(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dettagliate all’Allegato 8. 2. Il programma di esercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione: a) codice identificativo del treno; b) stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km* treno; c) gli orari di partenza e di arrivo; d) tempo di percorrenza; e) i giorni di esercizio annuo e periodicità; f) la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di materiale; g) categoria del treno; h) intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo. 3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione. 4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta di servizi che la Regione ha definito. 5. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenota nell’ambito dell’Accordo Quadro che la stessa Regione andrà a sottoscrivere con il Gestore dell’Infrastruttura. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio ad ogni cambio dell’orario sarà concordato con la Regione entro 270 giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso. Il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore. 6. E’ facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL gomma e Trenitalia. 7. Trenitalia, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell’assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regione: a) servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio (Allegato1.2); b) servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 11; c) in altri casi da concordare tra le Parti. Trenitalia continuerà ad esercire i servizi automobilistici sostituivi di cui all’Allegato 1.2 fino all’eventuale affidamento dei servizi medesimi da parte della Regione; della conseguente riduzione del perimetro della produzione si terrà conto per la revisione del PEF, a partire dalla data del subentro nel servizio del nuovo gestore. In ogni caso, l’avvio della nuova gestione dovrà essere comunicata a Trenitalia almeno sei mesi prima e avere avvio in concomitanza con un cambio orario di giugno o dicembre. 8. In caso di interruzioni della rete ferroviaria o sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria o indisponibilità dell’infrastruttura, Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione, il programma di sostituzione. 9. Trenitalia, entro 60 giorni dalla stipula del Contratto, predispone uno specifico “Piano d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse” relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico – finanziario originario del Contratto. Fino alla predisposizione del Piano, Trenitalia si impegna a programmare i servizi sostitutivi secondo quanto previsto, dando inoltre tempestiva informazione all’utenza circa le modalità di svolgimento del servizio.
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Samples: Contratto Di Servizio, Contratto Di Servizio Per Il Trasporto Pubblico Ferroviario Di Interesse Regionale E Locale, Service Agreement
(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dettagliate all’Allegato 86; fino all’08/6/2019, Trenitalia ha svolto i servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari programmati in orario.
2. Il programma di esercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione:
a) codice identificativo del treno;
b) stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km* treno;
c) gli orari di partenza e di arrivo;
d) tempo di percorrenza;
e) i giorni di esercizio annuo e periodicità;
f) la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di materiale;
g) categoria del treno;
h) intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo.
3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. ARTCal, sulla base degli indirizzi della Regione, procederà inoltre a valutare modifiche alla programmazione in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda e delle complessive esigenze di mobilità regionali. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla RegioneARTCal, che saranno oggetto di separata regolazione, secondo quanto previsto al comma dell’art. 9 comma 5 (Listino prezzi).
4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta di servizi che la Regione ARTCal, sulla base degli indirizzi della Regione, ha definito.
5. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenota ha prenotato nell’ambito dell’Accordo Quadro che la stessa Regione andrà a sottoscrivere ha sottoscritto con il Gestore dell’Infrastruttura, di cui al punto della premessa. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio ad ogni cambio dell’orario sarà concordato con la Regione ARTCal entro 270 giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso. Il processo si conclude con il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura che sarà poi trasmesso alla Regione a ARTCal almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore, secondo quanto riportato nell’allegato 9.
6. E’ È facoltà della Regionedi ARTCal, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL gomma e Trenitalia.
7. Trenitalia, in condivisione con la Regionel’ARTCal, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell’assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regionel’ARTCal:
a) servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio (Allegato1.2);
b) servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 11;
c) in altri casi da concordare tra le Parti. Trenitalia continuerà ad esercire i servizi automobilistici sostituivi di cui all’Allegato 1.2 fino all’eventuale affidamento dei servizi medesimi da parte della Regione; della conseguente riduzione del perimetro della produzione si terrà conto per la revisione del PEF, a partire carattere temporaneo resi necessari dalla data del subentro nel servizio del nuovo gestore. In ogni caso, l’avvio della nuova gestione dovrà essere comunicata a Trenitalia almeno sei mesi prima e avere avvio in concomitanza con un cambio orario di giugno o dicembre.
