Common use of Disposizioni disciplinari Clause in Contracts

Disposizioni disciplinari. Per l'infrazione alla disciplina e per gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratori, saranno adottati, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti: - rimprovero verbale; - rimprovero scritto; - multa; - sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa; - licenziamento. 1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commenta lievi mancanze; 2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che; a) già richiamato non osservi l'orario di lavoro; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso; c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale; d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più grave; e) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie; f) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni. 3) E' punito con la sospensione dal servizio o con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio; d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza; e) sia trovato addormentato sul lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente; h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa; i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima. 4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di: a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri; b) appropriazione, furti. danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme o di la indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze; c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose; e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del delle presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una mancanze punite con la sospensione; f) ubriachezza in servizio; g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda; h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenza; l) mancanza in genere di gravità consimili.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro

Disposizioni disciplinari. Per l'infrazione alla disciplina e per gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratori, saranno adottati, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti: - rimprovero verbale; - rimprovero scritto; - multa; - sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa; - licenziamento. 1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commenta lievi mancanze; 2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che; a) già richiamato non osservi l'orario di lavoro; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso; c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale; d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più grave; e) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie; f) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni. 3) E' punito con la sospensione dal servizio o con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio; d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza; e) sia trovato addormentato sul lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente; h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa; i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima. 4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di: a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri; b) appropriazione, furti. danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme o di la indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione o soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti di trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta la restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze; c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose; e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del delle presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione; f) ubriachezza in servizio; g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda; h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenza; l) mancanza in genere di gravità consimili.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Disposizioni disciplinari. Per l'infrazione alla disciplina e per gli atti I lavoratori dipendenti, che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratorisi renderanno inadempienti nei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno adottatisanzionati, secondo la in base alla gravità della mancanzadell'infrazione commessa, i seguenti provvedimenti: - con: 1) rimprovero verbale; - ; 2) rimprovero scritto; - multa; - ; 3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base; 4) sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativaper un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni. Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente, senza avergli preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in sua difesa; - licenziamento. 1) il in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto sarà applicato non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Il lavoratore dipendente avrà la possibilità di presentare le contro deduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni lavorativi. L'adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà essere presa entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore che commenta lievi mancanze; 2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore dipendente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che;, a titolo esemplificativo: a) già richiamato non osservi l'orario di lavororitardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permessonegligenza il lavoro affidatogli; c) arrechi per disattenzione dei danni al materialesi rifiuti di rispettare la disciplina del lavoro od i compiti che rientrano nelle declaratorie e/o nei profili del proprio livello; d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più graveassenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; e) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie; f) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di serviziodia immediata notizia all'azienda d'ogni mutamento della propria dimora. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni. 3) E' punito con la Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio o con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il si applica nei confronti del lavoratore cheche a titolo esemplificativo: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato arrechi danno al servizio pubblicoalle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio; d) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; c) non dia immediata notizia all'azienda d'ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi o la malattia; d) commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento. Il licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le seguenti ed analoghe mancanze: a) assenza ingiustificata oltre 3 (tre) giorni consecutivi od oltre 4 (quattro) giornate nell'anno solare; b) grave violazione degli obblighi di cui all'art. 78; c) recidiva nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; d) abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; e) sia trovato addormentato sul esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o conto terzi, fuori dell'orario di lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo il reiterato comportamento oltraggioso verso il datore di superiori in presenza di testimonilavoro, i superiori, i colleghi od i sottoposti; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendentela terza recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione; h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multamancato rispetto dell'obbligo di fedeltà con comunicazione a terzi di notizie riservate dell'azienda, riproduzione od esportazione di progetti, documenti, macchine, utensili o di altri oggetti di proprietà dell'azienda; i) assuma incarichi abbandono ingiustificato del posto del lavoro in custodia; j) rissa nei luoghi di lavoro o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima. 