DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL RISCHIO Clausole campione

DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL RISCHIO. La presente Xxxxxxx è sottoscritta sulla base di informazioni che hanno determinato l’accettazione del rischio da parte della Compagnia di Assicurazione e in relazione a loro è stato calcolato il Premio. L’Assicurato ha il dovere di informare l’Assicuratore della natura e delle circostanze del rischio ed all’occorrenza di ogni fatto a sua conoscenza che può aggravarlo o modificarlo. Secondo quanto previsto dall’art. 1893 cod. civ., la Compagnia di Assicurazione avrà diritto di recedere dal Contratto per mezzo di raccomandata A.R. da indirizzarsi all’Assicurato nei 3 (tre) mesi dall’avvenuta conoscenza del fatto che questi abbia fornito informazioni inesatte o reticenti sul rischio. In tal caso il Premio già versato sarà trattenuto dall’Assicuratore. Se il danno interviene prima che l’Assicuratore invii tale comunicazione, il pagamento dell’Indennizzo avverrà secondo quanto previsto dall’art. 1893, secondo comma, cod. civ. Secondo quanto previsto dall’art. 1892 cod. civ., quando l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, l’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara all’Assicurato di voler esercitare l’impugnazione. Tuttavia, se il Sinistro si verifica prima che siano decorsi 3 (tre) mesi dal giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, l’Assicuratore medesimo sarà liberato dal pagamento dell’Indennizzo. In ogni caso, qualora l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza si traducano in un aggravamento del rischio, l’Assicuratore avrà comunque diritto ad un adeguamento del premio, con effetto retroattivo, in ragione del maggior rischio assicurato anche decorsi 3 (tre) mesi dalla scoperta dell’inesattezza o della reticenza.

Related to DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL RISCHIO

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).