Divieto di concorrenza. E’ proibito al lavoratore, se non previamente autorizzato per iscritto, prestare la propria opera in qualsiasi forma presso aziende concorrenti con quella dalla quale sia stato assunto. La violazione del presente articolo è causa di licenziamento senza preavviso ex artt. 7, legge 300/1970 e 2119 c. c.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Delle Imprese, Anche Cooperative, Operanti Nel Settore, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Divieto di concorrenza. 1. E’ proibito al lavoratore, se non previamente autorizzato per iscritto, prestare la propria opera in qualsiasi forma presso aziende concorrenti con quella dalla quale sia stato assunto. La violazione del presente articolo è causa di licenziamento senza preavviso ex artt. 2119 c. c. e 7, legge 300/1970 e 2119 c. c.n. 300/1970.
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