STRADALE
Art. 39 – GARANZIA ASSISTENZA
Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa eroga in favore dell’Assicurato la prestazione di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), anche se non legate ad eventi da circolazione.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’Assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’Assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
L’Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare
le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto.
Obblighi dell’Assicurato
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
Garanzie prestate Soccorso stradale
In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata con l’Impresa che si trovi nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia che si trovi nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.
Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero, il veicolo sarà trainato sino al punto più vicino della Casa Costruttrice o del deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero.
Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato
Rimpatrio del veicolo dall’estero
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico i costi per il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato.
Art. 40 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici gravi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b) Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e) Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l’Assicurato attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste nel presente contratto, esclusivamente a titolo di rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Resta inoltre stabilito che:
a) l’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire all’Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato;
b) l’Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell’Impresa delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
c) l’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso xxxxxxxx, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;
d) resta esclusa ogni responsabilità dell’Impresa derivante dall’operato degli eventuali Professionisti/Tecnici/ Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dall’Assicurato;
e) eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall’Impresa dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto;
f) gli spostamenti organizzati dall’Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato;
g) gli importi riconosciuti dall’Impresa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati dell’Impresa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
Tutte le prestazioni sono operative previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa.
Per qualsiasi richiesta di informazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni assicurative.
La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell’Autorità locali che vietino l’intervento.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 41 – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Sinistro l’Assicurato, entro 5 giorni, deve:
A. presentare - soltanto in caso di danno da Furto, Incendio - denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente indicando che il veicolo è assicurato con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
B. fornire denuncia scritta all’Impresa, - DENUNCIA SINISTRO - Xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX), oppure tramite fax al numero 000-0000000, oppure tramite e-mail xxxxxxxx@xxxxx.xx fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo.
Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
In caso di Danno totale, l’Assicurato deve inviare entro 5 giorni quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviata anche in caso di Xxxxx parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa tutte le chiavi del veicolo fornite in dotazione. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di uno scoperto ulteriore del 25% sul danno liquidabile a termini di polizza.
In tutti i casi di danno totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
• individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
• verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). Inoltre, l’Assicurato dovrà rilasciare:
• procura a vendere a favore dell’Impresa;
• delega alla rottamazione, se richiesta dall’Impresa;
• dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
• relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare e/o radiolocalizzatore, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo; nel caso in cui non venissero presentati tali documenti, l’Impresa procederà alla liquidazione del sinistro, applicando gli scoperti e le franchigie previste per i veicoli sprovvisti di tale antifurto.
In caso di incendio, l’Assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.
L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo.
In ogni caso l’Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
In caso di Sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità del posto e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
Nel caso di Danno parziale l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il Danno sia stato accertato dall’Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.
In caso di Xxxxx da urto contro animali selvatici, l’assicurazione è operante a condizioni che avvenga l’intervento di una Pubblica Autorità che ne accerti l’effettiva collisione con l’animale selvatico.
In ogni caso, l’Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Per la sola garanzia assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al
Numero Verde 800 894147
o, se dall’estero, x00 000.0000.000
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di Polizza;
4. Numero di targa del veicolo;
5. Modello del veicolo;
6. Indirizzo del luogo in cui si trova;
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
Art. 42 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività delle garanzie e valutato l’ammontare del danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’Assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito.
- Reclami all’Impresa di assicurazioni:
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – Fax 039/6890432- xxxxxxx@xxxxx.xx, che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal reclamo.
Xxx il reclamo dovesse pervenire all’Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente alla Compagnia affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
In caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX). In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.
- Reclami all’Intermediario:
I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di seguito indicati e saranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni:
COMPASS BANCA SPA - UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente e/o l’Assicurato possono richiedere le credenziali per l’accesso all’area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina. Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
NOTA IMPORTANTE
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente/Assicurato possa
comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. |
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. |
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. |
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893. |
Art. 1898 – Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. |
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. |
Art. 1907 – Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (2), a meno che non sia diversamente convenuto. |
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l›avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l›indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [5 l.f.], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. |
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. |
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L’Assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. |
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità. |
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 – Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
PROGRAMMA ASSICURATIVO PER MOTOCICLI DOTATI DI SISTEMA LOJACK O ANTIFURTO SATELLITARE
Modulo di Adesione prodotto CVT MOTO (Mod. MTCOM-2022-2022.001)
Polizza Collettiva n° 100029853 Finanziamento n°…………………………
L’Aderente dichiara, con la firma del presente modulo, che può essere sottoscritto anche con firma elettronica avanzata o qualificata con OTP, di aderire alla Polizza Collettiva sopra descritta al fine di ottenere la copertura assicurativa per il motociclo sottoindicato. Dichiara, altresì, di aver ricevuto e visionato, prima della sottoscrizione del modulo di adesione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista ai sensi degli artt. 56 e 66 del Regolamento n. 40 nonché ogni altra disposizione vigente ed applicabile alla presente Convenzione e, in particolare, il Set Informativo contenente il DIP base danni, il DIP Aggiuntivo danni il Glossario e le Condizioni di Assicurazione, nonché, in base alle norme applicabili, gli Allegati 3, 4 e 4-ter.
