Disposizione per
Disposizione per
Assicurazione Universale per la Tutela Legale Penale
Polizze n. 82.0005572 e Polizza n. 82.0005588
Disposizioni che
regolano il contratto Condizioni Speciali per la Tutela Giudiziaria Penale Generale
(CSP 2017, Edizione: 03.11.17), nonché le
Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Giudiziaria (CTG 2017, Edizione: 03.11.2017).
Contraente Società
XXXXX XXXXXXXX E XXXXXXXXXX XXXXX X.X.X.
Xxx Xxxxxxxxx 000 X- 00000 Xxxx (XX)
Assicuratore ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia Xxx X. Xxxxxxxxxxxx, 0
X-00000 Xxxxxx (XX)
è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (tutela legale) nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento.
Persone assicurate L’Assicurato è il medico, cliente della contraente, che ha sottoscritto il
certificato di applicazione, nell’esercizio delle sue funzioni e/o mansioni così come riportato sul frontespizio di polizza, compresa l’eventuale attività apicale, organizzativo-gestionale, posta in essere in qualità di Medico Dirigente e/o Direttore/Primario di struttura sanitaria, eccetto i danni patrimoniali e la responsabilità amministrativa da colpa grave, salvo diversa pattuizione:
▪ Medico Generico/Medico Specialista esclusa attività chirurgica
▪ Medico Dipendente / Intramoenia con attività chirurgica
▪ Medico Libero Professionista / Extramoenia /con attività chirurgica
Ciascun assicurato riceve un certificato di assicurazione, relativo alla presente polizza, con l’estratto delle condizioni e informativa sulla privacy.
Durata dei certificati A) 1 anno – con tacito rinnovo In mancanza di disdetta tramite lettera
raccomandata da spedire al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza, il certificato si proroga tacitamente di volta in volta per un anno.
B) Inferiore ad 1 anno Xxxxxx riconosce al Contraente la facoltà di emettere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno per far coincidere la scadenza del certificato con quella della convenzione o dell’assucurazione rc professionale del Cliente. Fermo ed invariato quanto stabilito al punto A)
Precisazione In caso di emissione di certificati di durata inferiore ad 1 anno il premio pattuito dovrà essere versato interamente se la durata del certificato supera i 6 mesi , altrimneti sarà pari al 50%
Ambito di validità territoriale Europa
GARANZIA A
Copertura base A) Procedimenti penali
La garanzia comprende
• la difesa dall’accusa di aver commesso un reato;
• l’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall’accusa di aver commesso:
• un reato colposo;
• un reato doloso,
così come specificato all’art. 5 CSP 2017.
B) Illeciti amministrativi La garanzia comprende
Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell’Assicurato così come specificato all’art. 5 CSP 2017.
Cassazione / Corte Costituzionale Si precisa che, qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in
garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all’assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2017).
Massimale di copertura indicato in polizza per sinistro senza limite annuo
complessivo € 50.000,00
complessivo € 80.000,00 all’interno del massimale sono compresi:
diritti e onorari dell’avvocato illimitato
spese di viaggio dell’avvocato illimitato
spese di viaggio dell’assicurato illimitato
spese per CTU/Perito di parte illimitato
spese di traduzione illimitato
Cauzione per evitare
limitazioni della libertà personale € 15.000,00 per persona assicurata
Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l’importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.
Per il resto trova applicazione l’art. 6 (7) CSP 2017.
Patteggiamento Ai sensi dell’art. 5 CSP 2017, la garanzia si estende altresì al
procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.).
Scoperto Lo scoperto ammonta a 10,00% ma non inferiore ad € 1.500,00 per
assicurato e sinistro e viene detratto dalle spese legali.
Estensioni particolari SEMPRE OPERANTI
GARANZIA B
TUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHE
La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:
• 81/08 (codice sicurezza)
• 196/03 (codice privacy)
Ambito della validità territoriale Italia, San Marino, Città del Vaticano.
Sinistro
Insorgenza del caso assicurativo
nei procedimenti amministrativi A parziale deroga dell’art. 8 CSP 2017 il sinistro si intende insorto con
il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.
Codice sicurezza Insorgenza del sinistro
nei procedimenti penali Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in
parziale deroga all’art. 8 XXX 0000, il sinistro si intende insorto:
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l’evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.
