DIVISE E ATTREZZI. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro. E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
DIVISE E ATTREZZI. Art. 217
DIVISE E ATTREZZI. Articolo 103 Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro. È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico-sanitario. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso. Gli strumenti di lavoro devono essere conservati con cura dai dipendenti.
DIVISE E ATTREZZI. Art. 217 (Xxxxxx e attrezzi)
DIVISE E ATTREZZI. Articolo 157
DIVISE E ATTREZZI. Art. 149 (Divise e attrezzi)
DIVISE E ATTREZZI. Art. 217 – Xxxxxx e attrezzi
DIVISE E ATTREZZI. Art. 160- pag. 68 - Divise e attrezzi
DIVISE E ATTREZZI. Quando viene fatto obbIigo aI personaIe di indossare speciaIi divise Ia spesa reIativa è a carico deI datore di Iavoro. È parimenti a carico deI datore di Iavoro Ia spesa reIativa agIi indumenti che i Iavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico- sanitario. II datore di Iavoro è inoItre tenuto a fornire gIi attrezzi e gIi strumenti necessari per I'esecuzione deI Iavoro. In caso di risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx, gIi indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti aI datore di Iavoro, mentre in caso di smarrimento, iI prestatore d'opera è tenuto aIIa sostituzione o aI rimborso. GIi strumenti di Xxxxxx devono essere conservati con cura dai dipendenti. TitoIo XXVI Condizioni di migIior favore ArticoIo 158 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Sono fatte saIve, in ogni caso e per tutti gIi istituti contrattuaIi, Ie condizioni di migIior favore di fatto acquisite daI singoIo Iavoratore, quaIunque sia iI titoIo da cui Xx stesse derivano. Decorrenza e durata deI contratto ArticoIo 159 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO Le parti neI riconfermare Ia propria adesione aIIo spirito deI ProtocoIIo InterconfederaIe 23 IugIio 1993 con particoIare riferimento a quanto daIIo stesso stabiIito in tema di assetti contrattuaIi, convengono che Ia parte Normativa deI presente CCNL decorre daI 1º IugIio 2004 e sarà vaIida sino aI 30 Settembre 2007. La Parte Economica daI 1º gennaio 2006 sino aIIa data deI 30 Settembre 2007. II presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo Ia scadenza di cui sopra fino aIIa data di decorrenza deI successivo accordo di rinnovo.
DIVISE E ATTREZZI. Capo XX - Appalti