Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dall’ApL e hanno diritto a percepire, a titolo di indennità mensile di disponibilità, la somma di 700 (settecento) euro al lordo delle ritenute di legge, comprensiva del tfr; tale indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso l’ApL. 2. Qualora il lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponibilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. Il lavoratore, durante il periodo di disponibilità non può prestare alcuna attività per altre ApL ed è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza di cui agli artt. 2105 e 2106 c.c. Nei periodi di disponibilità il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro dei lavoratori diretti dell’unità locale da cui dipende, in quanto deve poter iniziare il lavoro dopo le 12 ore successive alla chiamata. Inoltre durante tali periodi il lavoratore deve garantire la propria disponibilità per eventuali interventi formativi. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità.
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Disponibilità. 1L’istituto della disponibilità è applicato nei casi in cui, non essendovi la necessità di turni notturni strutturati con carattere di continuità della prestazione, vi sia peraltro la necessità di garantire la tutela psico fisica dell’utente e/o della struttura, con la presenza dell’operatore nella struttura stessa in funzioni di semplice attesa. I lavoratori assunti con contratto a Il tempo indeterminato, per i periodi trascorso in cui disponibilità non prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dall’ApL e hanno diritto a percepiresi configura come prestazione lavorativa in orario di lavoro. E’ considerato invece orario di lavoro, a titolo di indennità mensile di disponibilitàtutti gli effetti, il tempo impiegato per la somma di 700 (settecento) euro al lordo delle ritenute di legge, comprensiva del tfr; tale indennità prestazione lavorativa a cui il lavoratore in disponibilità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta tenuto in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso l’ApL. 2esigenze di servizio.Di regola non potranno essere previste, per ciascun dipendente, più di sei turni di disponibilità al mese e due alla settimana, con eccezione delle disponibilità in occasione di soggiorni con finalità socio assistenziali ed educative. Qualora La durata della disponibilità non deve, di norma, superare le 10 ore nell’arco delle 24 ore e non può coincidere con il lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo giorno di indennità di riposo.Per ogni disponibilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. Il lavoratorecome sopra individuata, durante il periodo al lavoratore compete un’indennità di disponibilità non può prestare alcuna attività dell’importo di 15,50 Euro, frazionabile per altre ApL ed è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza durate inferiori alle 10 ore, ma superiori alle 2 ore (1/10 dell’importo di cui agli arttsopra per ogni ora di disponibilità).La suddetta disciplina della disponibilità sostituisce l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2105 e 2106 c.c. Nei periodi 56 (Servizio con obbligo di disponibilità il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro dei lavoratori diretti dell’unità locale da cui dipende, in quanto deve poter iniziare il lavoro dopo le 12 ore successive alla chiamata. Inoltre durante tali periodi il lavoratore deve garantire la propria disponibilità per eventuali interventi formativi. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore torna residenza nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilitàstruttura).
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Samples: Contratto Di Secondo Livello Provinciale Delle Cooperative Sociali
Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano la loro attività presso aziende utilizzatrici, restano sono a disposizione dall’ApL dell’Agenzia e hanno diritto a percepirepercepire una indennità di disponibilità di 800 euro mensili, a titolo di indennità mensile di disponibilità, la somma di 700 (settecento) euro al lordo delle ritenute di legge, legge e comprensiva del tfr; tale indennità Tfr, erogata direttamente dall’Agenzia.
2. L’indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale lavorativa, anche presso l’ApL. 2l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità comprese le festività.
3. Qualora il lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponibilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. Il lavoratoreIn caso di assunzione part-time, durante l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 400 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibilità piena). Al lavoratore deve essere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità non può prestare alcuna attività per altre ApL ed è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi part-time. Ai fini della riparametrazione si prevedono 2 ipotesi:
a) qualora il contratto di fedeltà e di non concorrenza di cui agli artt. 2105 e 2106 c.c. Nei periodi di disponibilità il lavoratore assunzione preveda un orario superiore a quello effettivamente svolto l’indennità deve essere reperibile durante comunque riferita all’orario previsto nel contratto di assunzione; b) qualora il normale contratto di assunzione preveda un orario part time inferiore a quello effettivamente svolto, l’indennità deve essere riparametrata in relazione alla media dell’orario di lavoro dei lavoratori diretti dell’unità locale da cui dipende, in quanto deve poter iniziare il lavoro dopo le svolto negli ultimi 12 ore successive alla chiamata. Inoltre durante tali periodi il lavoratore deve garantire la propria disponibilità per eventuali interventi formativi. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incaricomesi.
4. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima mensilità, e quattordicesima mensilità. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico.
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Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dall’ApL e hanno diritto a percepire, a titolo di indennità mensile di disponibilità, la somma di 700 (settecento) euro al lordo delle ritenute di legge, comprensiva del tfr; tale indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso l’ApL. l’ApL.
2. Qualora il lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponibilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. Il lavoratore, durante il periodo di disponibilità non può prestare alcuna attività per altre ApL ed è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza di cui agli artt. 2105 e 2106 c.c. Nei periodi di disponibilità il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro dei lavoratori diretti dell’unità locale da cui dipende, in quanto deve poter iniziare il lavoro dopo le 12 ore successive alla chiamata. Inoltre durante tali periodi il lavoratore deve garantire la propria disponibilità per eventuali interventi formativi. Nella eventualità Nell’eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità.
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Samples: CCNL 24/7/2008