Dichiarazione comune. Le parti stipulanti, tenuto conto della evoluzione del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l’oc- cupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se posizioni di principio sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulle sue conse- guenze, si danno atto di essere addivenute ad un’intesa per la riduzione dell’ora- rio di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto. Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politi- ca economica del Paese al fine di consolidare l’occupazione, è necessario espri- mere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato. In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito. Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzati- ve delle aziende. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione confluiranno nella banca ore. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue. A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione di orario di cui al relativo capitolo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un mas- simo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario massimo di lavoro è di 12 ore gior- naliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall’art. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03. Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati sono retribui- te con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (mini- mo tabellare più contingenza). Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui più di 40 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabel- lare prevista per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per l’orario settimanale medio concor- dato, moltiplicato per 4,35). Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il com- plesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia sull’applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell’art. 33 (reclami e controver- sie) della presente parte seconda del C.C.N.L.. Il comma 5 dell’art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai” lavori discontinui o di semplice attesa o custodia” , le parti si incontreranno entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali. Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:
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Dichiarazione comune. Con l' gli accordoi interconfederalei del 20 aprile 2012 e del 26 luglio 2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività del c.c.n.l. A tale accordo interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti. Le parti stipulanti, tenuto conto in attesa che la materia relativa alla misura della evoluzione rappresentatività e alla titolarità ed efficacia della contrattazione venga regolata a livello confederale secondo quanto previsto dall'gli accordoi interconfederalei del mercato 20 aprile 2012 e considerato l’obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l’oc- cupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se posizioni di principio sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulle sue conse- guenze26 luglio 2016, si danno atto che la validità del presente c.c.n.l. è data dalla sottoscrizione delle Organizzazioni sindacali di essere addivenute ad un’intesa per la riduzione dell’ora- rio di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale categoria maggiormente rappresentative e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contrattovoto certificato, anche segreto, dei lavoratori interessati. Le parti medesime concordano chesi danno atto che la contrattazione a livello aziendale, come in premessa, non potrà avere per perseguire gli obiettivi della politi- ca economica oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali avranno durata secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL e UIL e sono rinnovabili nel rispetto del Paese principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di consolidare l’occupazione, è necessario espri- mere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario evitare sovrapposizioni con i tempi di lavoro offerto e orario lavoratorinnovo del contratto collettivo nazionale. In sostituzione coerenza con quanto previsto in premessa, le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle festività infrasettimanali abolite Organizzazioni sindacali e dalla L. n. 54/1977 Rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, per le aziende più complesse e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi secondo la prassi esistente, dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalla Rappresentanza sindacale unitaria, e devono essere inviate all'azienda in tempo utile, al fine di 8 ore consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. Le richieste devono essere inviate contemporaneamente per conoscenza all'Associazione delle piccole e medie industrie cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato. La Direzione aziendale darà riscontro delle richieste entro 20 giorni dal loro ricevimento. Nei due mesi dalla data di permesso individuale retribuito. Tali permessi saranno goduti individualmente presentazione della piattaforma e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare per il normale andamento dell’attività produttiva mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzati- ve per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle aziende. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità richieste di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione confluiranno nella banca ore. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue. A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione di orario di cui al relativo capitolo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un mas- simo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario massimo di lavoro è di 12 ore gior- naliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall’art. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03. Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati sono retribui- te con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (mini- mo tabellare più contingenza). Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui più di 40 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabel- lare prevista per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per l’orario settimanale medio concor- dato, moltiplicato per 4,35). Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il com- plesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia sull’applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell’art. 33 (reclami e controver- sie) della presente parte seconda del C.C.N.L.. Il comma 5 dell’art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai” lavori discontinui o di semplice attesa o custodia” rinnovo, le parti si incontreranno entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali. Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