4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di: a) minacce o ingiurie gravi offese verso i superiori o altre mancanze congenericompagni di lavoro; bk) appropriazione, furti. danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme o di la indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze; c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose; e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del delle presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una mancanze punite con la sospensione; f) ubriachezza in servizio; g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda; h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenzacomprovate molestie sessuali; l) mancanza per riconosciuto e grave comportamento di "mobbing"; m) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazioni e gestione adottato dall'azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che non siano in genere contrasto con le norme di gravità consimililegge e le disposizioni contrattuali. I proventi delle multe dovranno essere versati ad una delle associazioni di assistenza agli ex lavoratori indigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni disciplinari. Per l'infrazione alla disciplina I soci coimprenditori e per gli atti i lavoratori dipendenti, che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratorisi renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno adottatisanzionati, secondo la in base alla gravità della mancanzadell'infrazione commessa, i seguenti provvedimenti: - con: 1) rimprovero verbale; - , 2) rimprovero scritto; - multa; - ; 3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base; 4) sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativaper un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni. Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del socio e del lavoratore dipendente, senza aver loro preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in loro difesa; - licenziamento. 1) il in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto sarà applicato non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente avranno la possibilità di presentare le contro deduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni. L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al socio coimprenditore e al lavoratore che commenta lievi mancanze;dipendente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci coimprenditori e dei lavoratori dipendenti che: 2a) la multa, risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che; a3 (tre) già richiamato non osservi l'orario di lavorogiorni; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa abbiano abbandonato il posto di lavoro senza permessogiustificato motivo; c) arrechi per disattenzione dei danni al materialeabbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione; d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la mancanza non assuma una figura più gravecooperativa; e) non osservi contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela della cooperativa, da fornitori della stessa e che comunque le misure di prevenzione contro gli infortuni promuovano e/o le malattiesollecitino; f) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del rispettino le norme e le regole stabilite nel presente contratto CCNL nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale della cooperativa. E' evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo. Ai sensi della L. 15 luglio 1966, n.604 “Norme sui licenziamenti individuali” e succ. modd. si precisa che:  Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.  Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti l’attività, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.  L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.  Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei regolamenti motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.  Quando il prestatore di serviziolavoro non possa avvalersi delle procedure previste dal contratto collettivo applicato, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso la Commissione di cui al presente CCNL. L'importo delle multe Le parti possono farsi assistere dall’associazione sindacale alla quale conferisce mandato.  Quando risulti accertato dalla Commissione che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, essa può determinare la riassunzione entro il termine di assistenza od analoghe istituzioni aziendalitre giorni o, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti in mancanza, a tali istituzioni. 3) E' punito con la sospensione dal servizio o con la relativa perdita della retribuzione fino ad risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 4 giorni il lavoratore che: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio pubblico; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo del prestatore di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza , al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.  L’indennità di anzianità è dovuta al prestatore si lavoro in ogni caso di risoluzione del servizio; d) si presenti in servizio in stato rapporto di ubriachezza; e) sia trovato addormentato sul lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente; h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa; i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima. 4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di: a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri; b) appropriazione, furti. danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme o di la indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze; c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose; e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del delle presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una mancanze punite con la sospensione; f) ubriachezza in servizio; g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda; h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenza; l) mancanza in genere di gravità consimili.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni disciplinari. Per l'infrazione alla disciplina Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale comporta l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze e per gli atti alle circostanze che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratori, saranno adottati, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti: - rimprovero verbale; - rimprovero scritto; - multa; - sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa; - licenziamento.le accompagnano: 1) il . rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commenta lievi mancanzeper le infrazioni più lievi; 2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che. rimprovero scritto; a) già richiamato non osservi l'orario di lavoro; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso; c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale; d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più grave; e) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie; f) in genere trasgredisca 3. multa in misura non grave alle disposizioni superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria; 4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni; 5. licenziamento disciplinare. Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale sarà in ogni caso necessaria la preventiva contestazione formale dell’addebito al Lavoratore e sentirlo a sua difesa. Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la specifica indicazione dell’infrazione commessa. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie giustificazioni entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione e di richiedere, al contempo, di essere ascoltato dal Datore di lavoro. L’adozione del presente contratto provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni, e dovrà essere comunicata allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunicazione scritta con indicazione di ricevuta. Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente dannose. Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda involontario ma riconducibile a mancata diligenza. A titolo esemplificativo: a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del lavoro senza giustificazione; b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli; c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello; d. si assenti dal lavoro per almeno un’ora senza comprovata giustificazione; e. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora; f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o dei regolamenti di servizio. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzionida sostanze psicotrope o stupefacenti. 3) E' punito con la g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto. L’importo derivante dalle multe sarà destinato all’INPS. Il provvedimento della sospensione dal servizio o con la relativa perdita della e dalla retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato a. arrechi danno al servizio pubblicoalle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio; d) b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezzaubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti; ec. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora durante i congedi o la malattia; d. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione; e. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l’assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l’adozione di più gravi provvedimenti. Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate: A) sia trovato addormentato sul Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell’anno solare, senza comprovata giustificazione; b. commetta grave violazione degli obblighi di cui all’Art. 169; c. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi d. commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria Azienda o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoniviolazione del segreto d’ufficio; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendentex. xxxxxx, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, al di fuori dell’orario di lavoro; h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multax. xxxxxxxx, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti; i) assuma incarichi o commissioni g. commetta recidiva, oltre la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima. 4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di: a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri; b) appropriazione, furti. danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme o di abbiano già determinato la indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze; c) aver provocato risse sul lavoro o in sospensione dalla retribuzione e dal servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cosex. xxxxxxxxxx le scritture contabili dell’Azienda, senza trarne personale beneficio; e) sia già stato punito due volte i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con la sospensione a norma del delle presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una mancanze punite con la sospensionedanno potenziale all’Azienda; f) ubriachezza in servizioj. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione; g) x. xxxxxxxx comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione; l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione; m. colpevolmente non aver osservato comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile; n. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti di Xxxxx e danni rilevanti per l'azienda; h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenza; l) mancanza in genere di gravità consimilile disposizioni contrattuali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Unico Di Lavoro

Disposizioni disciplinari. Per l'infrazione alla disciplina 1. Il mancato rispetto dei doveri di cui all'articolo precedente da parte del personale comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all'entità delle infrazioni/mancanze e per gli atti alle circostanze che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratori, saranno adottati, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti: - le accompagnano: a) rimprovero verbale; - ; b) rimprovero scritto; - multa; - sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa; - licenziamento. 1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commenta lievi mancanze; 2c) la multamulta in misura non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione oraria; d) sospensione, fino sino ad un massimo di quattro ore 10 giorni; e) licenziamento disciplinare. 2. Ai fini dell'irrogazione di retribuzione verrà comminata provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale sarà in ogni caso necessaria la preventiva contestazione formale dell'addebito al lavoratore Lavoratore. 3. Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la specifica indicazione dell'infrazione commessa. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie giustificazioni entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione e di richiedere, eventualmente, di essere ascoltato dall'Impresa assistito, se lo ritiene opportuno, da un rappresentante sindacale dell’O.S. firmataria del presente contratto cui conferisce mandato. 4. L'adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni, e dovrà essere comunicata allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, od anche a mani con comunicazione scritta con indicazione di ricevuta. 5. Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che;, pur non avendo determinato un danno effettivo all'Impresa, siano potenzialmente dannose. 6. Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dal presente contratto, nei confronti del Xxxxxxxxxx che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all'Impresa involontario ma riconducibile a mancata diligenza. 7. A titolo esemplificativo è punico con la sanzione della multa il Lavoratore che: a) già richiamato non osservi l'orario di lavororitardi anche dopo rimproveri specifici nell'inizio del lavoro senza giustificazione; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permessonegligenza il lavoro affidatogli; c) arrechi per disattenzione dei danni al materialesi rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello; d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più graveassenti dal lavoro per almeno un'ora senza comprovata giustificazione; e) non osservi le misure dia immediata notizia all'Impresa di prevenzione contro gli infortuni o le malattieogni mutamento della propria dimora; f) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di serviziocommetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto. L'importo delle derivante dalle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzionidestinato come da Legge. 3) E' punito con la 8. Il provvedimento della sospensione dal servizio o con la relativa perdita della e dalla retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato arrechi danno al servizio pubblicoalle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio; d) si presenti in servizio in stato di ubriachezzaubriachezza etilica od anche sotto effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti per il personale ausiliario (no autisti) ed amministrativo;; c) non dia immediata notizia all'Impresa di ogni mutamento della propria dimora durante la malattia; d) si assenti dal lavoro per un'intera giornata senza comprovata giustificazione; e) sia trovato addormentato sul commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l'assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l'adozione di più gravi provvedimenti; f) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati; g) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto; h) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti; i) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive; j) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70; k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale; m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali; n) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto; o) violi le norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro. 9. Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate: a) si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell'anno solare, senza comprovata giustificazione; b) commetta grave violazione degli obblighi di cui all'Art. 169; c) commetta recidiva nell'infrazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro; d) commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria Impresa o violazione del segreto d'ufficio; e) svolga, in concorrenza con l'attività dell'Impresa, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, al di fuori dell'orario di lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti dell'Impresa, dei superiori, dei colleghi o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimonidei sottoposti; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendentecommetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio; h) sia recidivo per la terza volta nel compiere falsifichi le mancanze colpite da multascritture contabili dell'Impresa, senza trarne personale beneficio; i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza abbandoni ingiustificatamente il consenso posto di quest'ultima. 4) Sono passivi lavoro di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di: a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congenericustode con danno potenziale all'Impresa; bj) appropriazionepartecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, furti. danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione senza manifesto pericolo di somme o di la indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanzereiterazione nell'infrazione; ck) aver provocato risse sul lavoro o in servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose; e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del delle presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una mancanze punite con la sospensione; f) ubriachezza in servizio; g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda; h) assenza commetta comprovate molestie sessuali, senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; i) omissione manifesto pericolo di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenzareiterazione; l) mancanza commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione; m) colpevolmente non comunichi all'Impresa il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile; n) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Impresa ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, che non siano in genere contrasto con le norme di gravità consimili.Xxxxx e le disposizioni contrattuali;

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Samples: Collective Labor Agreement

Disposizioni disciplinari. Per l'infrazione alla disciplina e per gli atti I lavoratori dipendenti, che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratorisi renderanno inadempienti nei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno adottatisanzionati, secondo la in base alla gravità della mancanzadell’infrazione commessa, i seguenti provvedimenti: - con: 1. rimprovero verbale; - ; 2. rimprovero scritto; - multa; - ; 3. multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione base; 4. sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativaper un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni. Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente, senza avergli preventivamente contestato formalmente l’addebito ed averlo sentito in sua difesa; - licenziamentoin ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell’infrazione commessa. Il lavoratore dipendente avrà la possibilità di presentare le contro deduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni lavorativi.L’adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà essere presa entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore dipendente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo: 1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commenta lievi mancanze. ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione; 2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che. esegua con negligenza il lavoro affidatogli; a) già richiamato non osservi l'orario 3. si rifiuti di lavororispettare la disciplina del lavoro o i compiti che rientrano nella declaratoria e/o nei profili del proprio livello; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa 4. si assenti dal lavoro per un giorno senza permessocomprovata giustificazione; c) 5. non dia immediata notizia all’azienda d’ogni mutamento della propria dimora. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che a titolo esemplificativo: 1. arrechi per disattenzione dei danni al materialedanno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più grave; e) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie; f) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio2. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni. 3) E' punito con la sospensione dal servizio o con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio; d) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; e3. non dia immediata notizia all’azienda d’ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi o la malattia; 4. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento. Il licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le seguenti ed analoghe mancanze: 1. assenza ingiustificata oltre 3 (tre) sia trovato addormentato sul giorni consecutivi od oltre 4 (quattro) giornate nell’anno solare; 2. grave violazione degli obblighi di cui all’art. 178; 3. recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; 4. abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; 5. esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o conto terzi, fuori dell’orario di lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo 6. il reiterato comportamento oltraggioso verso il datore di superiori in presenza di testimonilavoro, i superiori, i colleghi od i sottoposti; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente; h) sia recidivo per 7. la terza volta nel compiere le recidiva in qualunque delle mancanze colpite da multa; i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima. 4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di: a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri; b) appropriazione, furti. danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme o di la indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze; c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose; e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del delle presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una mancanze punite con prevedono la sospensione; f) ubriachezza in servizio8. mancato rispetto dell’obbligo di fedeltà con comunicazione a terzi di notizie riservate dell’Azienda, riproduzione od esportazione di progetti, documenti, macchine, utensili o di altri oggetti di proprietà dell’Azienda; g) 9. abbandono ingiustificato del posto del lavoro del custode; 10. rissa nei luoghi di lavoro o grave offese verso i compagni di lavoro; 11. comprovate molestie sessuali; 12. per riconosciuta e grave comportamento di mobbing; 13. grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazioni e gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non aver osservato siano in contrasto con le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti di legge e danni rilevanti per l'azienda; h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; i) omissione le disposizioni contrattuali. Per quanto riguarda le procedure dei licenziamenti, di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che tipo oggettivo si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenza; l) mancanza in genere di gravità consimilifa riferimento al Titolo LI del presente CCNL. I proventi delle multe dovranno essere versati all’ENMOA.