GARANZIA C
TUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALE
Nel caso in cui l’Assicurato venga chiamato innanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana a risarcire un danno (anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell’azione sia coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale, vale quanto segue.
La copertura è valida per sostenere le spese di chiamata in causa, fino al limite di € 4.500,00 dell’assicuratore di R.C. Professionale dell’Assicurato, nel caso in cui non adempia né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo a resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro l’Assicurato.
Tutto ciò a condizione che l’Assicurato abbia avvisato tempestivamente l’assicuratore di R.C. e abbia rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza R.C.
Ambito della validità territoriale Italia, San Marino, Città del Vaticano.
Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG 2017).
GARANZIA D
RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI
La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità medica e responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all’assicurato.
La copertura sussiste solo nel limite in cui il sinistro sia coperto da un’assicurazione per la responsabilità civile in aggiunta e dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3, x.x.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG 2017).
(OPERANTE PER IL MEDICO DIPENDENTE/INTRAMOENIA/EXTRAMOENIA)
CONTROVERSIE DI LAVORO La copertura assicurativa comprende i costi sostenuti dall’Assicurato
per controversie inerenti il proprio contratto di lavoro dipendente con l’Ente di appartenenza nelle competenti sedi. Il massimale per questa garanzia è limitato ad € 4.500,00
ESTENSIONE MASSIMALE DELLA GARANZIA E
(OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
CONTROVERSIE DI LAVORO La copertura assicurativa comprende i costi sostenuti dall’Assicurato
per controversie inerenti il proprio contratto di lavoro dipendente con l’Ente di appartenenza nelle competenti sedi. Il massimale per questa garanzia è limitato ad € 25.000,00
Ambito della validità territoriale Italia, San Marino,Città del Vaticano. Alla presente estensione si
applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazioni (CTG 2017)
GARANZIA F
(OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
COLPA GRAVE XXXXXX tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti per danno erariale – casi di resistenza in procedimenti tendenti all’accertamento per colpa grave, per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, nel quale si contesti la colpa grave dell'assicurato.
La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre.
Sinistro unico I titolari dei singoli certificati assicurativi sono Assicurati ai fini del “sinistro unico” come da art. 8 (1) (e) XXX 0000
Xxxxxxxx di sussidiarietà La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo
dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL del personale degli Enti Pubblici o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata direttamente dall’assicurato e/o dall’ente di appartenenza.
In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all’assicurato dall’Ente di appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza.
Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, XXXXXX interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall’assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro.
Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall’ente di appartenenza e/o dall’eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l’importo ricevuto a ROLAND.
Retroattività della garanzia Per i clienti precedentemente non assicurati per la tutela legale,
l’assicurazione vale anche per le imputazioni di natura colposa e/o dolosa, per fatti avvenuti entro 12 mesi prima della stipula del presente contratto se in quel momento sconosciuti all’Assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892, 1893 c.c., l’assicurato dichiara di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia in ordine a comportamenti colposi / dolosi a lui imputabili.
Premio Il premio pro capite annuale (comprensivo del 21,25% di imposte) è:
▪ Medico Generico – Medico Specialista (esclusa attività chirurgica)
Garanzia BASE
€ 142,00 Con massimale di € 50.000,00
€ 192,00 Con massimale di € 80.000,00
Con inserimento GARANZIA F - COLPA GRAVE
€ 177,00 Con massimale di € 50.000,00
€ 227,00 Con massimale di € 80.000,00
▪ Medico Dipendente / Intramoenia con attività chirurgica
Garanzia BASE
€ 250,00 Con massimale di € 50.000,00
€ 300,00 Con massimale di € 80.000,00
Con inserimento GARANZIA F - COLPA GRAVE
€ 285,00 Con massimale di € 50.000,00
€ 335,00 Con massimale di € 80.000,00
▪ Medico Libero Professionista/Extramoenia con attività chirurgica
Garanzia BASE
€ 350,00 Con massimale di € 50.000,00
€ 400,00 Con massimale di € 80.000,00
Con inserimento GARANZIA F - COLPA GRAVE
€ 385,00 Con massimale di € 50.000,00
€ 435,00 Con massimale di € 80.000,00
Per estensione massimale della garanzia E "controversie lavoro"
▪ Per tutte le categorie
Sovra premio € 43,00 Con massimale di € 25.000,00
Effetto della copertura/
Pagamento del premio La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul
certificato, purchè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del xxxxxxxxx.Xx data di incasso del premio indicata dall’intermediario è da intendersi pertanto come giorno dell’avvenuto pagamento utile ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa.