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Dichiarazione comune. Le parti stipulanti, tenuto conto della evoluzione del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l’oc- cupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se posizioni di principio sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulle sue conse- guenze, Parti si danno reciprocamente atto di essere addivenute ad un’intesa che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la riduzione dell’ora- rio di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale frequenza ai corsi e di efficienza per gli esami. L’art. 58 del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contrattoC.CN.L. dell’industria oli e margarine è abrogato e sostituito dagli articoli 44 e 45 del C.C.N.L. dell’industria alimentare. Le parti medesime concordano cheIl quarto comma del suddetto art. 44 è modificato come segue: Xxxxx restando, per perseguire gli obiettivi della politi- ca economica del Paese al fine di consolidare l’occupazione, è necessario espri- mere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato. In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi con almeno 5 anni di 8 anzianità di servizio presso la stessa azienda, i congedi per la formazione previsti dall’art…..lettera C), i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso individuale retribuito. Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare retribuito il normale andamento dell’attività produttiva e comunque cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzati- ve delle aziendeorganizzative dell'azienda Malattia e Infortunio sul lavoro Modificare l’art. 50, punto 1) Conservazione del posto, comma 4 nel seguente modo: Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a mesi 12 durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto Inserire in calce all’art. 50 la seguente Nota a Verbale: Nota a Verbale Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla L. 297/1982, su richiesta del lavoratore l’azienda concederà l’anticipazione del Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di cui ai precedenti punti A (Patologie di particolare gravità) e B (Stati di tossicodipendenza) Ambiente e sicurezza Da inserire in calce all’art. 54: Note a Verbale Le Parti convengono che a decorrere dalla data di rinnovo del presente ccnl verrà costituito e inizierà ad operare nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di Settore il Gruppo di lavoro incaricato di recepire nel settore alimentare le Linee Guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l’UNI da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Le Parti si adopereranno affinché le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità fino a 100 dipendenti facciano ricorso alla formazione finanziata dall’Inail Trattamento di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione confluiranno nella banca ore. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue. A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione di orario di cui al relativo capitolo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un mas- simo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario massimo di lavoro è di 12 ore gior- naliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall’art. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03. Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati sono retribui- te con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (mini- mo tabellare più contingenza). Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui più di 40 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabel- lare prevista per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per l’orario settimanale medio concor- dato, moltiplicato per 4,35). Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il com- plesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia sull’applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto fine rapporto - Anticipazioni Il testo dell’art. 33 (reclami 72 del C.C.N.L. olii e controver- sie) della presente parte seconda del C.C.N.L.. Il comma 5 dell’art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai” lavori discontinui o di semplice attesa o custodia” , le parti si incontreranno entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali. Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:xxxxxxxxx è sostituito dal seguente.
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Dichiarazione comune. Le parti stipulanti, tenuto conto della evoluzione del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica del Paese Al realizzarsi di consolidare ed espandere l’oc- cupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se posizioni di principio sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulle sue conse- guenze, si danno atto di essere addivenute ad un’intesa per la riduzione dell’ora- rio di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto. Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politi- ca economica del Paese al fine di consolidare l’occupazione, è necessario espri- mere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato. In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito. Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzati- ve delle aziende. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione confluiranno nella banca ore. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue. A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione di orario di cui al relativo capitolo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un mas- simo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario massimo di lavoro è di 12 ore gior- naliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall’art. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03. Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati sono retribui- te con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (mini- mo tabellare più contingenza). Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui più di 40 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabel- lare prevista per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per l’orario settimanale medio concor- dato, moltiplicato per 4,35). Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il com- plesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia sull’applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell’art. 33 (reclami e controver- sie) della presente parte seconda del C.C.N.L.. Il comma 5 dell’art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai” lavori discontinui o normativa di semplice attesa o custodia” Xxxxx che definisca la nozione di lavoratore notturno ai fini della disciplina pensionistica, le parti si incontreranno entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina i successivi 60 giorni, per effettuare le opportune armonizzazioni la armonizzazione delle relative norme contrattuali. Xxxxx restando i limiti e le condizioni fissate nella norma di cui sopra, per l’effettuazione di ore di lavoro eccedenti l’orario normale di 40 ore settimanali, la qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di Xxxxx. Per gli addetti all’industria degli alimenti zootecnici, nelle lavorazioni eseguite su tre turni continui e avvicendati, il lavoro compreso nei due turni diurni sarà compensato con una maggiorazione del 5%. Sono considerati giorni festivifatte salve le soluzioni concordate di miglior favore. A fronte di ammasso di prodotti qualora emergano difficoltà nell’applicazione dei regimi di flessibilità si potranno applicare le norme di cui al secondo comma del presente articolo. Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole e di quello delle carni, salvo eventuali modifiche tenuto conto delle specificità dell’attività svolta dalle Aziende nonché dei vincoli veterinari e igienico-sanitari che impongono il recupero delle macellazioni quotidianamente programmate e non completate a causa di legge:eventi accertabili non previsti e/o straordinari, le parti convengono, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera c, della Legge 409/1998, sulla inderogabile necessità di portare comunque a termine in giornata la macellazione dei capi presenti in Azienda o il cui ritiro sia stato avviato.
