Contract
I APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI, MATERIALE VISCOELASTICO, SOLUZIONI SALINE E SOLUZIONE CONSERVANTE CORNEE OCCORRENTI
ALLE XX.XX. DELLA REGIONE CAMPANIA
ID GARA 8980555
Schema di Accordo Quadro
TRA
Xx.Xx.Xx. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Xx.Xx.Xx. SpA) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscriz. al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, nato ad………….., giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ……………..
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, giusto mandato collettivo Tecnico con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. ,
repertorio n. ] (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
Premesso
a) che la Xx.Xx.xx. SpA, con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) che con Delibera dell’ANAC n. 643 del 22 settembre 2021 Xx.Xx.Xx. SpA, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), per la Regione Campania come soggetto aggregatore di cui al predetto dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del ………………e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n , una procedura
aperta per la conclusione di una ;
d) che nell’ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
• Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
• Amministrazione/i-Contraente/i: le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro e che possono acquisire le prestazioni dagli operatori economici con i quali è concluso l’accordo Quadro;
• Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con i rispettivi atti di adesione;
• Capitolato Tecnico: il documento Allegato “A” al presente atto che descrive le modalità relative alla fornitura oggetto dell’Accordo Quadro;
• Atto di adesione (Ordinativi di Fornitura): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della fornitura richiesta;
• Contratto di Fornitura: l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.
e) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della procedura di che trattasi e per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
f) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto da parte delle Aziende sanitarie a seguito dell’emissione dell’Atto di Adesione nel quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
g) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore ed in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
l) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
m) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
- l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati,
- L’Allegato “B” (Offerta tecnica);
- l’Allegato “C” (Offerta economica).
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti dal presente Accordo Quadro,
nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell’Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di
Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 2 - Oggetto dell’accordo quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.
Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con Atto di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.
Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire i prodotti di cui al lotto a seguito di formale
Atto di adesione da parte delle Amministrazioni, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Tecnico , per tutta la durata del Contratto di Fornitura.
Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’accordo Quadro.
In esecuzione al presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione contraente dispositivi fino al quantitativo massimo indicato nei singoli atti di adesione.
Le adesioni da parte di ciascuna amministrazione contraente avranno per oggetto i prodotti inclusi
nell’Accordo quadro.
Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Atti di Adesione delle diverse Amministrazioni i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo Quadro, la competente direzione di Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 comma 12.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett.
c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 3 - Durata dell’accordo quadro e dei Contratti di Fornitura
1) Il presente Accordo Quado ha una durata di 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
2) Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale ciascuna amministrazione potrà emettere gli atti di adesione nel caso in cui il massimale previsto non venga esaurito. 3)La predetta durata originaria dell’Accordo Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Xx.Xx.Xx. S.p.A. da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che a tale data non sia esaurito il quantitativo
massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
4) I contratti stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, mediante emissione da parte delle stesse dei relativi ordinativi di fornitura, avranno durata pari 24 ( ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, mediante l’utilizzo della piattaforma Siaps.
Articolo 4 - Adesione delle Amministrazioni
1. Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e delle condizioni stabilite dal disciplinare di gara e capitolato tecnico.
2. Al fine di poter utilizzare l’Accordo Quadro le Amministrazioni dovranno trasmettere a Xx.Xx.Xx SpA il provvedimento amministrativo di approvazione degli atti di adesione. Il provvedimento dell’Amministrazione dovrà individuare la tipologia ed i quantitativi dei prodotti oggetto dell’Accordo Quadro dei quali l'Azienda sanitaria intenda approvvigionarsi in coerenza con i fabbisogni comunicati in sede di raccolta e recepiti negli atti di gara. Xx.Xx.Xx SpA, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, provvederà ad aprire la quota corrispondente su portale Siaps ( vd. Art.4 comma 4) al fine di consentire l’emissione dell’ordinativo di fornitura. Nel caso di variazione in aumento dei quantitativi richiesti rispetto a quelli indicati negli atti di gara Xx.Xx.Xx. SpA rilascerà apposito nulla osta previa richiesta motivata dell’Amministrazione contraente.
