DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione dei risultati derivanti dal progetto dovranno rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Bando, e dovranno riportare la seguente dicitura: “Il presente progetto di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana” – “This research project is funded by Tuscany Region”.
2. Ciascuna Parte autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni intermedie e finali del progetto di ricerca e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai risultati del progetto.
3. Tutte le Parti devono essere informate delle attività di diffusione dei Risultati, programmate o non programmate, in modo tale da poter verificare ed eventualmente proteggere i propri diritti. Le Parti si obbligano a procedere alla diffusione dei Risultati in maniera adeguata ed atta a tutelare i diritti di proprietà intellettuale/industriale, ovvero nel caso in cui la loro diffusione potrebbe pregiudicare la valorizzazione dei Risultati stessi a non procedere alla relativa diffusione senza preventivo consenso di tutte le Parti.
4. Le pubblicazioni o qualsiasi rivelazione o annuncio effettuate in qualunque modo, inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da quest’ultima purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità esistenti tra le Parti.
5. Nessuna Parte potrà pubblicare informazioni contenenti Conoscenze Preesistenti e/o Risultati di un’altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima Parte, che si impegna a dare riscontro alla richiesta di pubblicazione della Parte richiedente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di pubblicazione.
6. Qualsiasi rivelazione o annuncio, effettuata in qualunque modo da una Parte e relativa a Risultati di altre Parti, che non siano strettamente necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Progetto o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o disposizioni delle autorità competenti – o, comunque, dall’atto di costituzione in Associazione Temporanea di Scopo, dal Bando – non potranno essere rilasciati da una Parte o più Parti senza il preventivo consenso scritto della altre Parti titolari dei Risultati. La Parte che intenda fare la rivelazione o l’annuncio, specificandone forma e contenuti, ...
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. I temi di ricerca oggetto del presente Accordo hanno carattere di ricerca fondamentale, a totale beneficio di tutti gli utenti del sistema elettrico. Pertanto, i risultati dei progetti svolti non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e il CNR-DIITET è tenuto a provvedere alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte tramite eventi dedicati, pubblicazioni specifiche e canali telematici.
2. I soggetti terzi, fornitori di prestazioni, partecipanti a vario titolo alle attività di ricerca, sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente articolo.
3. I risultati di eventuali collaborazioni, diverse dalla fornitura di prestazioni, per progetti di ricerca fondamentale che non fanno sorgere diritti di privativa avranno larga diffusione e il CNR-DIITET rimarrà titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Il soggetto terzo potrà eventualmente avanzare diritti di privativa sui risultati solo in relazione al proprio contributo.
4. Il CNR-DIITET si impegna a imporre tali disposizioni nell’ambito dei relativi rapporti contrattuali.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. La titolarità e l’eventuale diffusione dei risultati dei programmi di sviluppo saranno regolamentate negli specifici Piani Operativi di cui all'Art. 5 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'eventuale utilizzazione economica, nonché di eventuali utilizzi presso altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.
2. Le Parti, tramite il Comitato di Gestione, concorderanno le iniziative di diffusione dei risultati ottenuti con il presente Accordo, a beneficio di altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.
3. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra AdS e Cineca.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. (fino al 3% del totale di progetto proposto, approvato e riconosciuto) A3.2 Elaborazione reports e studi
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. Al fine di assicurare la valorizzazione mediatica degli esiti della collaborazione, i rapporti con gli organi di informazione relativi alle attività previste all’articolo 1 sono attuati d’intesa, nell’osservanza dei rispettivi ordinamenti.
2. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, e il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della parte da cui tali dati provengono.
2. L’eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. Le Parti, tramite il Cdg, concorderanno le iniziative di diffusione dei risultati ottenuti con il presente Accordo.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. B.3.1 Incontri e seminari
B.3.2 Elaborazione report e studi
B.3.3 Pubblicazioni finali B.3.4 Analisi/verifica finale dell'azione programmata
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. Conferenza stampa per la presentazione e l’avvio della sperimentazione. Convegno di riflessione politico culturale e storica sul carcere in generale e di restituzione e riflessione sugli obiettivi raggiunti e le prospettive future.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, previa opportuna intesa, i risultati degli sviluppi svolti in collaborazione, a condizione che non venga compromesso l'interesse, dell'altra parte, alla riservatezza. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra le Parti.