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Dichiarazione comune. Le parti stipulantiprospettano la possibilità di utilizzare lavoratori - in particolare "primi maestri" - quiescenti per limiti d'età e in possesso di attestato di ex maestro vetraio, tenuto conto per finalità formative onde conservare il patrimonio professionale maturato nella tradizione e promuovere, attraverso lo stimolo e il confronto, lo sviluppo della evoluzione creatività della sensibilità artistica. Ai quadri e ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione, da parte dell'azienda, di professionisti nell'ambito dei quali il dipendente opererà la sua scelta. Quanto sopra verrà riconosciuto in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. Ai quadri si conviene di riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, un trattamento - aggiuntivo al t.f.r. - pari ad un terzo dell'indennità sostitutiva del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, procedano alla risoluzione del Paese di consolidare ed espandere l’oc- cupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se posizioni di principio sulla riduzione dell’orario rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso. Nel caso di assegnazione provvisoria a mansioni corrispondenti al livello di quadro che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 5 mesi. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e sulle sue conse- guenzediritti di autore al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso con riguardo alle specifiche attività svolte. Ai lavoratori suindicati si conviene di riconoscere interventi formativi e di aggiornamento professionale per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionale, quale supporto delle responsabilità loro affidate. Nell'Allegato 1 (Tabelle retributive) sono riportati gli importi dell'indennità di funzione riconosciuta ai lavoratori con qualifica di quadro. Le parti nel convenire che con la regolamentazione di cui agli artt. 11 e 12 si è data attuazione al disposto della legge n. 190/1985, si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere di essere addivenute ad un’intesa per continuità di autonome funzioni direttive che implicano la riduzione dell’ora- rio di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto. Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politi- ca economica del Paese al fine di consolidare l’occupazione, è necessario espri- mere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato. In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito. Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzati- ve delle aziende. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione confluiranno nella banca ore. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue. A far data dal 1990responsabilità, il compenso pari ad 1/26 coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali nonché dall'attribuzione di funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione di orario di cui al relativo capitolo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un mas- simo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario massimo di lavoro è di 12 ore gior- naliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall’art. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03. Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati sono retribui- te con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (mini- mo tabellare più contingenza). Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui più di 40 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabel- lare prevista per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per l’orario settimanale medio concor- dato, moltiplicato per 4,35). Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua realizzazione degli operai addetti a mansioni continue qualora il com- plesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia sull’applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni obiettivi aziendali, si fa rinvio al disposto dell’art. 33 (reclami e controver- sie) della presente parte seconda del C.C.N.L.. Il comma 5 dell’art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai” lavori discontinui o di semplice attesa o custodia” , le parti si incontreranno entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali. Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:.
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Dichiarazione comune. Le parti stipulanti- rilevate e considerate favorevolmente, tenuto conto specie per il settore del vetro tradizionale a mano, anche le opportunità di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni (leggi n. 407/1990 e n. 169/1991), relativamente ai contratti di formazione e lavoro così come regolati dagli accordi interconfederali 8 maggio 1986 e 18 dicembre 1988 e seguenti - prospettano la possibilità di utilizzare lavoratori - in particolare "primi maestri" - quiescenti per limiti d'età e in possesso di attestato di ex maestro xxxxxxx, per finalità formative onde conservare il patrimonio professionale maturato nella tradizione e promuovere, attraverso lo stimolo e il confronto, lo sviluppo della evoluzione creatività della sensibilità artistica. Quadri e lavoratori con funzioni direttive Ai quadri e ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione, da parte dell'azienda, di professionisti nell'ambito dei quali il dipendente opererà la sua scelta. Quanto sopra verrà riconosciuto in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. Ai quadri si conviene di riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, un trattamento - aggiuntivo al t.f.r. - pari ad un terzo dell'indennità sostitutiva del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, procedano alla risoluzione del Paese di consolidare ed espandere l’oc- cupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se posizioni di principio sulla riduzione dell’orario rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso. Nel caso di assegnazione provvisoria a mansioni corrispondenti al livello di quadro che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 5 mesi. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e sulle sue conse- guenzediritti di autore al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso con riguardo alle specifiche attività svolte. Ai lavoratori suindicati si conviene di riconoscere interventi formativi e di aggiornamento professionale per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionale, quale supporto delle responsabilità loro affidate. Le parti nel convenire che con la regolamentazione di cui agli artt. 11 e 12 si è data attuazione al disposto della legge n. 190/1985, si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere di essere addivenute ad un’intesa per continuità di autonome funzioni direttive che implicano la riduzione dell’ora- rio di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto. Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politi- ca economica del Paese al fine di consolidare l’occupazione, è necessario espri- mere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato. In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito. Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzati- ve delle aziende. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione confluiranno nella banca ore. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue. A far data dal 1990responsabilità, il compenso pari ad 1/26 coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali nonché dall'attribuzione di funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione di orario di cui al relativo capitolo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un mas- simo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario massimo di lavoro è di 12 ore gior- naliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall’art. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03. Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati sono retribui- te con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (mini- mo tabellare più contingenza). Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui più di 40 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabel- lare prevista per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per l’orario settimanale medio concor- dato, moltiplicato per 4,35). Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua realizzazione degli operai addetti a mansioni continue qualora il com- plesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia sull’applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni obiettivi aziendali, si fa rinvio al disposto dell’art. 33 (reclami e controver- sie) della presente parte seconda del C.C.N.L.. Il comma 5 dell’art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai” lavori discontinui o di semplice attesa o custodia” , le parti si incontreranno entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali. Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:.
