INDICE ARTICOLI
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PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 3
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI 3
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 - Ammontare e modalità dell’appalto 4
Art. 3 - Prezzi contrattuali 6
Art. 4 - Osservanza delle leggi e delle disposizioni 7
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 8
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto 8
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 8
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE 9
Art. 7 - Consegna dei lavori 9
Art. 8 - Tempistica 11
Art. 9 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori 12
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA 13
Art. 10 - Anticipazione 13
Art. 11 - Pagamenti in acconto 13
Art. 12 - Pagamenti a saldo 13
Art. 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 14
CAPO V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 14
Art. 14 - Valutazione dei lavori a misura 14
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE 14
Art. 15 - Xxxxxxxx e garanzie richieste 14
CAPO VII – DISPOSIZIONE PER L’ESECUZIONE 15
Art. 16 - Variazioni alle opere progettate 15
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 16
Art. 17 - Norme di sicurezza generali 16
Art. 18 - Sicurezza sul luogo del lavoro 16
Art. 19 - Piani di sicurezza 17
Art. 20 - Piano operativo di sicurezza 17
Art. 21 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 17
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 17
Art. 22 - Subappalti e cottimi 17
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 20
Art. 23 - Controversie 20
Art. 24 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 20
Art. 25 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori 21
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 22
Art. 26 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione, presa in consegna anticipata 22
Art. 27 - Conto finale 23
Art. 28 - Termini per il collaudo 23
CAPO XII – NORME FINALI 24
Art. 29 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore - Responsabilità dell’appaltatore 24
PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per: a) realizzazione di una recinzione metallica nonché una opera di consolidamento ed opere di ingegneria naturalistica per la corte dell’edificio ex genio civile OO.PP. in uso al Circomare di Vasto; b) la ristrutturazione del piano primo e del corpo di fabbrica della palazzina adibita ad uffici del Circomare di Vasto consistente in opere edili interne, impianti elettrico, idrico, di climatizzazione, trasmisione dati, impianto TVCC, opere edili esterne relativamente alla copertura, ai prospetti, alla realizzazione della scala di accesso per i diversamente abili, alla realizzazione di una copertura lignea all’accesso al locale tecnico.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e in conformità alle più moderne tecnologie, in relazione alla particolare destinazione dell’opera, perciò l’appaltatore deve manifestare la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4 La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono l'oggetto dell'appalto risultano dai disegni, dalla relazione tecnica generale, dalle relazioni specialistiche e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto verrà meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori.
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:
PALAZZINA EX GENIO CIVILE
- Lavori di palificata:
Realizzazione di palificata con pali D=600 mm L= 18 ml e cordolo in testa;
Opere varie di ingegneria naturalistica per la scarpata;
Recinzione corte esterna con ringhiera metallica zincata.
PALAZZINA UFFICI
- Lavori di demolizione e rimozione piano primo:
Rimozione di tutti gli infissi esterni (piano primo e piano terra);
Rimozione dei serramenti interni;
Rimozione dei sanitari dei bagni;
Demolizioni dei massetti e dei pavimenti;
Rimozione dei rivestimenti dei bagni e delle cucine.
- Opere edili interne pianoprimo:
Realizzazione della tramezzatura dei nuovi bagni con successiva intonacatura e tinteggiatura;
Esecuzione dei massetti per la successiva posa in opera dei pavimenti;
Realizzazione dei nuovi intonaci interni;
Realizzazione di controsoffitti in cartongesso;
Tinteggiature interne.
- Serramenti interni ed esterni:
Posa in opera di nuove porte in pvc al piano primo;
Posa in opera di nuovi serramenti in pvc al piano primo e terra.
- Impianto idrico:
Realizzazione degli allacci idrici e di scarico dei sanitari dei nuovi bagni al piano primo;
Posa in opera della nuova caldaia e di pannelli solari termici per la produzione integrata di acqua calda sanitaria.
- Sanitari e rubinetterie piano primo:
Posa in opera di sanitari completi di rubinetterie, vasi igienici con cassette di scarico.