Intermediario Società
XXXXX XXXXXXXX E XXXXXXXXXX XXXXX X.X.X.
Via Nomentana 761
I- 00137 Roma
Assistenza in caso di sinistro In caso di sinistro Vi preghiamo di contattare:
XXXXX XXXXXXXX E XXXXXXXXXX XXXXX X.X.X.
Xxx Xxxxxxxxx 000- 00000 Xxxx
Tele. 06.86895944 – 00.00000000 fax 00.0000000
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx – xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 X-00000 Xxxxxx (XX)
Tel. x00 00 000 0000 Fax. x00 00 000 000 00
Allegato alle Disposizioni per Assicurazione Universale per la Tutela Legale Penale
Clausola di continuità
(Se richiamata in polizza) La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti
durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società XXX e dei quali l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
1. la presente polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore XXX
2. l’evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della polizza XXXXXX;
3. L’assicuratore precedente XXX abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L’assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.
Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni di polizza dell’assicuratore precedente XXX in vigore al momento dell’insorgenza del sinistro, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX.
I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.
Informazioni inerenti la polizza precedente:
Assicuratore:
N. Polizza:
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TUTELA LEGALE ROLAND PER ROLAND PENALE
Il presente fascicolo informativo contenente:
a) nota informativa comprensiva di glossario;
b) condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente con la proposta di assicurazione ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 1 NOVEMBRE 2017
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d’assicurazione con sede legale in Xxxxxxx (Xxxxxxxx), Xxxxx-Xxxxxx-Xxx. 00.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza tedesca denominata “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (“Bafin”), al cui controllo è sottoposta.
In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (“tutela legale”) in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.
La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l’Italia è in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0
Tel: x00 00 000 000 0
Fax: x00 00 000 000 00
email: xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 90.784.111,49. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (Solvency II), è pari al 141,16%.
Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a
€ 22.614.965,77.
I dati indicati si riferiscono all’anno 2016.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Salvo diverse pattuizioni fra le parti si applica quanto di seguito indicato.
Il contratto è solitamente stipulato con tacito rinnovo: si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, alla proposta allegata.
Il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.
In mancanza, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.
In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell’imposta assicurativa per il periodo d’assicurazione non goduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 14 e 21 delle condizioni di tutela legale penale (CSP).
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La copertura assicurativa offerta riguarda il seguente prodotto per Imprese:
- XXXXXX Xxxxxx.
La polizza ROLAND penale, regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale, garantisce i costi:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad
€1.000,00 e/o non pecuniaria;
c) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale;
d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata;
e) cauzione penale per procedimenti all’estero;
f) per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta dal relativo ordine professionale di appartenenza purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo.
Per maggiori dettagli, si rimanda all’art. 5 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).
Le garanzie sopra riportate sono sempre previste nel contratto.
Ulteriori eventuali estensioni/limitazioni particolari di garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.
Avvertenza: il prodotto ROLAND PENALE può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
In merito si rinvia agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 CSP.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
Massimale complessivo: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per persona.
Difesa nel procedimento penale aperto a carico dei legali rappresentanti Xxxxx e Caio. Spese legali sostenute in totale: € 400.000,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 300.000,00
Massimale complessivo: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per persona. Scoperto 10%. Difesa nel procedimento penale aperto a carico dei legali rappresentanti Xxxxx e Caio.
Spese legali sostenute in totale: € 400.000,00 (€ 200.00,00 per Assicurato). Scoperto: 10% delle spese legali = 40.000,00
€ 400.00,00 – 40.000,00 € = € 360.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 300.000,00.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: ai sensi dell’art. 16 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.
AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall’ordinamento giuridico italiano.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell’art. 16 delle condizioni speciali di tutela legale (CSP).
Esempio: durante l’anno muta l’attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione della polizza.
AVVERTENZA: si rinvia alla proposta di assicurazione allegata per eventuali deroghe specifiche all’art. 16 CSP.
6. Premi
Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.