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Dichiarazione comune. Le parti stipulantiprospettano la possibilità di utilizzare lavoratori, tenuto conto in particolare "primi maestri", quiescenti per limiti d'età e in possesso di attestato di ex maestro vetraio, per finalità formative onde conservare il patrimonio professionale maturato nella tradizione e promuovere, attraverso lo stimolo e il confronto, lo sviluppo della evoluzione creatività della sensibilità artistica. Ai quadri e ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione, da parte dell'azienda, di professionisti nell'ambito dei quali il dipendente opererà la sua scelta. Quanto sopra verrà riconosciuto in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. Ai quadri si conviene di riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, un trattamento aggiuntivo al t.f.r., pari ad un terzo dell'indennità sostitutiva del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, procedano alla risoluzione del Paese di consolidare ed espandere l’oc- cupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se posizioni di principio sulla riduzione dell’orario rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso. Nel caso di assegnazione provvisoria a mansioni corrispondenti al livello di quadro che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 5 mesi. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e sulle sue conse- guenzediritti di autore al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso con riguardo alle specifiche attività svolte. Ai lavoratori suindicati si conviene di riconoscere interventi formativi e di aggiornamento professionale per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionale, quale supporto delle responsabilità loro affidate. Nell'Allegato 1 (tabelle retributive) sono riportati gli importi dell'indennità di funzione riconosciuta ai lavoratori con qualifica di quadro. Le parti nel convenire che con la regolamentazione di cui agli artt. 11 e 12 si è data attuazione al disposto della legge n. 190/1985, si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere di essere addivenute ad un’intesa per continuità di autonome funzioni direttive che implicano la riduzione dell’ora- rio di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto. Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politi- ca economica del Paese al fine di consolidare l’occupazione, è necessario espri- mere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato. In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito. Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzati- ve delle aziende. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione confluiranno nella banca ore. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue. A far data dal 1990responsabilità, il compenso pari ad 1/26 coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali nonché dell'attribuzione di funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione di orario di cui al relativo capitolo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un mas- simo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario massimo di lavoro è di 12 ore gior- naliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall’art. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03. Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati sono retribui- te con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (mini- mo tabellare più contingenza). Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui più di 40 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabel- lare prevista per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per l’orario settimanale medio concor- dato, moltiplicato per 4,35). Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua realizzazione degli operai addetti a mansioni continue qualora il com- plesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia sull’applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni obiettivi aziendali, si fa rinvio al disposto dell’art. 33 (reclami e controver- sie) della presente parte seconda del C.C.N.L.. Il comma 5 dell’art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai” lavori discontinui o di semplice attesa o custodia” , le parti si incontreranno entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali. Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:.
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Dichiarazione comune. Le parti stipulanti, tenuto conto della evoluzione del mercato e considerato l’obiettivo l'obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l’oc- cupazione l'occupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se diverse posizioni di principio sulla riduzione dell’orario dell'orario di lavoro e sulle sue conse- guenzeconseguenze, si danno atto di essere addivenute ad un’intesa un'intesa per la riduzione dell’ora- rio dell'orario di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva l'effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto. Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politi- ca politica economica del Paese al fine di consolidare l’occupazionel'occupazione, è necessario espri- mere esprimere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato. In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito. Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico tecnico-produttive ed organizzati- ve organizzative delle aziende. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze esigenze aziendali. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al 1° comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero. I permessi non usufruiti entro l’anno l'anno di maturazione confluiranno nella banca ore. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue. A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda men- sile mensile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione riduzione di orario di cui al relativo capitolo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni eccezioni e deroghe relative, l’orario l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un mas- simo massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio l'alloggio stesso sia di pertinenza dell’aziendadell'azienda, per i quali l’orario l'orario massimo di lavoro è di 12 ore gior- naliere giornaliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall’artdall'art. 4 4, comma 2 2, D.Lgs. 66/03n. 66/2003. Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati suindicati sono retribui- te retribuite con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (mini- mo minimo tabellare più contingenza). Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui più di 40 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabel- lare prevista tabellare previsto per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per l’orario l'orario settimanale medio concor- datoconcordato, moltiplicato per 4,35). Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il com- plesso complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia sull’applicazione sull'applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell’artdell'art. 33 (reclami Reclami e controver- siecontroversie) della presente parte Parte seconda del C.C.N.L.. c.c.n.l. Il comma 5 dell’artdell'art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui discontinui. Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai” ai "lavori discontinui o di semplice attesa o custodia” ", le parti si incontreranno entro tre mesi dall’entrata dall'entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali. Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:
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