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Disposizioni disciplinari. Per l'infrazione alla disciplina Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale comporta l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano: A. rimprovero verbale per gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratori, saranno adottati, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti: - rimprovero verbale; - le infrazioni più lievi; B. rimprovero scritto; - multa; - sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa; - licenziamento. 1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commenta lievi mancanze; 2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che; a) già richiamato non osservi l'orario di lavoro; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso; c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale; d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più grave; e) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie; f) in genere trasgredisca C. multa in misura non grave alle disposizioni superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria; D. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni; E. licenziamento disciplinare. Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale sarà in ogni caso necessaria la preventiva contestazione formale dell’addebito al Lavoratore e sentirlo a sua difesa. Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la specifica indicazione dell’infrazione commessa. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie giustificazioni entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione e di richiedere, al contempo, di essere ascoltato dal Datore di lavoro. L’adozione del presente contratto provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni, e dovrà essere comunicata allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunicazione scritta con indicazione di ricevuta. Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente dannose. Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda involontario ma riconducibile a mancata diligenza. A titolo esemplificativo: A. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del lavoro senza giustificazione; B. esegua con negligenza il lavoro affidatogli; C. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello; D. si assenti dal lavoro per almeno un’ora senza comprovata giustificazione; E. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora; F. si presenti al lavoro in stato di manifesta alterazione etilica o dei regolamenti di servizio. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzionida sostanze psicotrope o stupefacenti. 3) E' punito con la G. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto. Il provvedimento della sospensione dal servizio o con la relativa perdita della e dalla retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato A. arrechi danno al servizio pubblicoalle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio; d) B. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezzamanifesta ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti; eC. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora durante i congedi o la malattia; D. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione; E. non si presenti, senza giustificato e comprovato motivo, alla visita medica periodica, regolarmente comunicata dall’Azienda; F. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l’assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l’adozione di più gravi provvedimenti. Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate: A) sia trovato addormentato sul Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo: A. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell’anno solare, senza comprovata giustificazione; B. si assenti, senza giustificazione, per 3 giornate complessive nell’arco degli ultimi 24 mesi, nel giorno precedente o seguente i giorni di riposo o festivi o di ferie; C. commetta grave violazione degli obblighi di cui all’Art. 169; D. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi E. commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria Azienda o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoniviolazione del segreto d’ufficio; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendenteX. xxxxxx, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, al di fuori dell’orario di lavoro; h) X. xxxxxxxx, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti; H. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio; I. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, senza trarne personale beneficio; J. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all’Azienda; K. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione; L. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione; X. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione; N. colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile; O. sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multanon presentarsi, senza giustificato e comprovato motivo, alla visita medica periodica, regolarmente comunicata dall’Azienda; i) assuma incarichi P. commetta grave e/o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, che presta presso l'azienda senza il consenso non siano in contrasto con le norme di quest'ultimaXxxxx e le disposizioni contrattuali. 4Q. Licenziamento per giusta causa (senza preavviso) Sono passivi Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli dilavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo: a) minacce A. violi l’obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando a terzi notizie e informazioni riservate e/o ingiurie gravi verso i superiori riproducendo o altre mancanze congeneriesportando documenti, progetti, apparecchiature o altri oggetti di proprietà aziendale; b) appropriazioneX. xxxxxx, furti. danneggiamenti in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o guasti volontari al materiale altrui, durante l’orario di lavoro; C. commetta furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati; D. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, traendone personale beneficio; E. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all’Azienda; F. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di reiterazione; G. nell’ambito di lavoro commetta molestie sessuali, con pericolo di reiterazione; X. commetta grave e comprovato mobbing con pericolo di reiterazione; I. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale, o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme o di la indebite a carico del pubblico, alterazione e/o falsificazione soppressione arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali. Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze di biglietti di viaggio o di altri documenti trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta restituzione o il risarcimento)cui alle lettere del precedente alinea “Licenziamento per giusta causa”, complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze; c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose; e) sia già stato punito due volte l’Azienda potrà disporne, con effetto immediato, la sospensione cautelare, non disciplinare, per un periodo non superiore a 15 giorni, al fine di consentire l’esaurirsi della procedura di contestazione ex Art. 7, L. 300/1970. Nel caso in cui l’Azienda decida di procedere al licenziamento, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo retributivo o normativo, corrispondendo ad una sospensione non retribuita. Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso accordo con il Lavoratore, l’intervenuto periodo di sospensione cautelare non disciplinare corrisponderà ad un periodo di sospensione retribuita. Indipendentemente dalle azioni disciplinari, il Lavoratore, a norma del delle presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una mancanze punite con la sospensione; f) ubriachezza in servizio; g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e di Legge, è tenuto al risarcimento dei danni rilevanti per l'azienda; h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenza; l) mancanza in genere di gravità consimiliarrecati.

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Disposizioni disciplinari. Per l'infrazione alla disciplina e per gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratori, saranno adottati, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti: - rimprovero verbale; - rimprovero scritto; - multa; - sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa; - licenziamento. 1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commenta commetta lievi mancanze; 2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che;: a) già richiamato non osservi l'orario di lavoro; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso; c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale; d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più grave; e) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie; f) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni. 3) E' punito con la sospensione dal servizio o e con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio; d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza; e) sia trovato addormentato sul lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente; h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa; i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima. 4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di: a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri; b) appropriazione, furti. , danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme o di la indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione o soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti di trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta la restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze; c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose; e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del delle presente precedente comma e incorra entro due anni nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione; f) ubriachezza in servizio; g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda; h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenza; l) mancanza in genere di gravità consimili.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)