Il pagamento, se effettuato all’intermediario autorizzato all’incasso da XXXXXX, produce per il Contraente effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).
Si rinvia all’art. 13 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) per ulteriori approfondimenti.
7. Rivalse
AVVERTENZA: le spese legali anticipate da XXXXXX dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.
Si rinvia all’art. 20 (2) delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).
Ai sensi dell’art. 18 (7) delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi, giusta gli artt. 1201, 1203 e 1916 c.c.
Pertanto, qualora si individuassero soggetti terzi tenuti al rimborso, XXXXXX agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell’Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.
8. Rinnovo del contratto - Recesso - Risoluzione di diritto del contratto assicurativo
AVVERTENZA: il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.
In mancanza, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.
In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell’imposta assicurativa per il periodo d’assicurazione non goduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 14 e 21 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).
Come previsto dall’art. 15 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP), il contratto si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:
- nel caso di persona giuridica: salvo diversa valutazione da XXXXXX per effetto dell’apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straor- dinaria o sentenza di fallimento;
- nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione o decesso del Contraente.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre ai sensi dell’art. 8 CSP da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato e vengono così generate spese legali.
10. Legge applicabile al xxxxxxxxx
XXXXXX propone di applicare al contratto la legge italiana.
In virtù dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
11. Regime fiscale
L’imposta assicurativa gravante sul premio annuo pagato dal Contraente è attualmente pari al 21,25% e non viene rimborsata in nessun caso.
Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: in deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a XXXXXX il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a XXXXXX l’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall’art. 1910 c.c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli articoli 8 (2) e all’art. 18 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).
13. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con una delle seguente modalità:
- tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx;
- via fax al n. (x00) 00 000 000 00, all’attenzione dell’Ufficio Reclami;
- via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l’impresa -, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all’Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e XXXXXX circa la gestione del sinistro o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
Si rimanda all’art. 18 (8) CSP.
AVVERTENZA: resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Mediazione finalizzata alla conciliazione
In virtù del D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione è obbligatorio.
Pertanto, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, deve essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.
Qualora si volesse avviare la media-conciliazione, sarà possibile scrivere - via posta o via fax (n. x00 00 000 000 00) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG – Rappresentanza Generale per l’Italia –
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx.
Indicare nell’oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.
L’ordinamento giuridico prevede anche l’ipotesi della negoziazione assistita, nei casi espressamente previsti dalla Legge 10.11.2014, n. 162, che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato.
XXXXXX Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante Generale per l’Italia Xxxxxx Xxxxxxxx
Si intende per:
Arbitrato: procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.
Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assicurato: la persona garantita dalla polizza Contraente: il soggetto che stipula il contratto. Contravvenzione: si veda voce reato.
Danno: conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).
Delitto: si veda voce reato.
Fatto illecito: qualsiasi fatto che violi norme dell’ordinamento giuridico. Franchigia: la parte di danno in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato. Giudiziale: attività svolta dinnanzi ad un’autorità giudiziaria giudicante.
Indennizzo: la somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro. Massimale: somma entro la quale XXXXXX risponde per ogni sinistro.
Periodo di assicurazione: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Reato: violazione delle norme penali.
I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.
I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia). L’elemento psicologico del delitto è il dolo, salvo che la legge non preveda espressamente la punibilità a titolo di colpa.
Le contravvenzioni sono condotte meno gravi. Per la punibilità è sufficiente l’elemento psicologico della colpa.
Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro.
Sanzione amministrativa: misure adottate dall’ordinamento per colpire illeciti amministrativi. Sinistro: evento per il quale viene prestata l’assicurazione.
Il sinistro si intende insorto nel momento in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto.
Scoperto: la parte di danno in misura percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Stragiudiziale: attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.
Terzo: non sono considerati terzi:
a) i genitori, il coniuge ed i figli dell’Assicurato (anche se non convivono con lui);
b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l’Assicurato;
c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.
Tutela Legale: l’assicurazione di Tutela Legale di cui all’art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).
Condizioni speciali per la tutela legale penale CSP
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e condizioni applicabili
XXXXXX assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza. Alla polizza si applicano le presenti Condizioni speciali per la tutela legale penale (CSP); per quanto non espressa-mente derogato o disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.