8. In caso di interruzioni provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria o indisponibilità dell’infrastrutturastraordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
b) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
8. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regionea ARTCal, il programma entro 24 ore dall’inizio dei servizi di sostituzionecui al precedente comma, le cause della loro effettuazione, indicando la durata che non può superare i 90 giorni per i servizi di cui al punto b).
9. Trenitalia, Trenitalia predisporrà e condividerà con ARTCal entro 60 30 giorni dalla stipula sottoscrizione del Contratto, predispone Contratto uno specifico “Piano d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse” relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse. Il Piano Piano, relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà corse, definisce le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico – finanziario originario del Contratto. Fino alla predisposizione del Piano, Trenitalia si impegna a programmare i servizi sostitutivi secondo quanto previsto, dando inoltre tempestiva informazione all’utenza circa le modalità di svolgimento del servizio.
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Samples: Service Agreement
(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato di cui all’Allegato pagina 1111pagina n. 1), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2indicati nell’Allegato n. 4, nel rispetto delle condizioni minime degli standard qualitativi di qualità cui al presente Atto (CMQ) dettagliate all’Allegato 8Allegato n.2).
2. Il programma Programma di esercizio, Esercizio di cui al precedente comma 1, 1 è strutturato secondo la seguente ripartizione:
a) codice identificativo del treno;
b) le stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km* treno;
c) gli orari di partenza e di arrivo;
d) tempo di percorrenza;
e) i giorni di esercizio annuo e periodicità;
f) la composizione minima del treno da garantire, e il tipo di materiale ;
g) i posti a sedere offerti e il tipo di materialeofferti;
gh) categoria del treno;
h) intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo.
3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione.
4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta di servizi che la Regione ha definito.
5. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenota nell’ambito dell’Accordo Quadro che la stessa Regione andrà a sottoscrivere con il Gestore dell’Infrastruttura. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio ad ogni cambio dell’orario sarà concordato con la Regione entro 270 giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso, ferma restando la disponibilità delle tracce orarie sull’Infrastruttura ferroviaria da parte del Gestore dell’Infrastruttura. Il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore.pagina 1212pagina
6. E’ facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL gomma e Trenitalia.
7. Trenitalia, Il programma di esercizio sarà attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenoterà nell’Ambito dell’Accordo Quadro che la stessa Regione andrà a sottoscrivere con il Gestore dell’Infrastruttura. Il programma di esercizio sarà trasmesso alla Regione almeno 30 giorni prima dell’entrata in condivisione con la Regione, vigore.
8. A decorrere dall’orario invernale di dicembre 2016 non sono previsti i servizi automobilistici sostitutivi programmati e Trenitalia effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi, fermo restando la sua responsabilità diretta di Trenitalia nell’assolvimento nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso la nei confronti della Regione:
a) servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio (Allegato1.2);
b) servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 11;
c) in altri casi da concordare tra le Parti. Trenitalia continuerà ad esercire i servizi automobilistici sostituivi di cui all’Allegato 1.2 fino all’eventuale affidamento dei servizi medesimi da parte della Regione; della conseguente riduzione del perimetro della produzione si terrà conto per la revisione del PEF, a partire carattere temporaneo resi necessari dalla data del subentro nel servizio del nuovo gestore. In ogni caso, l’avvio della nuova gestione dovrà essere comunicata a Trenitalia almeno sei mesi prima e avere avvio in concomitanza con un cambio orario di giugno o dicembre.
8. In caso di interruzioni provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria o indisponibilità dell’infrastrutturastraordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore, definiti come «servizi sostitutivi» dei servizi ferroviari;
b) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato definiti come «servizi integrativi» dei servizi ferroviari.
9. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione, il Regione entro 24 ore dall’inizio dei servizi dei di cui ai precedenti punti a) e b) le cause della loro effettuazione indicando la durata che non può superare i 60 giorni eccetto per i servizi di cui al punto a).
10. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte pagina 1313pagina le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di sostituzioneesercizio curando e garantendo:
a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia del materiale rotabile secondo quanto previsto dall’Allegato n. 2.
911. Trenitalia, entro 60 giorni dalla stipula del per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali.
12. La Regione ha facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull’osservanza delle norme stabilite nel presente Contratto, predispone uno specifico “Piano d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse” relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse.
13. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico – finanziario originario del Contratto. Fino alla predisposizione del PianoIn tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia si impegna a programmare i servizi sostitutivi secondo quanto previsto, dando inoltre tempestiva informazione all’utenza circa le modalità di svolgimento del serviziodeve assicurare un’adeguata informazione.
