Determinazione Valutazione Del Danno. Danno Parziale: In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l’avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del Mezzo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro Opzione base) 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà calcolato sulla base del valore a nuovo dell’mezzo e di tutte le sue parti. L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà (salvo quanto riportato al punto precedente) e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del Mezzo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
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