Art. 2 Attività assicurate
La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all’esercizio dell’attività del Contraente e delle società coassicurate. L’attività assicurata è quella che si rileva da:
• voce specifica prevista in polizza;
• oggetto sociale;
• visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale.
In caso di attività professionali vale l’attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale.
Se il Contraente è una persona fisica vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato.
Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto.
In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l’art. 16 (1).
XXXXXX comunica quindi l’eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato.
Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.
Art. 3 Società coassicurate
(1) Se il Contraente è una società/ente, sono in modo automatico assicurate le sedi secondarie, se non si tratta di persone giuridiche autonome, della società/ente Contraente in Italia e all’estero, nei territori pattuiti in polizza. In tutti gli altri casi sono coassicurate le società/enti solo se pattuito in polizza.
(2) Se la copertura ricomprende l’inclusione di coassicurate e, se successivamente alla stipula del contratto il Contraente o la società coassicurata costituiscono o acquisiscono altre società, la copertura assicurativa si estende a queste ultime, alle seguenti condizioni:
a) le nuove società abbiano sede nel territorio pattuito in polizza;
b) le nuove società entrino nel bilancio consolidato del Contraente.
Lo stesso vale nel caso di fusione di società coassicurate con altre società, fatto salvo i precedenti punti a) e b).
Quanto indicato al presente punto (2) si applica ai sinistri insorti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia della costituzione/acquisizione/fusione.
Nel caso in cui una società dovesse già beneficiare di una polizza di Tutela Legale trova applicazione, per quanto compatibile, il contenuto degli artt. 25 e 26.
(3) In deroga all’art. 16 (2), entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l’eventuale rideterminazione del premio e delle condizioni.
Resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la prosecuzione della garanzia assicurativa per le nuove società dal momento del ricevimento di tale comunicazione. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.
In mancanza della comunicazione relativa alla modifica, trova applicazione l’art. 16 (1)
(4) Se una società coassicurata viene venduta vale quanto segue:
previa valutazione di XXXXXX, in base all’art. 26, può essere pattuita continuità con la polizza XXXXXX con la quale era precedentemente coassicurata, purché l’ordine per la nuova polizza XXXXXX pervenga entro tre mesi dalla cessione.
Il nuovo contratto avrà le medesime garanzie delle quali beneficiava la Società ceduta, fermo quanto stabilito dall’art. 26.
Indipendentemente dalla stipula di una copertura successiva, le garanzie assicurative continuano per le persone assicurate dalla polizza ROLAND del Contraente per le attività prestate presso la società venduta/fuoriuscita e per i sinistri insorti durante il periodo in cui la società era coassicurata.
(5) Lo stesso vale nei casi di fusione del Contraente con altra società o cessione/affitto di ramo d’azienda.
(6) Indipendentemente dalla stipula di una successiva polizza con XXXXXX, la copertura assicurativa continua a favore delle persone già assicurate con la precedente polizza XXXXXX per gli incarichi
precedentemente svolti presso la società ceduta, incorporata per fusione o in caso di cessione/affitto di ramo d’azienda.
Ciò a condizione che la presunta o reale violazione di norme di legge e/o di contratti contestata ricada temporalmente nel periodo in cui la società risultava assicurata.
(7) Alle società coassicurate si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:
a) vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente;
b) le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente e a XXXXXX;
c) solo il Contraente risponde dei premi assicurativi;
d) il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore delle coassicurate;
e) fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa sussiste nella misura e per il tempo in cui la prestazione della stessa non
è vietata all’assicuratore da norme di legge estere. Per il caso in cui, in base a questa regolamentazione, persone, filiali o società partecipate assicurate non abbiano diritto alla garanzia assicurativa e il Contraente le manlevi dai costi sostenuti di conseguenza, la garanzia assicurativa comprende il rimborso di tali costi sostenuti dal Contraente fino alla misura massima delle spese assicurate.
Art. 4 Persone assicurate
Assicurati sono i soggetti indicati in polizza. Le persone fisiche indicate in polizza sono assicurate nell’espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente e/o delle società/enti coassicurati o presso società/enti non indicati in polizza. In questo ultimo caso la copertura opera purchè esista incarico scritto della Contraente/societá coassicurata.
Per tutti gli altri incarichi per i quali non esista un incarico scritto tra Contraente/società coassicurata e l’assicurato, la copertura deve essere espressamente richiamata in polizza.
