Common use of DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE Clause in Contracts

DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE. A norma dell’art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l’Appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’Amministrazione Appaltante. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. A norma dell’art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore e notificato all’Amministrazione Appaltante. Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che interessino le opere che l’Appaltatore dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

Appears in 3 contracts

Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Delle Strade Di Competenza Comunale E Relative Pertinenze, Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Degli Edifici Pubblici E Scolastici Di Competenza Del Comune Di Carrara, Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Delle Strade Di Competenza Comunale E Relative Pertinenze

DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE. A norma dell’artLa direzione del cantiere, per quanto concerne l' esecuzione delle opere, dovrà essere affidata dall'Impresa ad un tecnico in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 24.10.2001, n. 420 e s.m.i., di gradimento dell'Amministrazione ed eventualmente coincidente con il rappresentante dell’Impresa di cui ai paragrafi successivi, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante dell'Impresa, in possesso dei prescritti requisiti d’idoneità tecnica e morale, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente nel cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145/2000 l’Appaltatore è obbligato 145/2000. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a condurre personalmente i fare allontanare dalla zona dei lavori, fatta salva a semplice richiesta verbale del D.L., assistenti e operai che non riuscissero di gradimento dell'Amministrazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto, a semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la facoltà rescissione del contratto e la richiesta di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita rifusione dei requisiti di idoneità tecnici danni e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’Amministrazione Appaltante. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. A norma dell’art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore e notificato all’Amministrazione Appaltante. Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che interessino le opere che l’Appaltatore dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appaltospese conseguenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.architettonicimilano.palazzolitta.it

DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE. A norma dell’art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’Amministrazione Appaltantel’amministrazione appaltante. L’Appaltatore L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. A norma dell’art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore dall’appaltatore e notificato all’Amministrazione Appaltanteall’amministrazione appaltante. In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce che l'Appaltatore, ove non ne disponga, su richiesta della D.L., assuma un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere. Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.is.m. che interessino le opere che l’Appaltatore dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

Appears in 1 contract

Samples: www.mit.gov.it

DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE. A norma dell’art. 4 del Capitolato generale Generale per i lavori Lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l’Appaltatore 145/00, l’appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’Amministrazione Appaltanteappaltante. L’Appaltatore L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. A norma dell’art. 6 del Capitolato generale Generale per i lavori Lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 145/00, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore dall’appaltatore e notificato all’Amministrazione Appaltanteappaltante. In relazione a quanto sopra disposto, si stabilisce l’obbligo dell’Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell’importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell’Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all’Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere. Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di legge Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.LgsD. Lgs. n. 81/2008 81/08 e s.m.is.m. che interessino le opere che l’Appaltatore dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.rossana.cn.it

DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE. A norma dell’art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l’Appaltatore L’appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’Amministrazione Appaltantel’amministrazione appaltante. L’Appaltatore L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. A norma dell’art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore dall’appaltatore e notificato all’Amministrazione Appaltanteall’amministrazione appaltante. In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere. Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 81/08 e s.m.i. che interessino le opere che l’Appaltatore dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Manutenzione Edile Ed Impiantistica Asl Rieti