DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. decima ricorrenza annuale del contratto; 2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Del Credito
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
1. decima ricorrenza annuale del contratto;
2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Del Credito