- Impianto elettrico piano primo:
Realizzazione di nuovo impianto elettrico al piano primo, compresi i punti presa per l’impianto di climatizzazione, la trasmissione dati. L’antincendio, l’impianto TVCC.
- Impianto di climatizzazione:
Realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione al piano terra e piano primo.
- Opere xxxxx xxxxxxx:
Ripassatura del tetto e posa in opera di nuove gronde e pluviali in rame;
Ripristino dell’intonaco deteriorato dei prospetti;
Risanamento dei frontalini ammalorati
Impermeabilizzazione dei balconi e della terazza;
- Altre opere:
Realizzazione di nuova pavimentazione della scala interna
Verniciatura della ringhiera della scala interna;
Verniciatura delle grate esterne e della richiera dei balconi e della terrazza;
Realizzazione di struttura in legno a copertura della scala di accesso al locale tecnico.
ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO
2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'Importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta ad € 425.000.00 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di €. 14.761,85 per cui l’importo soggetto a ribasso d’asta risulta di € 410.238,15 come risulta dal prospetto sotto riportato.
Il contratto è stipulato interamente a misura.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio e le modalità precisate negli atti di gara.
L’intervento, ai sensi dell’art. 3 commi 3 e 4 del DPR 34/2000 e s.m.i., si compone delle seguenti lavorazioni:
CATEGORIA PREVALENTE: OG1 classe I
Importo lavori = € 254.331,65
CATEGORIA DIVERSA DALLA PREVALENTE: OG11 classe I
Importo lavori = € 155.906,50
N. ordin e | DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE E PERCENTUALI DEI LAVORI A MISURA ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA | Importo complessivo di ogni categoria di lavoro | |
Lavori compensati | |||
A misura |
A – scavi, espurghi, aggiottamenti, rinterri, demolizioni, trasporti .......................... | ......................... € | 32.129,02 |
C – xxxxxxxx in xxxxxxx e blocchetti............................. i .............................. | ......................... € | 3.115,57 |
E – sottofondazioni, pali e diaframmi............................. .............................. | ......................... € | 37.130,40 |
F – opere di consolidamento e restauro ........................ .............................. | ......................... € | 19.662,59 |
G – solai e coperture ..................................................... .............................. | ......................... € | 1.263,35 |
H – xxxxxxxx, conglomerati, casseformi,additivi ed acciao per c.a. ....................... | ......................... € | 43.274,59 |
I – xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx e pavimenti.............................. .............................. | ......................... € | 38.083.05 |
J – impermeabilizzazione, isolanti termoacustici controsoffitti .............................. | € ............. 7.761,30 | |
L – infissi e opere da vetraio ......................................... .............................. | ......................... € | 43.966,44 |
M – opere da fabbro, carpenteria metallica per opere edili, ecc ............................ | ......................... € | 17.555,39 |
N – tinteggiature, verniciature, tappezzerie ................... .............................. | ......................... € | 24.849,86 |
O – impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione, impianto idrico e sanitario € | 63.991,69 | |
P – Impianti tecnologici € | 62.330,74 | |
Q – opere di giardinaggio e di arredo urbano € | 3.167,00 | |
V – sistemazioni idraulico-forestale € | 11.957,16 |
TOTALE ....................................................................... .............................. …………………...€ 410.238,15
Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti a ribasso) € 14.761,85
Totale …………………..€ 425.000,00
Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell’importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza più gli oneri per la sicurezza medesima scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.
Le quantità di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste senza che dia il diritto all’appaltatore a richiedere altro compenso, con l'osservanza delle prescrizioni, dell’art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e dagli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145. L’Ente Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie, che riterrà opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori; e ciò senza che l'Impresa possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli dell’Elenco Prezzi.
L’Impresa si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, per il prezzo offerto in sede di gara, tutte le opere
descritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e negli allegati di progetto, avendo preso esatta visione dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
Nell’importo dell’appalto sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere l’opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste.
L’Impresa dovrà consegnare le opere complete anche di tutte le certificazioni necessarie all’esercizio delle stesse.
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente Appaltante.
