Diritto di informazione delle persone interessate Clausole campione

Diritto di informazione delle persone interessate. Spetta al Titolare del trattamento fornire l’informativa di cui agli artt. 13-14 alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.
Diritto di informazione delle persone interessate. Il Responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni sono concordati con il Titolare del trattamento.
Diritto di informazione delle persone interessate. L’istituto cassiere, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il Titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.
Diritto di informazione delle persone interessate. Spetta al TITOLARE del trattamento, nella propria qualità, l’obbligo di fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR.
Diritto di informazione delle persone interessate. Spetta al TITOLARE del trattamento, nella propria qualità, l’obbligo di fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR. Ai fini del completamento di tale informativa, Il RESPONSABILE comunicherà al TITOLARE i trattamenti effettuati sui dati di navigazione degli Interessati, nell’ambito dei servizi on line a cui gli stessi Interessati effettuano direttamente l’accesso. Nel caso di erogazione dei servizi in hosting presso il RESPONSABILE, resta in capo a questo l’obbligo di fornire l’informativa di cui agli artt. 13-14 del GDPR sul trattamento dei dati personali alle Utenze universitarie che, nell’ambito delle attività di supporto alle strutture dell’Ateneo o agli interessati, accede ai sistemi e ai dati tramite gli strumenti concordati con il Responsabile (p.e. modalità di log degli accessi, registrazione delle operazioni, profilature o statistiche, tempi e modi di conservazione, …..).2
Diritto di informazione delle persone interessate. Spetta al TITOLARE, nella propria qualità, l’obbligo di fornire agli interessati le informazioni di cui agli Artt. 13 e 14 del GDPR.
Diritto di informazione delle persone interessate. Spetta al Responsabile del trattamento predisporre il contenuto delle Informazioni di cui agli art. 13 del Regolamento UE alle persone interessate per le operazioni del trattamento di dati effettuate nell’ambito dell’esecuzione del contratto, e sottoporlo al RPD del Titolare per la verifica di conformità delle stesse alla normativa vigente. Il formato delle Informazioni e la collocazione delle stesse dovranno essere convenuti con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati.
Diritto di informazione delle persone interessate. Il Responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni del trattamento, le informazioni relative ai trattamenti dei dati che esso realizza. La formulazione ed il formato dell’informazione deve essere convenuta con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati.

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