Alle persone assicurate vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente.
Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone assicurate.
Sono, altresì, assicurate le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità della polizza ROLAND (o di altra precedente, se è prevista la clausola di continuità) e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a XXXXXX.
Art. 5 Rischio assicurato (1)
Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari
XXXXXX xxxxxxxxxx i costi:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
b) Se previsto in polizza, per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria.
Inoltre, qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario, come sopra precisato, superiore nel minimo edittale a euro 1.000,00, o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce, se previsto in polizza, le spese per la difesa in tale fase (ad esempio, attraverso la presentazione di memorie).
La copertura per la fase prodromica, sempreché pattuita in polizza, opera come sopra precisato con il sottolimite, per le spese legali, di euro 3.500,00 per sinistro.
Sia per la fase prodromica, sia in caso di presentazione di ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente, XXXXXX - una volta esaminata la documentazione - conferma la copertura senza previa valutazione della probabilità di successo.
La garanzia di cui alla presente lettera b) è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, per la fase prodromica, indipendentemente dal numero di società/enti assicurati in polizza.
Dalla sesta denuncia in poi fatta nell’anno assicurativo, la copertura sarà operante esclusivamente per il ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria, con esclusione pertanto di qualsiasi fase prodromica;
c) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all’art. 6 (2) b);
d) sostenuti dal Contraente, qualora assicurato in polizza, e/o dalla società coassicurata, per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti al Contraente/alla società coassicurata, o detenuti o posseduti dagli stessi, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato e/o un illecito amministrativo nei quali venga accertato il dolo della persona assicurata. In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.
(2)
Difesa in procedimenti disciplinari
Qualora, a seguito della contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi
dell’art. 5 (1) (a) e (b), dovesse aprirsi una qualsiasi vertenza davanti al relativo ordine professionale di appartenenza, XXXXXX xxxxxxxxxx le spese di difesa.
Art. 6 Spese assicurate
ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art.12.
Gli indennizzi vengono liquidati in euro.
Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso, salvo quanto previsto all’ultimo comma del successivo punto (4) del presente articolo.
(1)
Spese giudiziarie ROLAND riconosce:
- le spese processuali poste a carico dell’Assicurato;
- le spese per la registrazione di atti giudiziari;
- le spese per ottenere copia degli atti d’indagine.
(2)
Onorari e scelta dell’Avvocato
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.
ROLAND liquida i compensi di un Avvocato, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi o della normativa vigente.
In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi.
In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento
giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
La copertura viene prestata per le seguenti attività:
a) difesa dell’Assicurato per i casi previsti dall’art. 5 (1) (a), (b) e (d);
b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1) (c), qualora l’Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
- nel quale sussiste il pericolo di un’incriminazione propria o di altre persone assicurate;
- stralciato (cioè separato) da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).
Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, XXXXXX riconoscerà altresì le spese aggiuntive relative all’assistenza di tale professionista.
Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato.
(3)
Spese di viaggio dell’Avvocato e dell'eventuale domiciliatario
Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento.
La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con l’esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che
rappresentano una duplicazione perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato.
Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).
(4)
Spese di viaggio dell’Assicurato
XXXXXX riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in “economy class”;
b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.
L’Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.
Le spese di viaggio vengono rifuse in euro.
Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
(5)
Spese del C.T.U./Consulente di Parte ROLAND garantisce:
- le spese di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.), qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell’Assicurato;
- a seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese di un consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa.Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore al momento della presenta-zione della parcella professionale. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii..
In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso adeguato viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferi-mento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte del Consulente.
(6)
Spese di traduzione
XXXXXX provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato all’estero e sopporta le relative spese. Qualora XXXXXX autorizzasse l’Assicurato a provvedere alla traduzione, il rimborso del relativo costo fiscalmente documentato avverrà nel limite di euro 2.000,00 anche in caso di reiezione del sinistro denunciato a seguito della disamina della documentazione prodotta.
(7)
Cauzione
XXXXXX provvederà all’anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di restrizione della libertà personale. L’Assicurato e il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell’importo versato a titolo di cauzione:
a) quando la cauzione sia stata restituita dall’Autorità Giudiziaria competente;
b) quando l’Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.
Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 (dodici) mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di XXXXXX.