Concessionario (Ragione Sociale)
DATI ANAGRAFICI ASSICURATO
Nome e Cognome\Ragione sociale Assicurato Sesso M F Data di Nascita Comune di Nascita
N. Telefono E-mail
Codice Fiscale\Partita Iva
Indirizzo\Sede legale
Città Prov. CAP
Legale Rappresentante/Delegato munito dei necessari poteri/Titolare (in caso di persona giuridica): Nome e Cognome Codice Fiscale
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’Informativa precontrattuale e di aver ricevuto il DIP Base Danni, il DIP Aggiuntivo Danni, il Glossario, le Condizioni di Assicurazioni contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 (MTCOM-2022-2022.001).
Il sottoscritto aderisce facoltativamente alla polizza collettiva 100029853 per la formula assicurativa di seguito descritta:
o Formula Base (Furto, Rapina, Incendio, Urto contro animali selvatici, Valore a Nuovo 24 Mesi, Assistenza Stradale);
Il sottoscritto delega Compass Banca S.p.A. al pagamento dell’importo del premio previsto per la suddetta formula assicurativa a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e dichiara che provvederà al pagamento del Premio di polizza sottoindicato, per il tramite di Compass Banca S.p.A. in forma anticipata in un’unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo verrà finanziato da Compass Banca S.p.A..
Il sottoscritto prende atto che la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il motociclo è messo a disposizione presso il concessionario, previa sottoscrizione del presente Modulo di adesione, e avrà la durata scelta dall’Assicurato e riportata nella successiva sezione “Dati identificativi del veicolo”, senza possibilità di tacito rinnovo.
ADERENTE
Data Luogo
DATI IDENTIFICATIVI DEL MOTOCICLO
Targa/Telaio
Marca Modello
Durata delle garanzie Mesi
Valore d’acquisto pari ad euro Importo Premio Totale pari ad Euro imposte incluse
Di cui garanzia Incendio e Furto imposte incluse
Tacito Rinnovo NO Costi di Intermediazione 40% del premio al netto delle imposte pari ad euro
A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Direzione – Servizio Sinistri
- di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 (cinque) giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto e di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base Danni, DIP Aggiuntivo Danni, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 della Polizza Collettiva CVT Moto n. 100029853, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione. Il sottoscritto dichiara di voler aderire al sopra indicato programma assicurativo non connesso al finanziamento e di essere stato adeguatamente informato che la sottoscrizione delle coperture assicurative è del tutto facoltativa e che non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere l’erogazione del Finanziamento.
Il sottoscritto dichiara di non avere in corso nessun’altra copertura afferente ai medesimi rischi sullo stesso motociclo e che gli è stato richiesto di fornire le informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle coperture proposte alle proprie esigenze. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato informato che il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all’importo del finanziamento. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e che l’Impresa non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.
ADERENTE
Data Luogo
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti contenuti nel Set Informativo CVT Moto, MTCOM.2022-2022.001:
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Premessa; Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modifica del rischio; Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 3 - Polizza collettiva ad adesione; Art. 4 - Comunicazione per l’operatività della polizza; Art. 5
– Validità; Art. 6 - Durata del contratto; Art. 6 bis – Durata delle singole applicazioni; Art. 7 – Validità territoriale; Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 9 - Oneri fiscali; Art. 10 - Rinvio alle norme di legge; Art. 12 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento; Art. 13 – Cessazione delle garanzie; Art. 14 - Risoluzione del contratto per furto totale, incendio o distruzione per danno totale del veicolo; Art. 15 - Cessazione di rischio per demolizione, alienazione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni; Art. 19 – Beneficiari; SEZIONE III
- GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE: CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI - Premessa; Art. 22 – Oggetto dell’assicurazione; Art. 23 –
Ripartizione territoriale; Art. 24 – Garanzia Incendio totale e parziale; Art. 25 – Garanzia Furto e Rapina totale e parziale; Art. 26 – Garanzia urto contro animali selvatici; Art. 27 – Limiti di indennizzo; Art. 28 – Esclusioni valide per il presente capitolo; Art. 29 – Scoperti e Franchigie; Art. 30 – Recupero del veicolo; Art. 31 – Riparazione del veicolo; Art. 32 – Definizione di danno totale; Art. 33 – Definizione di danno parziale; Art. 34 – Determinazione del valore di indennizzo; Art. 35 – Liquidazione del danno totale; Art. 36 – Liquidazione del danno parziale; Art. 37 – Pagamento dell’indennizzo; Art. 38 – Modifiche delle garanzie; CAPITOLO 2 – ASSISTENZA STRADALE - Art. 39 – Garanzia Assistenza; Art. 40 – Esclusioni relative alle prestazioni di assistenza; SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO - Art. 41 – Denuncia del Sinistro; Art. 42 – Pagamento dell’indennizzo.
ADERENTE
Data Luogo
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere o reticenti riguardanti le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Il premio viene versato in unica soluzione da Compass Banca S.p.A. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e non è frazionabile.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Consenso al Trattamento dei dati personali
Io sottoscritto, in qualità di Aderente, dopo aver letto l’informativa privacy di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. redatta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, preso atto dell’identità dei Titolari al trattamento dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dei miei diritti, nonché di ogni altra informazione contenuta nell’informativa predetta
PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati per quanto occorre in merito alle finalità di cui ai punti a) e b) dell’art. 3 dell’Informativa.
ADERENTE
Data Luogo
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 maggio 2022
Set Informativo CVT Moto - modello MTCOM.2022-2022.001 edizione 01.05.2022