Disdetta abusiva Clausole campione

Disdetta abusiva. 1Oltre a quanto previsto dall’articolo 336 CO, una disdetta si considera abusiva anche quando a. avviene in assenza di un motivo sufficientemente obiettivo b. avviene a causa dell’appartenenza a un organo di partecipazione aziendale o a un organo nazionale dei sindacati contraenti c. avviene a causa della partecipazione a un’azione sindacale legittima 2Nel caso di una disdetta abusiva il risarcimento massimo ammonta a dodici mensilità. 2.31 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici
Disdetta abusiva. 49.1 Conformemente all’art. 336 CO, la disdetta del rapporto di lavoro è abusiva se data: 1) a) per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa al rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azien- da; b) perchè il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nelI’azienda; c) soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro; d) perchè il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro; e) perchè il destinatario presta servizio militare obbligatorio svizzero, servizio civile, servizio di protezione civile, servizio militare femminile o servizio della Croce Rossa o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente. 49.2 La disdetta da parte del datore di lavoro è inoltre abusiva se data: 2) a) per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore; b) durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato membro di una rappresentanza del personale aziendale o in un’istitu- zione legata all’impresa ed il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
Disdetta abusiva. Fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni, in particolare gli art. 336 segg.. Inoltre per alcune disposizioni di particolare importanza si rinvia all’allegato 8.
Disdetta abusiva. La protezione dalla disdetta abusiva è accordata sulla base dell’art. 336 e seguenti del CO. In particolare, la disdetta da parte del datore di lavoro è ritenuta abusiva se data: a) per l’appartenenza o la non appartenenza del dipendente a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del dipendente; b) durante il periodo nel quale il dipendente è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta. In caso di disdetta abusiva, il datore di lavoro dovrà versare un’indennità stabilita dal Giudice, che, in ogni caso, non potrà superare l’equivalente di 6 mesi di salario del dipendente (art. 336a del CO).
Disdetta abusiva. 1 Oltre a quanto previsto dall’articolo 336 CO, una disdetta si considera abusiva anche quando a. avviene in assenza di un motivo sufficientemente obiettivo b. avviene a causa dell’appartenenza a un organo di partecipazione aziendale o a un organo nazionale dei sindacati contraenti c. avviene a causa della partecipazione a un’azione sindacale legittima 2 Nel caso di una disdetta abusiva il risarcimento massimo ammonta a dodici men- silità. 2.31 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici 1 In caso di controversie con il datore di lavoro, i collaboratori / le collaboratrici possono in ogni momento fare ricorso a una persona di fiducia. 2 Per controversie tra il datore di lavoro e singoli/e collaboratori/collaboratrici sono competenti i tribunali civili ordinari.
Disdetta abusiva. 1 Oltre a quanto previsto dall’art. 336 CO ovvero per darne concretizzazione, una disdetta si considera abusiva anche quando a. avviene in assenza di un motivo oggettivo sufficiente b. avviene a causa dell’appartenenza a un organo di partecipazione aziendale o a un organo nazionale dei sindacati contraenti c. avviene a causa della partecipazione a un’azione sindacale legittima d. avviene a causa dell’età della persona interessata. 2 Se una disdetta abusiva per appartenenza a un organo di partecipazione aziendale o a un organo nazionale dei sindacati contraenti è accertata da un giudice, il datore di lavoro è tenuto a pagare un indennizzo per disdetta abusiva che può arrivare a dodici mensilità. L’importo dell’indennizzo è stabilito dal giudice previo apprezzamento di tutte le circostanze. 3 Se non viene adempiuto l’obbligo di audizione di cui all’art. 8.2 del CCL man­ tello, una disdetta si considera in ogni caso abusiva ed è dovuto un indennizzo pari a dodici salari mensili. In tale eventualità è escluso ogni più ampio inden­ nizzo per disdetta abusiva.
Disdetta abusiva disdetta in tempo inopportuno, disdetta per motivi gravi, abbandono del posto di lavoro

Related to Disdetta abusiva

  • Disdetta La facoltà di disdetta anticipata da parte del Conduttore potrà essere esercitata con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata, fermo in ogni caso l’obbligo di corrispondere il canone dovuto per l’intero periodo di preavviso.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria. 2. Il Tesoriere deve trasmettere giornalmente attraverso il sistema home banking all’Ente il documento di cassa da cui risultino: - gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; - le riscossioni effettuate senza ordinativo, da cui risultino in modo chiaro, il nominativo di chi ha effettuato il versamento e la causale; - gli ordini di pagamento ricevuti, con distinzione tra gli ordini estinti e quelli da pagare; - i pagamenti effettuati senza mandato; - la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data; - la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione giornata; - tutta la documentazione prevista nell’ambito del sistema SIOPE+. 3. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, nonché tutta la restante documentazione attinente il servizio che si renda necessaria per l’importanza della gestione, o che fosse prescritta dalla legge, da speciali regolamenti o capitolati di servizio. 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati giornalieri e periodici della gestione di cassa.