(8) X.X.X.
XXXXXX si assume l’I.V.A. relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato dichiari di non essere autorizzato alla detrazione dell’imposta.
(9)
Copia di atti giudiziari
XXXXXX provvederà al rimborso delle spese necessarie a ottenere copia degli atti giudiziari.
(10)
A seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell’organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall’Assicurato/ Avvocato - senza alcun limite territoriale nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.
Art. 7 Massimale
XXXXXX si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di una o più reali o presunte violazioni collegate temporalmente e/o causalmente che abbiano dato origine a un sinistro unico, il massimale a disposizione sarà sempre unico.
Art. 8 Sinistro – Obblighi dell’Assicurato (1)
Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico
Si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza. Si precisa, pertanto, che:
a) in caso di procedimenti contro l’Assicurato previsti all’art. 5 (1), a) e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge. In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
b) in caso di contestazione di un illecito amministrativo pecuniario e non pecuniario, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.
c) Per l’assistenza ai testimoni prevista all’art. 5
(1) c), il sinistro si intende insorto con l’invito all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l’interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti (artt.
197 bis e 377 c.p.p. o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
d) Xxxx’esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente, qualora assicurato in polizza, e/o della società coassicurata per procedimenti penali aperti a carico di una persona assicurata o di terzi di cui all’art. 5 (1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
e) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o se vengono disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.
f) In caso di contestazione di illeciti amministrativi pecuniari, se vengono contestate violazioni collegate temporalmente e/o causalmente, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo. Inoltre, ai fini del calcolo del valore minimo della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00, gli importi delle singole sanzioni irrogate (o superiori nel minimo edittale a euro 1.000,00 in caso di fase prodromica) non si sommano tra loro e vengono quindi sempre considerati singolarmente.
(2)
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all’art. 5 che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia, così come qualsiasi comunicazione, può pervenire anche dall'Avvocato difensore.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre, deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Il termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato, generando così spese legali.
Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., l’Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizze di Tutela Legale.
Art. 9 Validità territoriale
Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.
Art. 10 Esclusioni
(1)
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:
a) per la difesa dell’Assicurato contro l’accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti la conduzione di imbarcazioni, natanti, aeromobili o locomotori, se non diversamente pattuito;
b) per la difesa contro l’accusa:
- di aver violato una disposizione antimonopolio o un’altra norma di legge la cui violazione sia connessa a una violazione di norme antimono-polio;
- di aver costituito un cartello;
c) per la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie, fiscali e doganali, se non diversamente pattuito;
d) in tutti i casi di costituzione di parte civili nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
e) fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali, o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite direttamente opponibili alle parti contrattuali.
(2)
Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
b) spese collegate all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001
Se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa dell’ente/società contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.
XXXXXX provvede ad anticipare le spese legali.
In deroga all’art. 5 (1), ultimo comma, XXXXXX copre le spese legali sostenute per la difesa dell’ente/società anche nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato, salvo che si tratti di ente “stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità” ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001.
Art. 12 Costi non assicurati
La polizza non prevede il pagamento delle seguenti spese:
a) i costi assunti dal Contraente e/o dall’Assicurato senza obbligo giuridico;
b) le franchigie e gli scoperti comunque pattuiti in polizza;
c) i costi per la difesa da pene pecuniarie penali/sanzioni di qualsiasi natura comunque inferiori a euro 1.000,00;
d) la ritenuta d’acconto da versarsi a cura del sostituto d’imposta, in quanto XXXXXX non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato.
Art. 13 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
(1)
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza.
(2)
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3)
Se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4)
Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o dell’ultima rata, se XXXXXX, in caso di mancato pagamento del premio annuo o dell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
(5)
In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.
(6)
Nell’ipotesi di parziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.
Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(7)
Se, alla scadenza pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di
pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.
Art. 14 Xxxxxx e proroga del contratto di assicurazione
Se non diversamente pattuito, il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
Art. 15 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
(1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Quanto sopra si applicherá conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 giorni dall’avvenuta delibera. Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
(2)
Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza.
Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell’imposta assicurativa.
Art. 16 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
(1)
Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2)
Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di
ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
(3)
Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio.
(4)
Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5)
Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
Art. 17 Variabilità del premio di assicurazione (1)
Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate, ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla
data di scadenza. Conseguentemente, il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.