ART. 3 - PREZZI CONTRATTUALI
3.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI
I prezzi contrattuali sono desunti dal listino ufficiale Abruzzo 2008, Lazio 2011, Campania 2011 e dalle analisi prezzi.
Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari.
Gli oneri di sicurezza indiretti sono compensati a parte con l’’importo determinato in apposito computo ed evidenziato secondo il disposto dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e s.m. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI
I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare.
I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.
3.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA
L’Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L.
Per la determinazione dei nuovi prezzi entro il sesto quinto dell’importo originario di contratto si applicano le disposizioni dell’art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e precisamente:
a) desumendoli, ove possibile, dall’elenco prezzi generale di riferimento del contratto e dal listino utilizzato.
b) nel caso in cui l’attività di ragguaglio risulti infruttuosa, alla determinazione dei nuovi prezzi si procede mediante la formulazione di nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta dedotti, ove possibile,
dall’elenco prezzi generale di cui al punto a).
Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara.
I nuovi prezzi per le misure di sicurezza sono calcolati a parte quando il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ne ravvisi esigenza.
La D.L., inoltre, potrà chiedere l’esecuzione dei lavori non previsti in economia, ai sensi dell’art. 153 del
D.P.R. n. 554/1999 e s.m.
In quest’ultimo caso il corrispettivo per tali lavori verrà determinato come di seguito:
- per quanto riguarda la mano d’opera, applicando le tariffe previste nelle apposite “tabelle cognite dei costi della mano d’opera”, redatte dalla competente Commissione provinciale, in vigore al momento dell'esecuzione di dette opere, aumentate del 15% e 10% per spese generali ed utile di impresa.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d’opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a piè d’opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell’Elenco prezzi unitari relativi alle opere finite.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.
A cura dell’appaltatore le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l’ufficio della D.L., e firmate dall’assistente..
3.4 REVISIONE PREZZI D'APPALTO
Non è ammessa ai sensi dell’art. 133 D. lgs. 163/06 (art. 26, legge n. 109/1994)
ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI
L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato speciale, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc., purché non in contrasto con il presente Capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati.
A norma dell’art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni” e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni” per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 5 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato o la più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva o comunque quella più favorevole all’Amministrazione. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti:
1) Contratto; 2) Capitolato Speciale; 3) Xxxxxx Xxxxxx; 4) Elaborati grafici; 5) Relazioni Tecniche.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, ecc.), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Ente Appaltante per i conseguenti provvedimenti.
ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Sono parte integrante del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) relazione generale;
d) relazioni specialistiche;
e) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
f) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) crono programma delle lavorazioni,
i) elenco prezzi unitari e analisi;
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI
7.1 CONSEGNA DEI LAVORI
L'Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori entro il termine di 45 giorni dalla firma del Contratto d'Appalto, fatto salvo quanto indicato nella lettera d'invito senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori.
7.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.
L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Xxxxx, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.
L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L. L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.
Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.
La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.
L’Impresa è parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
A norma dell’art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l’Impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori e fermo quanto stabilito dall’art. 13.2 del presente capitolato, può presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazione ed integrazione al Piano di sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per
Garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso. A norma dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
A norma dell’art. 102, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
7.3 PROGRAMMA LAVORI
Prima dell’inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo.
Il programma dei lavori dovrà essere redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 9.1 del presente Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l’esecuzione dei lavori.
Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'impresa ed alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovrà tenere esplicitamente conto della eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.
L'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D. L., l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.
7.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
A norma dell’art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l’appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’amministrazione appaltante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto.
A norma dell’art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore e notificato all’amministrazione appaltante.
In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce che l'Appaltatore, ove non ne disponga, su richiesta della D.L., assuma un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.
Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. che interessino le opere che l’Appaltatore dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.
7.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate mediante la misurazione geometrica per verificarne la effettiva quantità realizzata.
A norma dell’art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ,la misurazione dei lavori e la redazione della contabilità sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni” e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni” per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.
Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.