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Samples: Service Agreement
(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma Programma di esercizio Esercizio analitico annuale (Allegato 1Allegati 1a - Servizi ferroviari, 1b - Servizi autosostitutivi programmati, 1c - Servizi minimi garantiti in caso di sciopero e 1d – Anno 2022 – Dato consolidato), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato all’All. 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dettagliate all’All. 6. Tutto il servizio di cui all'Allegato 1a è svolto in modalità ferroviaria. Rimane in capo a Trenitalia lo svolgimento dei servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari di cui all’Allegato 81b, fino al subentro del/dei nuovo/i gestore/i dei servizi a seguito dell’affidamento degli stessi con procedura ad evidenza pubblica da parte della Regione. La Regione comunica a Trenitalia la cessazione di tali servizi con un preavviso di almeno 6 mesi e comunque con previsione di decorrenza dal cambio orario di dicembre. Detti servizi sostitutivi sono computati nel PEF fino al cambio orario di dicembre 2024.
2. Il programma Programma di esercizioEsercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione:
a) categoria del treno;
b) codice identificativo del treno;
bc) stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza treno e i km* trenofermate intermedie;
cd) gli orari di partenza e di arrivo;
de) tempo di percorrenzaKm relazione;
ef) i tratta di competenza;
g) giorni di esercizio annuo e periodicità;
fh) la treno *km annui;
i) tempo di percorrenza;
j) ore annue per servizio commerciale
k) materiale rotabile utilizzato;
l) composizione programmata e composizione minima del treno da garantire, i treno;
m) posti a sedere offerti della composizione programmata e il tipo di materialeposti offerti*km della composizione minima;
gn) categoria del treno;
h) intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo.
3. Il programma Programma di esercizio Esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello relazione allo sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad alle esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. La Regione procederà, inoltre, a valutare modifiche alla programmazione in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda e delle complessive esigenze di mobilità regionali. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione, secondo quanto previsto all’art. 8, comma 5 e all’Allegato 7 (Listino prezzi).
4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto Contratto con materiale rotabile in uso, incluso il materiale rotabile concesso in uso a tale scopo dalla Regione, e di cui al Piano di Investimenti - Allegato 8, ritenuto dalle Parti idoneo e sufficiente per a garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta dell’offerta di servizi che la Regione ha definito.
5. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenota nell’ambito dell’Accordo Quadro che la stessa Regione andrà a sottoscrivere Quadro, sottoscritto con il Gestore dell’Infrastrutturadell’infrastruttura. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio ad ogni cambio dell’orario sarà concordato con la Regione entro 270 giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso. Il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura dell’infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigorevigore e comunicato alla clientela attraverso il sito internet di Trenitalia. All’Allegato 10 sono riportate le procedure di aggiornamento del programma di esercizio.
6. E’ È facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL gomma e Trenitalia.
7. Trenitalia, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell’assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regione:
a) servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio (Allegato1.2All. 1b – Servizi autosostitutivi programmati);
b) servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 11;
c) in altri casi da concordare tra le Parti. Trenitalia continuerà ad esercire i servizi automobilistici sostituivi di cui all’Allegato 1.2 fino all’eventuale affidamento dei servizi medesimi da parte della Regione; della conseguente riduzione del perimetro della produzione si terrà conto per la revisione del PEF, a partire carattere temporaneo resi necessari dalla data del subentro nel servizio del nuovo gestore. In ogni caso, l’avvio della nuova gestione dovrà essere comunicata a Trenitalia almeno sei mesi prima e avere avvio in concomitanza con un cambio orario di giugno o dicembre.
8. In caso di interruzioni provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria o indisponibilità dell’infrastrutturastraordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
c) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
8. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione, il programma entro 24 ore dall’inizio dei servizi di sostituzionecui ai precedenti punti b) e c), le cause della loro effettuazione, indicando la durata, che non può superare i 60 giorni per i servizi di cui al punto c).
9. Trenitalia, entro 60 giorni dalla stipula del Contratto, predispone Trenitalia ha predisposto uno specifico “Piano d’intervento di intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse” (All. 13) relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà definisce le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico – finanziario originario del Contratto.