Su richiesta di XXXXXX, il Contraente fornisce i documenti che attestino i dati comunicati per l’aggiornamento del premio.
(2)
Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.
Trova comunque applicazione quanto previsto dall’art. 16.
Art.18 Gestione del sinistro (1)
XXXXXX conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
(2)
Nell’ambito delle garanzie prestate dalla polizza, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 6 (2) senza valutare nel merito la probabilità di successo.
(3)
Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza, la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo.
La copertura assicurativa decade, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui sia stato accertato definitivamente il dolo della persona assicurata per qualsiasi garanzia prevista in polizza.
In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposte.
(4)
Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte di cui all’art. 6 (5) deve essere autorizzato/ratificato da XXXXXX.
(5)
In caso di operatività della polizza, l’Assicurato dovrà:
a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
b) fornire a XXXXXX, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica, chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
- prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell’avversario.
(6)
XXXXXX presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui al punto (5) non è causata da dolo e/o colpa grave. In caso di violazione per dolo e/o colpa grave, XXXXXX resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
(7)
Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di XXXXXX.
XXXXXX, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi.
L’Assicurato, a sue spese, è tenuto, su richiesta di XXXXXX, a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire a XXXXXX di far valere i diritti surrogati.
(8)
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e XXXXXX circa la gestione del sinistro o in caso di conflitti di interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
a) L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
c) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da XXXXXX in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi
(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono:
a) base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all’indice ISTAT;
c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
(2)
Se, in seguito a una modifica dell’indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente
stabiliti) sia il Contraente che XXXXXX possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso, valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamento avvenuto.
(3)
In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell’indice, XXXXXX propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all’adattamento proposto.
Art. 20 Riscossione di somme di denaro (1)
Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato.
(2)
Se l’Assicurato dovesse recuperare importi anticipati da XXXXXX, lo stesso è obbligato alla restituzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.
Art. 21 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente x XXXXXX possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
In questo caso, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell’imposta assicurativa - per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Art. 22 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza XXXXXX e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.
Art. 24 Modifiche al contratto d’assicurazione
La polizza può essere modificata solamente per iscritto.
In caso di emissione di appendice, salvo diverso accordo, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell’appendice stessa.
In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell’appendice.
Art. 25 Clausola di continuità
Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue:
la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza XXXXXX e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
1. la polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore indicato nella polizza XXXXXX;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della
xxxxxxx XXXXXX;
3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza XXXXXX abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.
Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza XXXXXX, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX.
Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.
I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessa-
zione del contratto.
Il Contraente si obbliga a fornire a XXXXXX, in sede della richiesta d’offerta, le seguenti informazioni:
• nominativo della Compagnia precedente;
• numero di polizza;
• condizioni che regolano il preceden-te contratto ed eventuali appendici;
• situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.
In mancanza di tali informazioni, trova applicazione quanto indicato all’art. 16 (1), (3) e
(5).
Art. 26 Continuità con altre polizze ROLAND
Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un’altra polizza stipulata con XXXXXX a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato, trova applicazione quanto segue:
Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con XXXXXX.
Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza XXXXXX che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.
In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro.
Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un assicurato beneficiario di polizza XXXXXX possa usufruire di un’altra polizza già in essere con XXXXXX.
Art. 27 Clausola di salvaguardia
Nel caso di aggiornamento delle condizioni, con modifiche del contenuto che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:
- qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, XXXXXX applicherà le nuove condizioni;
- qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, XXXXXX applicherà le vecchie condizioni;
Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.
Quanto sopra vale esclusivamente per i sinistri denunciati dalla data di efficacia delle nuove condizioni.
Foro competente per decidere le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.
Art. 29 Ordinamenti giuridici esteri
Se non diversamente previsto in polizza, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza in specie.
Art. 30 Clausola in presenza di intermediario
Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con XXXXXX trova applicazione quanto segue:
tutta la gestione del contratto è affidata all’Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell’Assicurato si danno per conosciute a XXXXXX quando sono pervenute all’Intermediario. Quest’ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a XXXXXX.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l’ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a XXXXXX.
Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l’incarico della gestione assicurativa all’Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con XXXXXX.
Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell’ipotesi di revoca dell’incarico all’Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a
XXXXXX l’incarico sottoscritto dal Contraente.