Mandato Clausole campione

Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice. Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione) ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento). Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee Guida. Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento che regola in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario. Il Contratto di Finanziamento è predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa Applicabile. Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 15 (quindici) anni, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, come previsto dalla Normativa Applicabile, e indicata dal Decreto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’importo del Finanziamento non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentivi, al netto del Contributo concesso dal Ministero e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. La durata del periodo di preammortamento, indicata nel Decreto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Programma di Investimento e comunque non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevola...
Mandato. 13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, comprensivo degli Allegati 1, 2 e 3, il Titolare espressamente dà mandato al Responsabile ad eseguire per conto del Titolare le attività descritte nelle Clausole 5 e 6 di cui sopra.
Mandato. Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un Collegio di tre Periti. Il Collegio di Periti si riunirà nel comune in cui si trova l’immobile assicurato. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
Mandato. 13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, comprensivo degli Allegati 1, 2 e 3, il Cliente espressamente dà mandato al Responsabile ad eseguire per conto del Cliente le attività descritte nelle Clausole 5 e 6 di cui sopra.
Mandato. Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l’immobile Assicurato. Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo. I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti: • indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro; • verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall’Assicurato in sede di stipula del contratto; • verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; • procedere alla stima del danno subito dall’Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.
Mandato. 3.2.1. Il Consiglio di supervisione della certificazione si riunisce periodicamente per assicurare l’effettivo funzionamento e l’applicazione del presente allegato. Le sue funzioni includono in particolare:
Mandato. La rappresentanza dei lavoratori difende, nei confronti del datore di lavoro, gli inte- ressi comuni dei lavoratori. Essa li informa regolarmente sulla sua attività.
Mandato. 2.2.1. Il comitato misto di settore sulla certificazione si riunisce almeno una volta all’anno per assicurare l’applicazione e il funzionamento effettivi della presente procedura ed è incaricato fra l’altro di:
Mandato. 4.2.1. Il Comitato misto di settore sulla manutenzione si riunisce almeno una volta all’anno per assicurare un funzio­ namento e un’applicazione efficienti della presente procedura e, fra l’altro:
Mandato. Il mandato (mandatum)3 obbliga una parte, detta mandatario, a compiere una o più attività per conto di un’altra parte, detta mandante. Il mandatario, accettando, si obbliga ad eseguire tali attività senza alcun compenso, salvo aver diritto verso il 3 Cfr. art. 1703 c.c. (Nozione): Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. mandante al rimborso delle spese e dei danni incontrati nella gestione. La previsione di un compenso, infatti, configurerebbe il rapporto come una locazione d’opera. consensuale è il solo consenso dei contraenti a far nascere l’obligatio mandati; non necessitava di alcuna forma particolare, né forma scritta, né parole solenni da pronunciare bilaterale imperfetto l’obbligazione principale (che sorge sempre) era quella del mandatario e consisteva nell’eseguire l’attività o il servizio di cui si era fatto carico; un’obbligazione, ma solo accessoria, sorgeva (ma non necessariamente) a carico del mandante, quella di rimborsare le eventuali spese e/o danni subiti dal mandatario nell’esercizio del mandato di buona fede esso era governato dalla bona fides, che permetteva al giudice di valutare con un più ampio margine di manovra le obbligazioni delle parti; l’actio mandati conteneva la clausola “ex fide bona” inter amicos Il mandato trae origine dai doveri propri e dall’amicitia: accettare il mandato dato da un terzo (in linea di principio un amico) era considerato dai Romani come un dovere morale. E dunque una mercede è contraria all’adempimento dei propri doveri Il mandato può essere concluso, come riferisce Gaio (3.156; cfr. rer. cott. D. 17.1.2) nell’interesse del mandante (mea gratia), o di un terzo estraneo al negozio (sua gratia: tu mi incarichi di gestire i beni di Tullius che è all’estero), o di entrambe le parti del negozio (mea et tua gratia), o anche di una delle parti e di un terzo (mandante & terzo: mea et sua gratia; mandatario e terzo: tua et sua gratia). Non è invece valido, ovviamente, il mandato nell’esclusivo interesse del mandatario, poiché si tratta di un semplice consiglio o suggerimento. E neppure è valido, in diritto classico, il mandato da eseguirsi dopo la morte di uno dei contraenti (c.d. mandatum post mortem), poiché viene a mancare la mutua fiducia fra di loro, che sta alla base di ogni mandato; il diritto giustinianeo ne ammetterà viceversa la validità. Qualora un mandatario accetti l’incarico di dare denaro a mutuo ad un terzo, si ha il c.d. m...