3. Con il succitato provvedimento dovrà anche essere designato il Responsabile del procedimento per la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, e si potrà nominare il Direttore dell’esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, co. 1 e 3, e dell’art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del Decreto Mit del 7 marzo 2018 n .49. S
4. Per la gestione dell’Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. SpA e le Amministrazioni contraenti si avvarranno del Portale di eProcurement "Sistema informativo Appalti Pubblici Sanità" (d'ora in poi "sistema" o "SIAPS"), raggiungibile dal sito internet xxx.xxxxxx.xx.
5. A seguito di ricezione del provvedimento amministrativo di adesione da parte dell’Amministrazione, o eventualmente del nulla osta quando necessario, Xx.Xx.Xx. SpA provvederà ad abilitare l'Ente richiedente per l'emissione dell'apposito ordinativo che avverrà per il tramite della piattaforma SIAPS.
6. Successivamente all’abilitazione di cui al punto 5., l'Azienda Sanitaria provvederà ad emettere
l’Ordinativo di fornitura.
Pertanto, la trasmissione del predetto Atto di adesione (o ordinativo di fornitura) all’operatore economico
avverrà tramite sistema Siaps.
0.Xx precisa che l'Atto di adesione (o ordinativo di fornitura), unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nell’ Accordo Quadro e nei suoi allegati, costituirà il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.
8. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’accordo Quadro.
9. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’Amministrazione
contraente:
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevederà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
Articolo 5 -Obbligazioni generali del fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’ Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’ Accordo Quadro e nei Contratti;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro
e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’ Accordo Quadro (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche all’ Accordo Quadro e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del
contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 17 del Capitolato Tecnico, ciascun
Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della
dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Articolo 7 - Revisione dei prezzi
In osservanza a quanto stabilito dall’art. 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e dall’art. 106, comma 1, lettera a) primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, è ammessa la revisione prezzi al fine di consentire l’eventuale modifica del contratto, durante il periodo di efficacia, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento, ove sussistenti i presupposti che seguono.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichi una variazione nel valore dei beni /servizi, non prevedibile al momento della presentazione dell’offerta, che abbia determinato una variazione o una diminuzione del prezzo complessivo in misura superiore al 10% (Art.1, comma 511. L. 208/2015) rispetto al prezzo originario, l’appaltatore o il committente con istanza motivata e documentata ha facoltà di chiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo.
Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo complessivo del contratto originario (art. 1664 c.c.).
L’istanza di cui sopra, da presentarsi a partire dal secondo anno, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura, dovrà essere motivata e corredata da una attenta analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, nonché supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento del prezzo.
A seguito dell’istanza sarà avviata apposita istruttoria, nella quale si verificherà, (sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, e/o eventualmente anche attraverso le rilevazioni degli Indici Istat, oppure , qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile al momento
del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto), la sussistenza o meno delle variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi.
All’esito dell’istruttoria, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, la stazione appaltante si
pronuncerà con provvedimento motivato.
Articolo 8 - Verifiche e monitoraggio
Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione contraente ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale
che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
In ogni caso, l’Amministrazione procederà alla verifica dei servizi e delle forniture in ragione di quanto
stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere l’Accordo Quadro e le Amministrazioni Contraenti il relativo contratto attuativo.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere
- relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali il presente Accordo Quadro.
Il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx. S.p.A., con periodicità semestrale, dalla data di avvio del primo contratto attuativo i dati ai fini reportistici, pena l’applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio della fornitura dovranno essere resi nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico.
La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica
delle penali previste dal Capitolato Tecnico.
Articolo 9 - Penali
Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da So. Re. Sa. come indicato all’art. 17 del Capitolato Tecnico.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx.
S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
Articolo 10 - Cauzione
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore
medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari ad euro
/00 ( ), mediante
in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli
a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx.