10. Fino alla predisposizione del Piano, Trenitalia si impegna è tenuta a programmare i e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi sostitutivi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:
a) la manutenzione ordinaria, straordinaria (salvo quanto diversamente disposto da contratti di comodato o locazione stipulati tra le Parti) e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto, dando inoltre tempestiva informazione all’utenza circa le modalità di svolgimento del servizioprevisto dall’Allegato 6.
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Samples: Service Agreement
(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario passeggeri di cui al precedente art. 3 secondo il programma Programma di esercizio Esercizio analitico annuale (Allegato 11.a e 1.b), assicurando anche i servizi Servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dettagliate all’Allegato 83.
2. Il programma di esercizioesercizio treno (Allegato 1.a), di cui al precedente comma 11 del presente articolo, è strutturato secondo la seguente ripartizionesecondo:
a) il codice identificativo del treno;
b) le stazioni di partenza e di arrivo del treno, il numero delle stazioni/fermate intermedie, la tratta di competenza e i km* treno;
c) gli orari di partenza e di arrivo;
d) il tempo di percorrenza;
e) i giorni di esercizio annuo e la periodicità;
f) la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di materiale;
g) la categoria del treno;
h) intervento l’intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo.
3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo complessivo, in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione.
4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta di dei servizi che la Regione ha definitodefinito e come indicato all’Allegato 1.a.
5. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenota nell’ambito dell’Accordo Quadro che la stessa Regione andrà a sottoscrivere ha sottoscritto nel marzo 2016 con il Gestore dell’Infrastruttura: Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio esercizio, ad ogni cambio dell’orario dell’orario, sarà concordato con la Regione entro 270 (duecentosettanta) giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso. Il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 Xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima dell’entrata in vigore.. Il cronoprogramma delle attività è riportato nell’Allegato 9 (Procedure di aggiornamento del
6. E’ facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL gomma e Trenitalia.
7. Trenitalia, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica automobilistica, previa individuazione, con le modalità previste per legge, di uno o più operatori adeguatamente qualificati; solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell’assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regione:
a) a. servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio (Allegato1.2Allegato 1.b);
b) b. servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 11;
c) in altri casi da concordare tra le Parti. Trenitalia continuerà ad esercire i servizi automobilistici sostituivi di cui all’Allegato 1.2 fino all’eventuale affidamento dei servizi medesimi da parte della Regione; della conseguente riduzione del perimetro della produzione si terrà conto per la revisione del PEF, a partire carattere temporaneo resi necessari dalla data del subentro nel servizio del nuovo gestore. In ogni caso, l’avvio della nuova gestione dovrà essere comunicata a Trenitalia almeno sei mesi prima e avere avvio in concomitanza con un cambio orario di giugno o dicembre.
8. In caso di interruzioni provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria o indisponibilità dell’infrastrutturastraordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
c. servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
8. Tutto il servizio di cui all’Allegato 1.a è svolto in modalità ferroviaria. Trenitalia proseguirà allo svolgimento dei servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari, di cui all’Allegato 1.b, fino all’affidamento degli stessi, con procedure ad evidenza pubblica, nel contesto dei bacini territoriali ottimali pugliesi, da parte delle Amministrazioni competenti. La Regione comunica a Trenitalia la cessazione di tali servizi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi e, comunque, con previsione di decorrenza dal cambio orario di dicembre.
9. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione, il programma entro 24 (ventiquattro) ore dall’inizio dei servizi di sostituzionecui ai precedenti punti b) e c) del comma 7 del presente articolo, le cause della loro effettuazione, indicando la durata che non può superare i 60 (sessanta) giorni per i servizi di cui al punto c).
910. TrenitaliaXxxxxxxxxx, entro 60 xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla stipula del Contratto, predispone uno specifico “Piano d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse” (d’ora innanzi, il “Piano”) relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse, che determina una modifica temporanea del programma di esercizio. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico – finanziario originario del Contratto. Fino alla predisposizione del Piano, Trenitalia si impegna a programmare i servizi sostitutivi secondo quanto previstoin uso, dando inoltre tempestiva informazione all’utenza circa le modalità di svolgimento del servizio.
11. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività di cui al programma di esercizio, curando e garantendo:
a) la manutenzione ordinaria (di primo e secondo livello), straordinaria (salvo quanto diversamente disposto da contratti di comodato o locazione stipulati tra le Parti) e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall’Allegato 3.
12. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, selezionati secondo le modalità previste per legge, ferma restando la sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali.
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