ART. 8 - TEMPISTICA
8.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 200 (duecento) giorni naturali successivi e consecutivi
a decorrere dalla data del verbale di consegna.
8.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Il tempo contrattuale, a norma dell’art. 42 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.
Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 133 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. ed all’art. 24 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.
Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell’appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima la scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
A norma dell’art. 172 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. l’appaltatore deve dare all’Amministrazione committente formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
ART. 9 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
A norma dell’art. 117 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dell’art. 22 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo pari all’0,5 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l’applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell’avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.
A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere superiore a giorni 20 (venti).
Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 10 – ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso offerto (e quindi al netto degli oneri della sicurezza) e delle prescritte ritenute, raggiunga euro 100.000,00 (euro centomila/00).
Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di avanzamento nell’importo sopra indicato sarà liquidato la stato di avanzamento relativo agli oneri di sicurezza determinato con il supporto del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
La liquidazione dell’importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all’accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell’effettiva attuazione da parte dell’impresa appaltatrice delle misure di sicurezza previste: l’accertamento è provato mediante sottoscrizione dello stato di avanzamento nel registro di contabilità da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell’importo complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l’emissione di un’ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all’ultimazione dei lavori.
A norma dell’art. 114 comma 3 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. in caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.
Il pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli certificati di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, dopo l'approvazione del collaudo da parte delle competenti autorità.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità che l’Impresa appaltatrice indicherà in fase di contratto e che riporterà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dello Stato.
ART. 12 – PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge applicate sulle rate di acconto, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 163/06 deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, fermo restando quanto disposto dall’art. 28, commi 9 e 10 della Legge circa la responsabilità biennale e decennale dell’appaltatore.
ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi delle norme vigenti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
ART. 14 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
1. La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a misura sarà quello risultante dalle misure riscontrate.
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE
ART. 15 – XXXXXXXX E GARANZIE RICHIESTE
15.1 CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.lgs 163/06 e s.m., l'offerta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nell'invito alla gara.
15.2 CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
A norma dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto ed il risarcimento del danno derivante dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l’Amministrazione avesse a subire. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
E' fatto obbligo all’impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
15.3 ULTERIORI GARANZIE
A norma dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:
a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori: a norma dell’art. 113 del D.lgs 163/06 e s.m. la somma assicurata deve essere almeno pari a euro 500.000,00.
b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, a norma dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ed avente un massimale di euro 1.000.000,00.
Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 16 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m., e all’art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. ed agli art. 10, 11 e 12 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 secondo quanto già previsto dall'art. 2 del presente Capitolato Speciale.
Gli elaborati progettuali forniti dall’Amministrazione comprendono il progetto architettonico, il progetto delle
strutture, il progetto degli impianti meccanici ed elettrico, che sono stati predisposti da tecnici incaricati dall’Amministrazione.
In sede di gara di appalto l’Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull’esecuzione dell’opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d’asta.
Sulla scorta dei disegni esecutivi di progetto e di tutti gli elaborati tecnici allegati, l’Appaltatore dovrà redigere i disegni di cantiere relativi alla parte architettonica, alle opere strutturali ed agli impianti.
Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori (nel prosieguo D.L.) e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l’Amministrazione a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre nelle opere, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale.
I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture.
Questi elaborati saranno considerati integrativi del progetto generale originale dopo aver ottenuto il benestare della D.L..
Nel caso di modifiche ritenute di rilievo a giudizio della D.L. i disegni di cantiere saranno accompagnati dagli elaborati di calcolo redatti da tecnici abilitati compensati dall’Appaltatore, in cui siano state eseguite le necessarie verifiche nel rispetto della normativa vigente.
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 17 – NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ART. 18 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 9
aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 19 – PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
ART. 20 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
ART. 21 – OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti di cui.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV del predetto decreto legislativo 81/08.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 22 - SUBAPPALTI E COTTIMI
L’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’ art. 116 del D. Lgs. 163/06.
E’ ammesso il subappalto e l’affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e fermo restando quanto stabilito dall’art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e dagli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. In particolare:
1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fino all’intero loro importo risultante dall’offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza, fermo restando che l’importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell’importo dato dalla somma dell’offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza evidenziati dall’Amministrazione;
2) tutte le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla categoria prevalente, anch’esse indicate con il relativo importo nel presente Capitolato e nel bando di gara, possono essere subappaltate o affidate in cottimo per l’intero loro importo risultante dall’offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza
A norma dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., dell’art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e degli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m, l’affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. che l’Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l’Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione presso la stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell’istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 e
s.m. è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l’importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all’impresa non superi i 150.000 euro);
5. che non sussista nei confronti dell’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito l’Impresa appaltatrice dovrà allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto la documentazione
riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e s.m.;
6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un’associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori.
A norma dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta a norma dei precedenti punti da 2 a 8; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà.
L’Amministrazione non rilascia l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui l‘Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché nel caso l’Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l’Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l’unica e la sola responsabile verso l’amministrazione della buona esecuzione dei lavori.
L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d’appalto.
Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.
Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.
L’impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in materia di trasmissione di documentazione all’amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere.
Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa stessa, via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’appaltatore non trasmetta alla stazione appaltante le fatture quietanzate dal subappaltatore e/o dal cottimista entro il termine predetto, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
ART. 23 – CONTROVERSIE
1. Le controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa appaltatrice, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 240 del D. Lg.vo 163/2006 e dalle altre vigenti disposizioni, per quanto non in contrasto con l'art. 240 suddetto e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria, Foro esclusivo di Chieti, cosi come consentito dalle vigenti disposizioni del Titolo VIII, libro IV del Codice di Procedura Civile, espressamente richiamate dall'art. 346 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.
3. La definizione delle controversie è disciplinata dall'art. 240 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dagli art. 31, 32, 33 e 34 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000).
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART. 24 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
5. L’Appaltatore è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
6. L’Appaltatore è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
7. L’Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.
8. L ’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) nel caso di inosservanze ripetute a specifici ordini di servizio in merito alla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, elle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, i rapporti economici sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite e redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione, ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 554/99. L’impresa appaltatrice è tenuta a completare eventuali lavori di finitura entro il termine perentorio massimo di 60 giorni.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice e ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora, la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la presa in consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato speciale.
Art. 27 – CONTO FINALE
1. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
2. Nei termini previsti dal Capitolato Generale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, il conto finale dei lavori; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
Art. 28 - TERMINI PER IL COLLAUDO
1. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 554/99, nonché le disposizioni dell’art. 141 comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l’esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto degli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
CAPO XII – NORME FINALI
ART. 29 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
29.1 GENERALITA’
Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato speciale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all’appaltatore per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell’appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall’Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l’appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.
29.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI
1) L'Appaltatore è tenuto ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto il contratto nazionale degli edili, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2) L'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3) Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell’art. 7 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, l’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una
ritenuta dello 0,50 per cento. La Stazione appaltante comunica agli enti previdenziali ed assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile, l’emissione di ogni certificato di pagamento. La stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all’appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all’approvazione del certificato di collaudo, e sempre che gli enti competenti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze.
4) A norma dell’art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall’appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro anche in corso d’opera detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
5) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima, dopo averne dato comunicazione all’appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l’integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti.
6) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima. A norma dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l’appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione committente il documento unico di regolarità contributiva.
7) L’Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, la documentazione di cui all’allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché una dichiarazione attestante l’organico medio annuo dell’Impresa, distinto per qualifica, corredata da gli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse Edili e da una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
8) A norma dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’appaltatore è tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall’aggiudicazione), il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato X.Xxx. n. 81/2008 e s.m. Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d’appalto. L’appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per colpa dell’aggiudicatario.
9) A norma dell’art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l’appaltatore ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall’aggiudicazione), proposte di modificazione ed integrazione al piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Nel caso in cui l’appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.
10) A norma dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Impresa appaltatrice è tenuta a
trasmettere alle Imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori. A norma dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. A norma dell’art. 118, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall’Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall’Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell’esecuzione dei lavori. A norma dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
11) A norma degli articoli 18, comma 1, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
12) L’Impresa appaltatrice risponde verso l’Amministrazione dell’adempimento degli obblighi sopra descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti.
13) Fermo restando quanto stabilito da presente capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
29.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE
Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale.
1) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell’Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
2) L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell’art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorità Comunale, il relativo canone ove previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa.
4) Di eseguire preventivamente, prima dell’inizio degli scavi, la bonifica da ordigni bellici a spese dell’impresa appaltatrice.
Si richiamano, a titolo non esaustivo, le principali normative relative all’argomento:
- D.L.L. 12/04/46, n. 320 e leggi successive;
- X.X. 00/00/00 xx 000 X.X. leggi Pubblica Sicurezza Artt.46 e 52 e leggi successive;
- Regolamento esecutivo del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
- Circolare 300/46 del 24/11/52 del Min. Interni;
- Capitolato Ministero Difesa Esercito ed. 1984 o successive.
5) Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.
6) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali.
7) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre due cartelli di dimensioni di m 2,00 x 1,00 con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell’Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. Nel cartello di cantiere dovrà essere inserito inoltre, a carico dell’Appaltatore, un rendering o una rappresentazione grafica (a scelta dell’Amministrazione), secondo le indicazioni che saranno fornite dal Provveditorato alle OO.PP.
8) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.
9) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito.
10) Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
11) Il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.
12) Il mettere a disposizione dei funzionari della D.L., adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
13) Secondo quanto già indicato nell’art. 8.4 del presente Capitolato, l’appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere.
14) La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d’opera presente divisa per l’impresa principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.
15) La manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.
16) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
17) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
18) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall’art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
19) Come già indicato nell’art. 7.3 del presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
20) Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall'Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta.
21) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, ecc.
22) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose
di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
23) Il provvedere all'osservanza delle Norme vigenti in materia di Polizia Mineraria.
24) Il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere.
25) Il provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.
26) La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi l'appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
27) Il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
28) Il provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalità tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni monumentali ed architettonici e di beni storico-artistici. Le relazioni tecnico-scientifiche, documentazioni fotografiche, prove ed analisi specialistiche eseguite in corso d’opera, rilievi grafico- critici dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L. Qualora l’Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà redigere direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
29) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
30) L'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla realizzazione dell’opera restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall’art. 20 del
Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
31) Il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla D.L. o dal collaudatore, dell’assistenza ai collaudi statico, tecnico - amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc. fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 18 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-amministrativo e degli impianti.
32) Il fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera con particolare riguardo agli impianti.
33) Il concedere l'uso anticipato dell’opera con i relativi impianti o di parte di essa, che venisse richiesto dall’Amministrazione (nelle more della redazione ed approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione) senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; all’atto della presa in consegna anticipata dell’opera dovrà essere constatato lo stato delle opere realizzate
compilando e firmando apposito verbale a norma delle vigenti disposizioni e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 200 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.. La presa in consegna anticipata dell’opera o di parte di essa non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenze dell’appaltatore.
34) La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.
35) La consegna prima del collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell’opera così come costruita, in doppia copia e su supporto magnetico in formato dwg (a scelta della stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione od indicazione dei materiali ed apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni atte ad individuare la consistenza ed il percorso dei principali circuiti (a norma della Legge 5 marzo 1990 n. 46 e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.).
36) Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta é tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.
37) Nel caso in cui siano compresi nell’appalto lavori di fornitura e posa di impianti di elevazione, l’appaltatore è tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto esecutivo e di tutta l’ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente ed a fornire all’Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui oneri, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 31, sono a totale carico dell’appaltatore.
38) A lavori ultimati e prima dell’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'appaltatore dovrà fornire le Dichiarazione di Conformità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
39) A lavori ultimati e prima della consegna dell’opera e/o di parti di essa dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale dell’opera stessa, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto se ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. Nell'eventualità che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.
29.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore dichiara:
1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2) di aver valutato nell’offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell’appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d’opera per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.
A norma dell’art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. L’Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del
D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.