DISDETTA E RECESSO. 1. Alla prima scadenza del contratto il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto per i motivi e secondo le modalità di cui all’art. 3 della L. 431/98. L’obbligo di disdetta condizionata, di cui all’art.3 L.431/98, non si applica alle successive scadenze.
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