S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla
cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche
in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 11- Risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi
1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Xx.Xx.Xx., relativamente all’Accordo Quadro, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
a) il Contratto/Accordo Xxxxxx abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto
dal Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Xx.Xx.Xx. Spa di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Accordo Quadro;
b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente Accordo Quadro;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
4. Xx.Xx.Xx. e/o l’Amministrazione Contraente, in ogni caso, deve risolvere l’Accordo Quadro al verificarsi
di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
La risoluzione dell’Accordo Quadro determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa di risoluzione dei singoli Contratti da essa derivanti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi
delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 lett. b) comma 3, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile unico dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Inoltre, l’Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente all’Accordo Quadro, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica.
L’Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione
di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’ art. 8 del presente Accordo Quadro.
Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto di Adesione, all’Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di fornitura.
In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro di risoluzione della Accordo Quadro e/o del/i Contratti, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore
danno.
Articolo 12 – Recesso
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro. In tali casi di giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’ Accordo Quadro e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, l’Amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 13- Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
Articolo 14 – Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’ Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Articolo 15 - Referente dell’accordo quadro e Responsabile della Commessa
Ciascun Fornitore ha l’onere di nominare, all’atto dalla stipula del presente Accordo Quadro un Referente dell’Accordo Quadro con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Referente dell’Accordo Quadro il legale rappresentante del Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente dell’Accordo Quadro, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Ciascun Fornitore ha, inoltre, l’onere di nominare, entro 10 giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile della Commessa, con incarico di essere il referente unico del Contratto nei confronti di Xx.Xx.Xx. Spa e di tutte le Amministrazioni Contraenti che hanno aderito al presente Accordo Quadro, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
La Xx.Xx.Xx. Spa nomina come Responsabile per la verifica dell’andamento dell’Accordo Quadro
…………………………, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione dell’Accordo Quadro.
Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità,
ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti.
È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/ per le seguenti parti della fornitura/servizio , come indicato dal Fornitore in sede di gara.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Xx.XX.XX. e/o delle Aziende sanitarie contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 18 -Fuori produzione
Il Fornitore potrà non fornire un prodotto oggetto dell’Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di
“fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.:
a. dichiarazione di “fuori produzione” del produttore;
(oppure, in alternativa);
b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. un prodotto in alternativa a quello dichiarato “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il prodotto. Al riguardo Xx.Xx.Xx. Spa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito entro il termine di 30 giorni (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.
All’esito positivo della verifica la Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del prodotto dichiarato
“fuori produzione”, con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.
In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, Xx.Xx.Xx. potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del prodotto fuori produzione.
Articolo 19 – Evoluzione tecnologica
Qualora, in corso di fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.
Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in:
⮚ Affiancamento di prodotti piùaggiornati ai prodotti aggiudicati che l’Operatore economico continua comunque a fornire;
⮚ Sostituzione di una parte o della totalità dei Dispositivi aggiudicati.
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’affiancamento o alla sostituzione dei prodotti in corso di fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione tecnico/scientifica, accompagnata da adeguata documentazione a supporto, in cui si evincono i vantaggi dell’aggiornamento
tecnologico proposto in relazione alla variazione di una o più caratteristiche che differenziano il prodotto proposto dal prodotto aggiudicato in Gara.
Xx.Xx.Xx., con cadenza almeno trimestrale, provvederà, alla valutazione delle richieste pervenute, il cui esito (positivo o negativo) sarà comunicato alla Ditta aggiudicataria e, se positivo alle Aziende sanitarie contraenti.
Articolo 20 – Consegne
Le consegne sono disciplinate come previsto dal Capitolato di gara.
