Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa come previsto all’art. 15 - “ESCLUSIONI E RIVALSA”.
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Samples: Informativa Precontrattuale, Insurance Policy, Assicurazione Rc Auto Moto
Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa come previsto all’art. 15 - “ESCLUSIONI E RIVALSA”.
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Samples: Assicurazione Rc Natanti
Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, compreso eventuali cambi di residenza sia del contraente che dell’Assicurato intervenuti in corso di contratto. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa come previsto all’art. 15 - “ESCLUSIONI E RIVALSA”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile