Common use of Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese Clause in Contracts

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressa mente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sito. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ.

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Samples: Contratto Di Conto Di Base E Dei Servizi Di Pagamento Accessori Al Conto, Contratto Di Conto Di Base E Dei Servizi Di Pagamento Accessori Al Conto, Conto Di Base E Servizi Di Pagamento

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressa mente espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sitosito internet della Banca. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ. Computo dei termini. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nel presente Contratto e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei giorni feriali, escluso il sabato.

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Samples: Conto Corrente E Servizi Telematici, Conto Corrente E Servizi Telematici, Conto Corrente E Servizi Telematici

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso ver- so il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro al- tro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressa espressa- mente pattuiti nel Documento di Sintesi Contratto e riportati nell’Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili presso i locali della Banca e sul Sitosito internet xxxxxxxxxx.xxx. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito adde- bito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare presenta- re sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente intera- mente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto pun- to del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. 6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando diret- tamente o a mezzo intermediario autorizzato un ade- guato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé. 7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle pre- senti Norme.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di- ritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro al- tro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressa espressa- mente pattuiti nel Documento di Sintesi Contratto e riportati nell’Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili presso i locali della Banca e sul Sitosito internet xxxxxxxxxx.xxx. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito adde- bito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità plu- ralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca Ban- ca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente intera- mente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo mez- zo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. 6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi com- mi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari dete- xxxx presso di sé. 7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle pre- senti Norme.

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Samples: General Terms and Conditions, Condizioni Generali Di Contratto

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressa mente espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sitosito internet della Banca. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ.

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Samples: Conto Corrente E Servizi Telematici

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa personastessapersona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi Servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressa mente espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sito. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ.

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Samples: Contratto Di Conto Deposito Illimity

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi Servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressa mente espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sito. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ.

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Samples: Contratto Di Conto Corrente

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti dirit- ti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi qual- siasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibileesi- gibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressa espressa- mente pattuiti nel Documento di Sintesi Contratto e riportati nell’Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli fo- gli informativi, disponibili presso i locali della Banca e sul Sitosito internet xxxxxxxxxx.xxx. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito adde- bito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità plu- ralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca Ban- ca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente intera- mente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto pun- to del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. 6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi com- mi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé. 7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso ver- so il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro al- tro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressa espressa- mente pattuiti nel Documento di Sintesi Contratto e riportati nell’Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili presso i locali della Banca e sul Sitosito internet finecobank.com. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito adde- bito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare presenta- re sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente intera- mente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto pun- to del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. 6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando diret- tamente o a mezzo intermediario autorizzato un ade- guato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé. 7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle pre- senti Norme.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti dirit- ti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido liqui- do ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente Clien- te in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressa mente pattuiti espressamente pat- tuiti nel Documento di Sintesi Contratto e riportati nell’Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativiinformati- vi, disponibili presso i locali della Banca e sul Sitosito inter- net finecobank.com. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito adde- bito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità plu- ralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca Ban- ca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente intera- mente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto pun- to del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. 6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando diret- tamente o a mezzo intermediario autorizzato un ade- guato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé. 7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle pre- senti Norme.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore favo- re della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto disci- plinati dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressa mente espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi Contratto e riportati nell’Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sitosito internet xxxxxxxxxx.xxx. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata con le modalità previste all’art. 15, a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della letteragiorni. 6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo inter- mediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé. 7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata o Pec o altro mezzo legalmente equivalente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme.

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Samples: Conto Trading Agreement

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla da Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto dalle presenti Condizioni Generali sono quelli espressa mente espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque o, in mancanza, indicati nei fogli informativiinformativi analitici, disponibili presso i locali della Banca e sul Sitosito internet xxx.xxxxxxxx.xx. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto comma del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 30 giorni dalla spedizione della lettera. 6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 codcodice civile, realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé. 7. civPrima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme Generali.

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Samples: Condizioni Generali

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. La compensazione sarà realizzata purché i crediti e debiti siano entrambi liquidi ed esigibili. 2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati al Servizio disciplinato dal Contratto sono quelli espressa mente pattuiti nel Documento di Sintesi Sintesi, frontespizio e parte integrante e sostanziale del presente Contratto, o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sito. 4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere sarà effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. 5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ.

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Samples: Contratto Di Conto Deposito Illimity