Articolo 21 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 22- Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
1. L’informativa è contenuta al paragrafo 27 della Lettera di invito che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
2. La So. Re. Sa SpA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) Contraenti, aderendo all’Accordo
Quadro con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al
trattamento ed alla trasmissione , da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Xx.Xx. Sa SpA risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
i) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
ii) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
iii) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
iv) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
v) trasmettere alla Xx.Xx. Sa SpA, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì alla Xx.Xx.Xx tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
vi) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
vii) consentire alla Xx.Xx.Xx. SpA, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
L’Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure
cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 –l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 24 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di integrità
Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi dell’art.1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:
a) l’Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
b) l’Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;
c) l’Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Xx.Xx.Xx., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) l’Impresa si obbliga a segnalare a Xx.Xx.Xx. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
e) l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all’art.5 Patto di Integrità che
prevede la risoluzione immediata del contratto;
f) l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,
informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
g) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
h) L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Xx.Xx.Xx. S.p.A di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 25 - Clausola Finale
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale (firmato digitalmente)
IL FORNITORE
(firmato digitalmente)
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 3 (Durata dell’ Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura), Articolo 4 (Adesione delle Amministrazioni), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Revisione dei Prezzi), Art 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Obblighi In Materia Ambientale, Sociale E Del Lavoro); Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 15 (Referente dell’ Accordo Quadro e Responsabile della commessa), Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 18 (Fuori produzione), Articolo 19 ( Evoluzione tecnologica), Articolo 20 (Consegne), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati personali), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal patto di integrità), Articolo 25 (Clausola Finale).
IL FORNITORE
(firmato digitalmente)
Allegato A) allo schema di Accordo Quadro:
Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati (art. 28 - Regolamento Ue 2016/679)
In applicazione dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge tra:
Xx.Xx.Xx. S.p.A. P.IVA 04786681215 con sede legale in Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 80143, Napoli, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Presidente del CdA, Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento dei dati degli Enti richiedenti le forniture oggetto dei contratti REP. 51/15 e REP.107/18 (forniture connesse all’uso del Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità - SIAPS)
di seguito “Titolare del trattamento” o “Titolare”
e
……………………… con sede legale in Via , in persona del legale rappresentante dott. (nome e cognome), in
qualità di Responsabile, per i dati personali di titolarità di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e Sub-responsabile per i dati di titolarità degli Enti richiedenti le forniture oggetto del contratto Rep. XX/XX (forniture connesse all’uso del Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità -SIAPS)
di seguito “Il Responsabile del trattamento” o “Responsabile” o “AZIENDA”
Premesso che
Xx.Xx.Xx. S.p.A. è una società strumentale costituita dalla Regione Campania (con DGRC n. 361 del 27/02/2004, in attuazione della L.R. n. 28 del 6/12/2003) per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale e, il socio unico Regione Campania ha affidato, con L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, a Xx.Xx.Xx. il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale;
Xx.Xx.Xx. S.p.A. è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
Xx.Xx.Xx. SpA ha sottoscritto con il ……. il contratto REP. XX/XXper il servizio di assistenza e manutenzione del Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità (d’ora in poi SIAPS);
in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 50 del 15/04/2016 e ss. mm. ii. all’art. 40, comma 2 ed all’art. 37 comma
2) gli enti del SSR della Regione Campania in carenza di propri strumenti telematici per la gestione telematica delle procedure di gara “procedono utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza/soggetti aggregatori regionali” ovvero la piattaforma SIAPS – Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità, la cui realizzazione e gestione è affidata a Xx.Xx.Xx., che comporta un trattamento dati;
nell’ambito dell’esecuzione del contratto alcune attività comportano il trattamento di dati, anche particolari ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento 2016/679 (individuati come dati sensibili nella normativa previgente Direttiva 95/46/CE), di titolarità di Xx.Xx.Xx. e degli Enti richiedenti la fornitura, ognuno in qualità di autonomo Titolare, e di cui l’AZIENDA non è contitolare;
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha ricevuto formale nomina a Responsabile del trattamento dagli Enti che utilizzano il Siaps e la loro autorizzazione a ricorrere alle società componenti l’RTI in qualità di sub-responsabili al trattamento ai sensi dell’art. 28 comma 2 del Regolamento UE 2016/679;
Xx.Xx.Xx. è a conoscenza che l’AZIENDA è in possesso di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza ed integrità dei dati trattati, nonché alla normativa in materia dei dati personali;
il Titolare intende nominare l’AZIENDA, quale Responsabile esterno esclusivamente per le operazioni di trattamento effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali;
le parti intendono regolare con la presente nomina i loro reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare, che dovrà, quindi avvenire nel rispetto delle istruzioni di cui alla presente nomina.
Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue.
1. Oggetto
Oggetto delle presenti condizioni è la definizione delle modalità con le quali il Responsabile del Trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati, di seguito specificate:
i dati anagrafici e i dati amministrativi comunicati ex. art. 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii riguardanti persone fisiche collegate agli operatori economici offerenti per le procedure di gara indette in via telematica in SIAPS.
Le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito “Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati “.
2. Descrizione delle prestazioni del Responsabile del Trattamento
I dati personali trattati sono: i dati anagrafici e i dati amministrativi comunicati ex. art. 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
Le categorie di persone interessate sono: persone fisiche collegate agli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette in via telematica in SIAPS.
Il Responsabile o le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie.
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il Titolare del trattamento mette a disposizione del Responsabile del trattamento le seguenti informazioni necessarie: i dati anagrafici e i dati amministrativi comunicati in ex. art. 80 del D. Lgs. 50/16 e ss. mm. ii riguardanti persone fisiche collegate agli operatori economici offerenti per le procedure di gara indette in via telematica in SIAPS.
Il Titolare dichiara che i dati da lui trasmessi al Responsabile:
sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa vigente.
3. Durata del trattamento/contratto
Il presente contratto entra in vigore dalla sottoscrizione dello stesso. La durata del trattamento è condizionata dai provvedimenti regionali di riferimento e/o alla durata dei contratti cui in premessa.
4. Obblighi del Responsabile del trattamento di fronte al Titolare del trattamento Il Responsabile del trattamento si impegna a:
a. Trattare i dati solo per la finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
b. Trattare i dati conformemente alle istruzioni del Titolare del trattamento, contenute nella presente nomina, e in osservanza delle disposizioni vigenti. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.
c. Garantire la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del presente contratto.
d. Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto:
• si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza.
• ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale
e. Tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default.
5. Ulteriore Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “l’ulteriore Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche. In questo caso, informa per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento ravvisato riguardante l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili. Questa informazione deve indicare chiaramente le attività di trattamento delegate, l’identità e gli indirizzi dell’ulteriore Responsabile del trattamento ed i dati del contratto di esternalizzazione.
L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le
istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore
Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.
6. Diritto di informazione delle persone interessate
Spetta al Titolare del trattamento fornire l’informativa di cui agli artt. 13-14 alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.
7. Esercizio dei diritti delle persone
Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell’espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compreso il profilo).
Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare queste domande di ricevimento per posta elettronica a Xx.Xx.Xx. XxX@xxx.Xx.Xx.Xx. XxX.xx e xxx@xxx.Xx.Xx.Xx. XxX.xx, senza indebito ritardo.
8. Notifica della violazione di dati a carattere personale.
Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 12 ore dopo esserne venuto a conoscenza a mezzo pec agli indirizzi Xx.Xx.Xx. XxX@xxx.Xx.Xx.Xx. XxX.xx e xxx@xxx.Xx.Xx.Xx. XxX.xx.
Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all’Autorità di controllo competente.
La notifica deve almeno:
a. descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione;
b. comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
x. xxxxxxxxxx le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.
La comunicazione alla persona interessata descrive, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e contiene almeno:
a. ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b. il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
9. Assistenza del Responsabile del trattamento nell’attuazione degli obblighi del Titolare del trattamento
Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d’impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35.
Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell’autorità di controllo, prevista dall’articolo 36.
10. Misure di sicurezza
Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera, previa valutazione con il titolare, le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al trattamento eseguito, adottando tra le altre, se del caso, tutte le misure di cui all’art. 32 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali inerenti i trattamenti svolti dal Responsabile.
Il Responsabile del trattamento s’impegna inoltre a verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche
e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento.
