Common use of DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Clause in Contracts

DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato unilateralmente, neanche in caso di controversie con l’Università. L’unilaterale sospensione o ritardo nell’espletamento dei servizi, da parte dell’Appaltatore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto. In questo caso, l’Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell’Università, mentre quest’ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

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DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato unilateralmente, neanche in caso di controversie con l’Università. L’unilaterale sospensione o ritardo nell’espletamento dei servizi, da parte dell’Appaltatore, servizi costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto. In questo caso, l’Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell’Università, mentre quest’ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

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DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato unilateralmente, neanche in caso di controversie con l’Università. L’unilaterale sospensione o ritardo nell’espletamento dei servizi, da parte dell’Appaltatore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto. In questo caso, l’Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell’Università, mentre quest’ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

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DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’Appaltatore L’affidatario non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato unilateralmente, neanche in caso di controversie con l’Università. L’unilaterale sospensione o ritardo nell’espletamento dei servizi, da parte dell’Appaltatoredell’affidatario, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso, l’Appaltatore l’affidatario non potrà vantare alcun credito nei confronti dell’Università, mentre quest’ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

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