Mediazione finalizzata alla conciliazione Clausole campione

Mediazione finalizzata alla conciliazione. La Compagnia prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medico/sanitaria oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Compagnia, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta a informare la Compagnia tempestivamente e a fornire nei tempi più rapidi possibile la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Compagnia e inoltre si impegna ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Compagnia riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. In caso di conciliazione, la Compagnia presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della media-conciliazione sono posti a carico della Compagnia.
Mediazione finalizzata alla conciliazione. In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011 il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione è obbligatorio. Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e facendola pervenire - via posta o via fax (n. +00 00 000 000 00) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo: Indicare nell’oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.
Mediazione finalizzata alla conciliazione. In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011 il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione era obbligatorio. Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, doveva essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. Tuttavia, alla luce della pronuncia di incostituzionalità della mediazione obbligatoria avvenuta nel mese di ottobre 2012 da parte della Corte Costituzionale, il tentativo di risoluzione delle controversie in materia assicurativa è ora facoltativo. Qualora si volesse avviare la media-conciliazione, sarà possibile scrivere - via posta o via fax (n. +00 00 000 000 00) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxx X. Xxxx, 2 - 20122 Milano. Indicare nell’oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione. XXXXXX Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante Generale per l’Italia Xxxxxx Xxxxxxxx Si intende per:
Mediazione finalizzata alla conciliazione. In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011 il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione era obbligatorio. Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, doveva essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. Tuttavia, alla luce della pronuncia di incostituzionalità della mediazione obbligatoria avvenuta nel mese di ottobre 2012 da parte della Corte Costituzionale, il tentativo di risoluzione delle controversie in materia assicurativa è ora facoltativo. Qualora si volesse avviare la media-conciliazione, sarà possibile scrivere - via posta o via fax (n. +00 00 000 000 00) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo: Indicare nell’oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione. Si intende per:

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  • Commissione di conciliazione La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Tentativo di conciliazione Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.