11. Disposizione dei dati al termine delle prestazioni
Nel caso di termine delle prestazioni inerenti il presente accordo, il Responsabile del trattamento s’impegna alla:
- restituzione di tutti i dati al Titolare del trattamento.
Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.
Qualora sussista un obbligo di Legge per la conservazione o qualora la conservazione sia stata pattuita nel contratto principale, il responsabile predispone tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare accessi non autorizzati. In tal caso il Responsabile dovrà indicare il luogo di conservazione dei dati al Titolare e consentire l’accesso, durante il periodo di conservazione dei dati, unicamente: a) al Titolare medesimo, b) alle Autorità titolate all’esecuzione di controlli ed ai soggetti interessati. Le finalità del trattamento sono costituite unicamente da: i) obbligo di legge o obbligo contrattuale; ii) esercizio del diritto di difesa. Resta inteso che tale obbligo di conservazione dei dati dovrà essere osservato unicamente in relazione ai dati strettamente necessari per adempiere all’obbligo legale di conservazione e per il tempo necessario al conseguimento delle suddette finalità.
12. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.
13. Registro delle categorie di attività di trattamento
Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:
- Il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
- Le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- Se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l’esistenza di opportune garanzie;
- Per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:
- La pseudonimizzazione e la numerazione dei dati a carattere personale;
- I mezzi che permettono di garantire la segretezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei
servizi di trattamento;
- I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l’accesso a questi nei tempi
appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.
14. Documentazione
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento e del DPO la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento, del DPO o di un altro revisore incaricato, e contribuire a queste revisioni.
15. Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento s’impegna a:
1. Fornire al Responsabile del trattamento i dati previsti al punto 1 delle presenti clausole
2. Documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento
3. Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento.
4. Supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni al Responsabile del trattamento.
16. Modifiche alle clausole contrattuali.
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.
17. Elezione di domicilio per comunicazioni.
Per le finalità di cui al punto 1 e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:
Il Responsabile del trattamento presso la sede legale di ………. P.IVA Via ;
Il Titolare del trattamento presso la sede legale della Xx.Xx.Xx. Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 - 80143, Napoli.
Con il presente contratto si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Data
Il Titolare del trattamento Il Responsabile del trattamento Il Presidente del CdA
Allegato B) allo schema di Accordo Quadro
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679
La Xx.Xx.Xx. S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Palazzo Esedra, nella persona del suo Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) nonché del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore a far data dal 5 maggio 2018;
CONSIDERATO che l’art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il “Responsabile del trattamento” come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
ATTESO che l’art. 28 comma 1 del Regolamento dispone che: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
PRESO ATTO che l’art. 28 comma 2 dispone che “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;
CONSIDERATO che, (dettagli della gara aggiudicata); FORNISCE
Alla società richiamata in premessa, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679
LE SEGUENTI ISTRUZIONI IMPARTITE DAL TITOLARE
• Trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di protezione dati;
• Trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, degli utenti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità del trattamento e nei termini previsti dal contratto con Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
• Trattare i dati personali soltanto secondo le presenti istruzioni, fornite dal titolare del trattamento anche in caso di trasferimento di dati personali verso un pese terzo o un’organizzazione internazionale, garantendo il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all’esecuzione del contratto o all’erogazione del servizio e comunque secondo i principi di cui all’art. 25 del Regolamento Europeo 2016/679;
• Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• Assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato richiamati nel Regolamento Europeo 2016/679 (artt. 13-21);
• Adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679;
• Rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di protezione dati, e adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o di perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di raccolta;
• Assistere, per quanto di competenza, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. Da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di un violazione dei dati personali all’autorità di controllo, comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
• Informare immediatamente il titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi il Regolamento Europeo 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati;
• Su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
• Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28; consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Si precisa che:
- Secondo quanto previsto dall’art. 28 comma 2 del Regolamento Europeo 2016/679, “il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- Se il responsabile del trattamento violasse il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione (fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento).
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione personale dei dati.