Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio. (1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto. (2) Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3. (3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio. (4) Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia. (5) Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
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Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio. (1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione alla stipula della polizza o durante la vigenza durata della polizzastessa, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2) Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
(3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiorecontratto, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in In caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischiocompleto.
(4) Se, Se dopo la conclusione del contratto, contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5) Fermo quanto stabilito ai punti Se il Contraente omette la denuncia di un oggetto aggiuntivo dell’assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa.
(1), (2), (36) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa gravesua colpa.
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Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio. (1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2) Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
(3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio.
(4) Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5) Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
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Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio. (1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2) Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
(3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiorecontratto, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. ., qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto dovuto, se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio.
(4) Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5) Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
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Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio. (1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione alla stipula della polizza o durante la vigenza della polizzastessa, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2) Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
(3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiorecontratto, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 18981898 Cod. Civ., ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio.
(4) Se, Se dopo la conclusione del contratto, contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5) Fermo quanto stabilito ai dai punti punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
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